L'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 comma 2 D.Lgs 152/2006 (per mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da imprese di allevamento) è competenza del Comune o della Provincia?
L'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 comma 2 D.Lgs 152/2006 (per mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da imprese di allevamento) è competenza del Comune o della Provincia?
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Per il Veneto la Regione è intervenuta espressamente:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=238364
LEGGE REGIONALE n. 11 del 24 febbraio 2012
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito da seguente comma:
“1.All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”.
Anche l'Umbria con analoga disposizione: http://www.ati4umbria.it/pdf/procedura_sanzionatoria.pdf
Non mi risultano disposizioni della Regione Lazio quindi rimane la competenza della REGIONE in materia.
http://www.ato2roma.it/DOCUMENTI/ALTRI/Competenze,%20procedure%20e%20responsabilita%20inerenti%20scarichi%20agg%20dicembre%202011.pdf
Vedi anche il prontuario allegato
Vedi anche:
http://www.vigileamico.it/tutto/varie/scarichi.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64288
http://www.siiato2.it/resources/regolamenti/del_12_2012/PO-controllo-scarico-fgn-All.-B.pdf
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Art. 133. Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.