RAGAZZI E MARILISA E' IMPORTANTE, HO BISOGNO DI VS AIUTO PERCHE' PENDE FASCICOLO IN PROCURA.
UN PUB NEL DICEMBRE 2011 HA AVUTO LICENZA PER PUBBLICO SPETTACOLO.
NEL 2010 E NEL 2011 HA AVUTO TRE SANZIONI EX ART. 666 C.P..
UN'ULTIMA SANZIONE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA (PER AVER VIOLATO LE PRESCRIZIONI E NONOSTANTE CIO' HA SVOLTO SPETTACOLO) EX ART. 666 C.P. è DI APRILE 2014.
ORA LA SITUAZIONE E' QUESTA:
1. PER LA SANZIONE DEL 2010 NON E' ANCORA STATA EMESSA ORDINANZA INGIUNZIONE (PERCHE' E' MORTO L'EX RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO E SPULCIANDO NEL FASCICOLO E' USCITA FUORI QUESTA SANZIONE REDATTA DALLA POLIZIA LOCALE)
2. UNA SANZIONE DEL 2011 A SEGUITO DELLA QUALE E' STATA EMESSA ORDINANZA-INGIUNZIONE NON E' STATA IMPUGNATA DAL TITOLARE DEL PUB ED E' STATA ISCRITTA A RUOLO.
3. UNA TERZA SANZIONE E' STATA IMPUGNATA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ED E' STATA TRATTENUTA PER LA DECISIONE.
4. PER LA QUARTA SANZIONE EMETTERO' LA PROSSIMA SETTIMANA ORDINANZA- INGIUNZIONE.
L'ART. 666 C.P. PREVEDE,IN CASO DI RECIDIVA, LA CHIUSURA DELL'ESERCZIO PER 7 GIORNI.
ORA DOVREI EMETTERE LE ORDINANZE PER LA SANZIONE DEL 2010 (DA EMETTERE ENTRO 5 ANNI) E PER L'ULTIMA ELEVATA PER SVOLGIMENTO DI SETTACOLO NONOSTANTE LA LICENZA FOSSE SOSPESA.
LA DOMANDA E'QUESTA:
NELLE PROSSIME ORDINANZE CHE DEVO NOTIFICARE (QUELLA DEL 2010 RIMASTA SOSPESA E L'ULTIMA) POSSO IN OGNUNA ORDINARE LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PER 7 GIORNI (RAGGIUNGENDO COSI' 14 GIORNI TOTALI DI CHISURA)?
POSSO PROCEDERE CON L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DELLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE PER FARGLI CESSARE COMPLETAMENTE L'ATTIVITA'? E' URGENTE PER ME AVERE LA RISPOSTA.GRAZIE
RAGAZZI E MARILISA E' IMPORTANTE, HO BISOGNO DI VS AIUTO PERCHE' PENDE FASCICOLO IN PROCURA.
UN PUB NEL DICEMBRE 2011 HA AVUTO LICENZA PER PUBBLICO SPETTACOLO.
NEL 2010 E NEL 2011 HA AVUTO TRE SANZIONI EX ART. 666 C.P..
UN'ULTIMA SANZIONE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA (PER AVER VIOLATO LE PRESCRIZIONI E NONOSTANTE CIO' HA SVOLTO SPETTACOLO) EX ART. 666 C.P. è DI APRILE 2014.
ORA LA SITUAZIONE E' QUESTA:
1. PER LA SANZIONE DEL 2010 NON E' ANCORA STATA EMESSA ORDINANZA INGIUNZIONE (PERCHE' E' MORTO L'EX RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO E SPULCIANDO NEL FASCICOLO E' USCITA FUORI QUESTA SANZIONE REDATTA DALLA POLIZIA LOCALE)
2. UNA SANZIONE DEL 2011 A SEGUITO DELLA QUALE E' STATA EMESSA ORDINANZA-INGIUNZIONE NON E' STATA IMPUGNATA DAL TITOLARE DEL PUB ED E' STATA ISCRITTA A RUOLO.
3. UNA TERZA SANZIONE E' STATA IMPUGNATA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ED E' STATA TRATTENUTA PER LA DECISIONE.
4. PER LA QUARTA SANZIONE EMETTERO' LA PROSSIMA SETTIMANA ORDINANZA- INGIUNZIONE.
L'ART. 666 C.P. PREVEDE,IN CASO DI RECIDIVA, LA CHIUSURA DELL'ESERCZIO PER 7 GIORNI.
