Data: 2014-10-31 18:59:05

ECDL tra i requisiti per partecipare a un concorso C1

Ho visto un bando di concorso per categoria C1 che prevedeva tra i requisiti il possesso della ECDL (Patente Europea del Computer); detto requisito può essere messo tra quelli obbligatori per la partecipazione al concorso o al massimo può essere utilizzata per attribuire dei punti in più?

Questa nota parla soltanto di "valutazione" e non requisito obbligatorio...

[i]Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 2-5-2001 n. 1930/NIG/47
Patente informatica europea (European Computer Driving Licence) - ECDL).


Si fa riferimento alla nota 5 aprile 2001, con cui codesto Dicastero ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio circa la possibilità di includere, tra i titoli di merito (cioè quelli che vengono valutati ai fini dell'attribuzione di un punteggio nei concorsi per titoli o per titoli ed esami), la Patente Informatica Europea (European Computer Driving Licence - ECDL).

Al riguardo, tenuto conto di quanto ritenuto da codesto Dicastero (adeguato standard formativo dell'ECDL e protocolli di intesa intervenuti con il Ministero del lavoro e con la Conferenza dei rettori delle università italiane) si ritiene che le Amministrazioni in sede di predisposizione dei bandi possano, ove il livello di conoscenze informatiche richieste per i profili professionali messi a concorso coincida sostanzialmente con il livello formativo dell'ECDL, prevedere tra i titoli culturali di merito da valutarsi, ovvero in sede di valutazione del curriculum (ove autonomamente valutato) la Patente Informatica Europea (European Computer Driving Licence - ECDL), ovvero che le commissioni esaminatrici possano discrezionalmente valutare tale titolo ove ad esse sia consentito dalle disposizioni del bando di concorso.[/i]

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Data: 2014-11-01 06:39:42

Re:ECDL tra i requisiti per partecipare a un concorso C1

Nella riportata sentenza il TAR LAZIO (2012) ammette l'ECDL come requisito obbligatorio tanto da escludere il ricorrente (che aveva l'ECDL base ma non il FULL).
Nel 200-2004 l'orientamento era diverso. Anche se mancano sentenze sui concorsi, in materia di appalti (vedi tar lazio 2004 allegata) si riteneva l'ECDL certificazione non ufficiale e quindi non prescrittiva.

Se ragionevole e ben motivato il bando che preveda detto requisito come condizione di accesso può reggere (anche se suggerirei l'inserimento fra i punteggi valutabili dalla Commissione)

******************

N. 07329/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02396/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2012, proposto da:
Simona Pizzuto, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Ribet, Marco Callori, con domicilio eletto presso Vincenzo Ribet in Roma, via Cicerone, 49;
contro
Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Albanese, con domicilio eletto presso Giovanna Albanese in Roma, via Quattro Novembre N.119/A;
per l'annullamento
esclusione dalla selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di operatore centri di formazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Sig.ra Simona Pizzuto, premesso di aver partecipato al concorso a 20 posti di categoria B posizione economica B3 profilo professionale “Operatori centri di formazione” bandito dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale n. 2314 del 2.4.2008 collocandosi al posto n. 57 della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 7555 del 26.10.2010 – di cui è stato disposto lo scorrimento fino alla posizione n. 58 con determinazione dirigenziale n. 10271 del 29.12.2011 - impugna il provvedimento di esclusione dalla stessa disposto in data 23.1.2012 considerazione del mancato possesso del titolo di ammissione prescritto dall’art. 2 lett. B) del bando
Il ricorso è affidato al seguente unico, articolato motivo:
Violazione della legge n. 241/90 anche in relazione all'art. 97 della Costituzione con riferimento al principio di trasparenza, par condicio e buon andamento della PA. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, di logicità e contradditorietà manifesta, difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Roma, contestando l’inammissibilità del gravame per mancata notificazione al contro interessato collocatosi in graduatoria all’ultimo posto utile (n. 58) e chiedendone, comunque, la reiezione in quanto infondato nel merito.
Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.
La ricorrente contesta il provvedimento di esclusione asserendo di essere in possesso del titolo in contestazione, genericamente indicato dal bando con la dicitura “Patente europea del computer", ECDL (European computer driving licence) senza specificare alcun livello, avendo conseguito in data in il predetto titolo "livello Start”, sicchè vista la genericità della prescrizione, sarebbe soddisfatta la condizione di ammissione sancita dalla lex specialis.
La prospettazione attorea non può essere condivisa.
La prescrizione del possesso della “Patente europea del computer" non poteva che far riferimento al conseguimento del titolo pieno (livello Full) – e non al livello intermedio (Start) – stante la declaratoria ufficiale dei contenuti e livello del titolo da parte dell’Ente certificatore cui il bando fa rinvio per relationem.
Com’è noto, il sistema di certificazione di abilità fondamentali nell'uso degli strumenti informatici uniformi nei vari paesi dell'Unione Europea - nell’ambito dell’azione di promozione di sistemi di accreditamento della conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei cittadini validi a livello internazionale sostenuta dalle Autorità comunitarie – denominato “Patente europea del computer", ECDL (European computer driving licence) è “uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet” ed è riconosciuto da diverse istituzioni pubbliche (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in virtù di convenzioni con l’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che rilascia le relative certificazioni in Italia.
La ECDL Core (Full) costituisce il “livello di base” di tale sistema di accreditamento in quanto garantisce che chi lo possiede abbia il livello adeguato di competenze in tutte le funzioni previste dal programma degli esami (Syllabus). Quest’ultimo, disponibile sul sito istituzionale dell’AICA, descrive ciò che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire l'ECDL ed è articolato in 7 moduli corrispondenti ciascuno ad una conoscenza “volutamente semplice, ma sufficiente per accertare se il candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso quotidiano” (1.Concetti di base dell'ICT (Concepts of Information and Communication Technology); 2.Uso del computer e gestione dei file (Using the Computer and Managing Files); 3.Elaborazione testi (Word processing); 4.Fogli elettronici (Spreadsheets); 5.Uso delle basi di dati (Using Databases); 6.Strumenti di presentazione (Presentation); 7.Navigazione e comunicazione in rete (Web Browsing and Communication)”. Chi supera quattro di questi moduli (a scelta) ottiene invece una certificazione di livello intermedio "ECDL Core Start", che però ha validità limitata, come chiaramente avvertito in calce all’attestato stesso – vedi quello della ricorrente prodotto in giudizio che riporta la dicitura “Questo diploma non indica che il candidato ha completato la certificazione ECDL” (tant’è che l’AICA indica, come data di conseguimento dell’attestato ECDL quella in cui la ricorrente ha conseguito il FULL).
D’altronde la clausola del bando che prescrive, quale titolo di ammissione ad un concorso pubblico, una preparazione certificata di base per lavorare efficacemente col personal computer non può che riferirsi alla dimostrata padronanza, come semplice utilizzatore, delle principali applicazioni informatiche richieste per i possibili impieghi lavorativi e quindi presuppone la conoscenza, sebbene di livello semplice, di tutte le principali funzioni che possono essere espletate con il computer, non essendo sufficiente a soddisfare tale requisito la conoscenza solo di alcune di queste.
Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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