STRANIERI: non basta certificato privato per dimostrare presenza in Italia
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T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 ottobre 2014, n. 1107
N. 01107/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2013, proposto da:
Bodiulalam Mohammad, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Conte, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto dell’istanza di emersione 2012 prot. n. 102927 del 7 maggio 2013, notificato il 21 maggio 2013;
- di tutti gli atti antecedente, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza di emersione presentata a favore dell’odierno ricorrente è stata rigettata perché l’Amministrazione ha ritenuto che la presenza dello straniero sul territorio italiano, al 31 dicembre 2011, non fosse stata adeguatamente dimostrata.
In sede di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore, infatti, ai medesimi è stata comunicata la ravvisata mancanza della prova della presenza del lavoratore in Italia alla data di riferimento, documentata solo mediante la presentazione di una certificazione medica redatta il 13 gennaio 2011 dal dott. Liborio Indelicato, la quale sarebbe stata ritenuta falsa, in ragione del fatto che il nome del ricorrente sembrerebbe essere stato aggiunto in un secondo momento.
Sulla scorta di tale avviso, il 27 marzo 2013, è stata prodotta la precisazione del dott. Indelicato, il quale ha riconosciuto come propria la prescrizione e non ha negato che il sig. Bodiulalam fosse all’epoca suo paziente.
[color=red]Al fine di suffragare la tesi della sua presenza in Italia, inoltre, l’odierno ricorrente ha prodotto anche la certificazione del dott. Gaetano Visconti, attestante che lo stesso nell’anno 2011, si è presentato in ambulatorio unitamente al sig. Tiqu Suttan Mohammed, suo paziente.[/color]
Ciononostante l’Amministrazione ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare, con un provvedimento che il lavoratore straniero ha impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere nella valutazione dei fatti.
In sede cautelare si è ritenuta non decisiva la circostanza dell’aggiunta del nominativo dello straniero nella prescrizione medica de qua e, in ragione di ciò, è stato disposto il riesame dell’istanza del ricorrente alla luce della nuova documentazione prodotta.
In vista della pubblica udienza, la Prefettura ha, però, depositato una relazione nella quale, oltre a sottolineare come il ricorrente abbia utilizzato documentazione falsa per ottenere i benefici di legge e per ciò stesso dovrebbe automaticamente ritenersi decaduto dalla possibilità di ottenere gli stessi, il nuovo documento prodotto, così come quello originariamente allegato all’istanza, non potrebbero comunque essere ritenuti utili ai fini dell’emersione.
Con riferimento a tale ultimo documento, il Collegio osserva che, a prescindere dal suo contenuto eccessivamente generico, soprattutto rileva la circostanza per cui il ricorrente non poteva essere un paziente del medico che ha sottoscritto il certificato, in quanto privo di codice fiscale.
Ciò esclude la rilevanza anche del documento depositato nel 2013.
[color=red]Infatti, si è ormai consolidata la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui la certificazione medica, se pur autentica, non è tuttavia idonea a dimostrare la presenza del cittadino straniero in Italia, quando essa è rilasciata ad un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale e, quindi, in regime privatistico. In altre parole, la natura di “organismo pubblico” dell’autore della certificazione va esclusa, pur trattandosi di un medico di medicina generale (c.d. medico di famiglia) quando il paziente sia uno straniero irregolare. Infatti, il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso il 4/10/2012 al Ministero dell’Interno, fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal d. lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico e ribadisce che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista, in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data” della prestazione medica. Ciò premesso, non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato. Ne deriva l’impossibilità di attribuire allo stesso quell’efficacia probante pretesa dalla legge (in senso analogo anche TAR Bologna, n. 673/2013), tanto più nel caso in esame, nel quale non si tratta di una vera e propria certificazione, ma di una dichiarazione di scienza, relativa alla presenza del ricorrente nello studio medico del dott. Visconti.[/color]
Anche quest’ultimo particolare non può essere trascurato, in quanto l’attestazione prodotta non indica la data in cui lo straniero si sarebbe rivolto al medico, con la conseguenza che la visita potrebbe essere intervenuta anche nel primo semestre del 2011 e, quindi, in un periodo non utile ai fini di comprovare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011, in quanto eccessivamente risalente nel tempo (si vedano le sentenze in forma semplificata n. 242/2014 e 725/2014 e, da ultimo, n. 826 del 16 luglio 2014 e 29 agosto 2014, n. 951).
Deve essere escluso, inoltre, che possa ravvisarsi una violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto il fatto che gli interessati avessero ricevuto, ancorché non per iscritto, il preavviso di rigetto è confermato dallo stesso ricorso, il quale ha messo in evidenza come la produzione integrativa di documentazione sia stata il frutto di una partecipazione al procedimento resa possibile proprio dall’esplicitazione, in sede di convocazione, delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda.
Ne discende il rigetto del ricorso, non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la presenza del lavoratore straniero in Italia al 31 dicembre 2011, mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, alla luce della pretesa affermata, tendente a soddisfare l’aspirazione a soggiornare sul territorio nazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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