ORA DOVREI EMETTERE LE ORDINANZE PER LA SANZIONE DEL 2010 (DA EMETTERE ENTRO 5 ANNI) E PER L'ULTIMA ELEVATA PER SVOLGIMENTO DI SETTACOLO NONOSTANTE LA LICENZA FOSSE SOSPESA.
LA DOMANDA E'QUESTA:
NELLE PROSSIME ORDINANZE CHE DEVO NOTIFICARE (QUELLA DEL 2010 RIMASTA SOSPESA E L'ULTIMA) POSSO IN OGNUNA ORDINARE LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PER 7 GIORNI (RAGGIUNGENDO COSI' 14 GIORNI TOTALI DI CHISURA)?
POSSO PROCEDERE CON L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DELLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE PER FARGLI CESSARE COMPLETAMENTE L'ATTIVITA'? E' URGENTE PER ME AVERE LA RISPOSTA.GRAZIE
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Una premessa: il PUB non ha avuto sanzioni. Le sanzioni sono PERSONALI e quindi sono irrogate a PERSONE FISICHE. Non lo dici ma presuppongo che tutte le ordinanze passate e future si riferiscano a MARIO ROSSI, quale titolare dell'esercizio.
Se il legale rappresentante è cambiato la reiterazione vale SOLO per le sanzioni adottate contro il medesimo soggetto.
Se la società è cambiata ma Mario Rossi è sempre il legale rappresentante vale quanto detto sotto.
RISPOSTA: La norma prevede che in caso di reiterazione (art. 8 bis della legge 689/1981) si applica la SANZIONE ACCESSORIA OBBLIGATORIA della chiusura FINO A 7 GIORNI.
Nella tua esposizione parli sempre di 7 giorni .... non è così. L'entità della chiusura va disposta applicando i CRITERI dell'art. 11 della legge 689/1981 (applicando analogicamente in rinvio alle sanzioni accessorie facoltative contenuto in detto articolo).
Dall'esposizione che fai esiste già una sanzione del 2011 (tu non lo precisi ma immagino per fatti non precedenti novembre 2014 in quanto la reiterazione vale solo per il quinquennio precedente con riferimento alla data di commissione del fatto). La sanzione n. 3 è pendente davanti al giudice e quindi vale l'effetto sospensivo.
Adesso devi adottare 2 ordinanze ingiunzioni per cui devi fare questi ulteriori ragionamenti:
1) quella del 2010 è la PRIMA in ordine di data e quindi quando la applicherai non dovrai tener conto dei fatti successivi anche al fine di determinare l'entità della sanzione. Quindi potresti ben applicare il MINIMO EDITTALE. Con tale ordinanza scatta la reiterazione (ammesso che quella del 2011 si riferisca a fatti post 2009) e quindi applicherai la chiusura. Secondo me, visto che applicherai il minimo suggerisco di stare "basso" anche con la chiusura. Quindi 1/2 giorni che possono anche coincidere con una festività o domenica.
2) quella del 2014 invece deve tener conto di tutto, quindi anche del comportamento del soggetto che, invece di "redimersi" ha reiterato la stessa violazione. Quindi secondo me potrai applicare il massimo della sanzione pecuniaria e il massimo della chiusura (eventualmente coincidente anche con il periodo estivo di ferie)
Insomma ci sono margini per essere "clementi" tenuto conto che il Comune si è trovato a non gestire brillantemente le sanzioni in commento. Ecco perchè suggerisco sempre di definire il tutto in max 6 mesi .... oltre i quali sono più i problemi che i vantaggi.
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art. 666 Codice Penale
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (1), o apre circoli o sale da ballo (2) o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro (3).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.
È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, [color=red]nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.[/color]
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note
(1) La condotta del dare spettacolo è stata dalla giurisprudenza ricondotta alle sole ipotesi in cui tale attività sia posta in essere in forma imprenditoriale, quindi non vi rientrano le mere riunioni private.
(2) Si ritiene che la nozione di sala da ballo non sia comprensiva anche delle scuole di ballo in base alla considerazione che queste costituiscono il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento.
(3) Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 49, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
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[color=red]L. 24-11-1981 n. 689
[/color]Modifiche al sistema penale
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(commento di giurisprudenza)
[color=red]Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) (9)
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Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
(9) Articolo inserito dall'art. 94, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
egregio dottore, grazie perle risposte.
