Si chiede, ai sensi della L. 217/83 (art. 8, comma 5) ancorchè abrogata dalla L. 135/2001, se la Regione Toscana abbia legiferato in materia di rimozione di vincolo di destinazione, in quanto l'art. 1 del DPCM 13/09/2002 ha disposto che tutti i riferimenti alla L. 217 contenuti in atti normativi vigenti all'entrata in vigore del DPCM stesso, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto ed alle normative regionali di settore. In tal caso si chiedono gli estremi della normativa regionale (che non abbiamo rintracciato), diversamente si chiede se il Comune sia ugualmente obbligato a rimuovere il vincolo nella fattispecie riportata al comma 5 dell'art. 8 della L. 217/83.
Grazie
Antonella
Faccio un sunto ad uso di tutti.
[i]Legge n. 217/1983
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica
Art. 8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze
Nell'àmbito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
[u]Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.[/u]
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.[/i]
La legge 217/83 è stata abrogata dall’art. 11, comma 6 della legge n. 135/2001, che recita:
[i]6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.[/i]
il decreto, avente ad oggetto i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico è il DPCM 13/09/2002, rubricato: [i]recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.[/i]
La legge 135/2001 non parla più di vincolo alberghiero e attribuisce alle Regioni le funzioni in in materia di turismo e di industria alberghiera.
I commi 1 e 2 dell’art. 9 della rediviva legge n. 135/2001 dispongono:
[i]9. Semplificazioni.
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. [u]L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici[/u].
[/i]
La prima norma che ha istituito il vincolo alberghiero è il regio decreto-legge n. 274/1936. Ai sensi di quella normativa e successive, la regione toscana aveva legiferato varie volte sul mantenimento del vincolo.
Tralasciando l’evoluzione normativa, la Corte Costituzionale ha dichiarato, nel 1981, l’incostituzionalità del vincolo così come era previsto. Il legislatore, successivamente è intervento con la legge 217/83, demandando alle regioni la disciplina del vincolo alberghiero.
Alla luce di tutto quanto, le previsioni urbanistiche comunali ancora vigenti e adottate sulla scia dei contenuti della legge statale 217/83, possono considerarsi applicabili. Non rilevo una norma regionale ad hoc che abbia disciplinato il vincolo ai sensi della legge del 1983.
Ritengo che attualmente il comune è libero di determinare, tramite, soprattutto, lo strumento del piano delle funzioni la possibilità di istituire e disciplinare vincoli di destinazione, ma questo in funzione di ogni destinazione d’uso, non solo alberghiera.
Per i principi di ragionevolezza in materia di mantenimento del vincolo guarda, ad esempio, la sentenza del consiglio di stato n. 1449/2012.
Si chiede, ai sensi della L. 217/83 (art. 8, comma 5) ancorchè abrogata dalla L. 135/2001, se la Regione Toscana abbia legiferato in materia di rimozione di vincolo di destinazione, in quanto l'art. 1 del DPCM 13/09/2002 ha disposto che tutti i riferimenti alla L. 217 contenuti in atti normativi vigenti all'entrata in vigore del DPCM stesso, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto ed alle normative regionali di settore. In tal caso si chiedono gli estremi della normativa regionale (che non abbiamo rintracciato), diversamente si chiede se il Comune sia ugualmente obbligato a rimuovere il vincolo nella fattispecie riportata al comma 5 dell'art. 8 della L. 217/83.
Grazie
Antonella
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Fermo quanto ti ha scritto Mario ti riporto un po' di giurisprudenza per illustrare più compiutamente il tema (ma vista la "regionalizzazione" non è detto che le singole pronuncie vadano bene nelle varie Regioni e nei vari Comuni che potrebbero avere una regolamentazione ad hoc):
Cons. Stato Sez. VI, 03-06-2014, n. 2832
L'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica") comporta, da un canto, che l'area interessata dall'intervento ricettivo-alberghiero deve essere preindividuata con tale specifica finalità in base ad apposto vincolo di destinazione; dall'altro, che per la operatività di questo non è sufficiente possedere un diritto di proprietà o altro diritto reale o di godimento del suolo sul quale la specifica attività dovrà essere esercitata; e, dall'altro ancora, che le incidenti situazioni di tutela ambientale o paesistica e quant'altro non sono idonee da sole a superare le condizioni di vincolo cui è ispirata l'indicata legislazione particolare sul potenziamento delle infrastrutture alberghiere (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 19876/2008).
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 27-05-2013, n. 829
L'art. 2, comma 4, L.R. Liguria n. 1/2008 consente lo svincolo delle strutture per le quali sia diventato antieconomico lo svolgimento dell'attività alberghiera a condizione che tale valutazione sia ancorata ad elementi di fatto che ne consentano una valutazione in termini di obbiettività. La scelta economica dell'imprenditore, cioè, non può essere assistita da ragioni esclusivamente proprie di quest'ultimo, come normalmente avviene, ma deve trovare riscontro in elementi obbiettivi. In definitiva la norma vincola la libertà di iniziativa economica nel senso di obbligare l'imprenditore a continuare l'attività alberghiera, pur in presenza di altre attività maggiormente redditizie alle quali potrebbe dedicarsi, fintanto che tale attività consente un margine di utile economico. E la valutazione di non sostenibilità economica della stessa deve trovare riscontro nelle ipotesi delineate dalla legge.