Secondo Lei ove il legale rappresentante della società X (le sanzioni sono state fatte nei confronti della società X con sede in . . . in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Rossi) non dovesse impugnare la sanzione del 2010 (che come ha detto lei farò tenendomi basso con la sanzione) né la sanzione del 2014, potrei avviare la procedura per la revoca della licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 10 TULPS? in questo caso avevo pensato di applicare 3 girni di chiusura per la sanzione del 2010 e 5 giorni per la sanzione del 2014.
Come si conciliano i 7 giorni previsti dall'art. 666 c.p. con i giorni previsti dall'art. 8 l.n. 689/1981?
Per la sanzione che è stata impugnata davanti al giudice di pace e per la quale (per mera distrazione) non ho ordinato i giorni di chiusura, ove il giudice dovesse respingere il ricorso, potrei ordinare la chiusura dopo la sentenza?
Comunque èmia intenzione dopo le ordinanze per sanzioni 2010 e 2014 (se non le impugna) avviare il procedimento per la chiusura dell'attività, considerato che da novembre 2010 ad oggi ha avuto 4 sanzioni exart. 666 c.p.. Cosa ne pensa dottore?
egregio dottore, grazie perle risposte.
[color=red]Diamoci del TU .... viene meglio!!!!!!!!!![/color]
Secondo Lei ove il legale rappresentante della società X (le sanzioni sono state fatte nei confronti della società X con sede in . . . in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Rossi) non dovesse impugnare la sanzione del 2010 (che come ha detto lei farò tenendomi basso con la sanzione) né la sanzione del 2014, potrei avviare la procedura per la revoca della licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 10 TULPS?
[color=red]L'art. 10 prevede una "misura cautelare (sospensione) e sanzionatoria non pecuniaria (revoca)" " nel caso di abuso della persona autorizzata"
Il provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell'art. 10 TULPS (R.D. n. 773/1931), è finalizzato a prevenire abusi dell'autorizzazione di polizia e non richiede il venir meno del requisito della buona condotta, così come nell'ipotesi di revoca del titolo, ex art. 11 del medesimo testo unico. La sospensione ha durata interinale ed un'evidente scopo cautelare, nell'attesa di approfondimento e certezza sui fatti, onde prevenire la commissione di abusi del titolo (Cons. Stato Sez. III, 11-10-2013, n. 4983)Per la giurisprudenza tale provvedimento deve tuttavia conseguire ad un'autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa e non automaticamente in relazione alla mera constatazione di qualche irregolarità o alla pendenza di un procedimento penale (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 01-10-2012, n. 1726)
DALLA DESCRIZIONE PER TITOLO che mi hai fatto, salvi i dovuti approfondimenti, sembrano SUSSISTERE elementi fondati per procedere alla sospensione ed addirittura alla revoca visto che siamo alla quarta reiterazione specifica in materia, con esercizio senza titolo e violazione delle prescrizioni.
Controlla semmai se vi sono carichi pendenti (a sostegno ulteriore).
Ovviamente:
1) fai avvio del procedimento (visto ormai il lasso di tempo fra violazione e data attuale)
2) assegna 15 giorni per scritti difensivi
3) e semmai ci risentiamo
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in questo caso avevo pensato di applicare 3 girni di chiusura per la sanzione del 2010 e 5 giorni per la sanzione del 2014.
[color=red]RAGIONEVOLE![/color]
Come si conciliano i 7 giorni previsti dall'art. 666 c.p. con i giorni previsti dall'art. 8 l.n. 689/1981?
[color=red]L'art. 8 (o l'8 bis se facevi riferimento a questo) non parlano di giorni ma solo dell'effetto di triplicare la SANZIONE PECUNIARIA (non si riferisce alle accessorie) "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge"
In questo caso però hai una LEX SPECIALIS, il codice penale all'art. 666 (peraltro modificato dalla stessa legge 689/1981). Quindi non si pone problema di antinomia.
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Per la sanzione che è stata impugnata davanti al giudice di pace e per la quale (per mera distrazione) non ho ordinato i giorni di chiusura, ove il giudice dovesse respingere il ricorso, potrei ordinare la chiusura dopo la sentenza?
[color=red]Lo dovrebbe fare il giudice .... ma probabilmente nella sentenza inviterà l'amministrazione a farlo.
Comunque al momento il problema non si pone[/color]
Comunque èmia intenzione dopo le ordinanze per sanzioni 2010 e 2014 (se non le impugna) avviare il procedimento per la chiusura dell'attività, considerato che da novembre 2010 ad oggi ha avuto 4 sanzioni exart. 666 c.p.. Cosa ne pensa dottore?