Cons. Stato Sez. IV, 25-05-2012, n. 3091
Il vincolo alberghiero, evidenziando come, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientate delle discipline regionali in materia, deve considerarsi ontologicamente cedevole e quindi destinato, in presenza dei presupposti di legge, a venir meno nel tempo. I limiti imposti alla durata del vincolo, da un lato, ed il regime di favore urbanistico assegnato alle destinazioni alberghiere, dall'altro, rendono del tutto palese la possibilità di un utilizzo obliquo delle capacità edificatorie delle aree a vocazione turistica. Ciò impone, da un punto di vista estremamente generale, una particolare attenzione, da parte dell'ente comunale, sull'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il rilascio dei titoli edilizi, proprio al fine di impedire aggiramenti della disciplina urbanistica, e giustificano il rigore con cui il giudice di prime cure si è soffermato sulla disamina della presenza dei requisiti di carattere generale per il riconoscimento della natura di residenza turistico alberghiera (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo, Pescara, 21 ottobre 2010, n. 1179).
Cons. Stato Sez. IV, 12-03-2009, n. 1468
La destinazione d'uso turistico-ricettiva prescritta per una determinata zona del territorio comunale dal Piano Regolatore Generale costituisce un vincolo urbanistico alla proprietà privata di tipo "conformativo", non soggetto a decadenza, e contestabile dagli interessati solo mediante la tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico generale (nel termine decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale), sicché è inammissibile l'impugnazione del Piano Particolareggiato che conferma la predetta destinazione urbanistica. Il regime agevolativo di cui godono, sotto svariati profili, le strutture turistico-ricettive, in quanto di interesse collettivo, non comporta però la possibilità di modificarne la destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale, in violazione del cd. vincolo alberghiero contemplato dalla disciplina urbanistica.
Cons. Stato Sez. V, 15-05-2006, n. 2696
Posto che il vincolo alberghiero (che rende immodificabile la destinazione d'uso impressa ai relativi compendi immobiliari salva la dimostrazione della "non convenienza" della gestione delle strutture turistiche) trova giustificazione negli artt. 41, comma 3, e 42, comma 2, Cost., la sua imposizione (nonché conferma o rimozione) deve avvenire nel rispetto dei seguenti due limiti: da un lato, possono essere apprezzati in termini esclusivamente oggettivi le effettive potenzialità economiche dell'azienda avendo riguardo alle sue peculiari caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali (a nulla rilevando, per contro, le soggettive capacità organizzative dell'imprenditore); dall'altro lato, nella selezione degli indici oggettivi della redditività potenziale possono essere presi in considerazione soltanto elementi che si presentino realmente e palesemente sintomatici di redditività (nella specie, pertanto, è stata dichiarata illegittima la previsione che impediva la liberazione dal vincolo alberghiero per le unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera aventi un lotto di pertinenza di estensione superficiale maggiore di 600 mq).
Cass. civ. Sez. III, 15-04-2004, n. 7169
Il vincolo alberghiero che grava su un immobile, ai fini della qualificazione del contratto di gestione per l'attività commerciale esercitata dal conduttore, deve risultare dagli atti di provenienza e non da elementi esterni, quale la convenzione con il comune o il regolamento condominiale, per cui, in mancanza di tale destinazione, deve presumersi l'uso normale di civile abitazione attribuita al bene negli atti di acquisto.
Cass. civ. Sez. III, 15-11-1996, n. 10016
Il vincolo di destinazione stabilito dall'art. 15 della l. reg. Veneto n. 23 del 3 maggio 1988 - che disciplina e fissa i criteri per classificare le strutture ricettive alberghiere - non ha alcun effetto sul contratto di locazione e quindi non può comportare alcun diritto di proroga per il conduttore di immobile destinato ad albergo, mentre invece incide sul rapporto tra proprietario dell'immobile e la p.a.
T.A.R. Toscana Sez. I, 08-05-1995, n. 307
Stante il disposto dell'art. 8 comma 2, l. 17 maggio 1983 n. 217, per cui il vincolo di destinazione alberghiera può essere rimosso su richiesta del proprietario solo ove si comprovi la non convenienza economico - produttiva, a fronte di precise istanze di privati volte ad ottenere la rimozione del vincolo in quanto la ripresa dell'attività alberghiera avrebbe comportato un onere economico non sostenibile con riferimento ad alberghi fatiscenti ed in disuso, il diniego di rimozione del vincolo deve essere motivato specificamente ed esaurientemente (nella specie, anche sulla necessità di mantenere il vincolo sugli alberghi fatiscenti in disuso) non essendo sufficiente il generico riferimento alla necessità di una riqualificazione del settore alberghiero in considerazione del basso livello dei servizi e della preferenza statistica per il soggiorno alberghiero.
T.A.R. Valle d'Aosta, 26-04-1988, n. 36
E' illegittima la norma di attuazione di un prg che intende limitare la possibilità di modificare la destinazione degli alberghi esistenti, condizionandola non al recupero della relativa volumetria nell'intero territorio comunale, ma con riferimento alla zona di insediamento, nella specie quella centrale, dove risulta vietata, per effetto di altre norme, l'edificazione, e dove è difficilmente ipotezzabile, in quanto economicamente svantaggiosa, la trasformazione di edifici residenziali in alberghi; ciò in quanto, sotto un'impostazione apparentemente pianificatoria si viene di fatto a creare un vincolo di destinazione alberghiera, per giunta in violazione dell'art. 8, l. quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, la quale, ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio recettivo demanda alla regione e non ai singoli comuni il potere di apporre vincoli di destinazione alberghiera.