[color=red]Sì, penso ci siano tutti gli elementi[/color]
EGREGIO DOTTORE SCUSI UN'ULTIMA DOMANDA
LA SANZIONE DEL 2010 E' LA PRIMA DI UNA "LUNGA SERIE".
CONSIDERATO CHE STO REDIGENDO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE (PERCHE' NON HA IMPUGNATO DAVANTI AL "SINDACO" LA SANZIONE) POSSO, ALLORA, ORDINARE LA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' CONSIDERATI I "COMPORTAMENTI" SUCCESSIVI, OPPURE NON DEVOCONSIDERARE LE SANZIONI SUCCESSIVE E CONSIDERARARLA COME LA PRIMA?
SCUSI MA A QUESTO PUNTO E' IMPORTANTE NON SBAGLIARE.
INOLTRE COMPETENTE GIURSIDIZIONALMENTE PER TALI ORDINANZE INGIUNZIONE E' IL GIUDICE DI PACE O IL TRIBUNALE ORDINARIO?
GRAZIE ANCORA
EGREGIO DOTTORE SCUSI UN'ULTIMA DOMANDA
LA SANZIONE DEL 2010 E' LA PRIMA DI UNA "LUNGA SERIE".
CONSIDERATO CHE STO REDIGENDO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE (PERCHE' NON HA IMPUGNATO DAVANTI AL "SINDACO" LA SANZIONE) POSSO, ALLORA, ORDINARE LA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' CONSIDERATI I "COMPORTAMENTI" SUCCESSIVI, OPPURE NON DEVOCONSIDERARE LE SANZIONI SUCCESSIVE E CONSIDERARARLA COME LA PRIMA?
SCUSI MA A QUESTO PUNTO E' IMPORTANTE NON SBAGLIARE.
INOLTRE COMPETENTE GIURSIDIZIONALMENTE PER TALI ORDINANZE INGIUNZIONE E' IL GIUDICE DI PACE O IL TRIBUNALE ORDINARIO?
GRAZIE ANCORA
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Ciao
come ti dicevo a mio avviso NON DEVI fare alcun riferimento ai fatti successivi di cui non puoi tener conto in sede di valutazione della citata sanzione.
Quindi cerca di ragionare COME SE non sapessi degli eventi futuri.
Ciò nella determinazione dell'entità della sanzione mentre .... una volta fatto questo ragionamento, poichè ti trovi di fronte ad una REITERAZIONE dovrai tener conto degli altri elementi della vicenda ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie.
IMPUGNAZIONE:
Suggerisco di riportare in calce all'ordinanza il rinvio all'art. 22 della legge 689/1981 nell'attuale formulazione
[color=red] Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.[/color]
SCUSI ANCORA DOTTORE,
MAPER MAGGIOR CHIAREZZA LE SCRIVO QUELLO CHE HO CAPITO:
ALLORA ESSENSO LA SANZIONE DEL 2010 LA PRIMA PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA APPLICHERO' IL MINIMO (€ 516,00) MENTRE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA (CHIUSURA PER TRE GIORNI) LA POSSO APPLICARE CONSIDERATE LE REITERAZIONI?
OPPURE DEVO SOLO APPLICARE LA SANZIONE E NON LA CHIUSURA?
SCUSI MA CONSIDERATO CHE SONO STATI FATTI NUMEROSI ERRORI CON QUESTA PROCEDURA NON VORREI CONTINUARE A SBAGLIARE.
GRAZIE PER LA CORTESE RISPOSTA.
SCUSI ANCORA DOTTORE,
MAPER MAGGIOR CHIAREZZA LE SCRIVO QUELLO CHE HO CAPITO:
ALLORA ESSENSO LA SANZIONE DEL 2010 LA PRIMA PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA APPLICHERO' IL MINIMO (€ 516,00) MENTRE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA (CHIUSURA PER TRE GIORNI) LA POSSO APPLICARE CONSIDERATE LE REITERAZIONI?
OPPURE DEVO SOLO APPLICARE LA SANZIONE E NON LA CHIUSURA?
SCUSI MA CONSIDERATO CHE SONO STATI FATTI NUMEROSI ERRORI CON QUESTA PROCEDURA NON VORREI CONTINUARE A SBAGLIARE.
GRAZIE PER LA CORTESE RISPOSTA.
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Sì, hai capito bene:
1) applica la sanzione nel minimo
2) applica con la stessa ordinanza la sanzione accessoria obbligatoria della chiusura (3 giorni è ragionevole).
RICORDA di scrivere quando va scontata la sanzione accessoria.
Puoi sceglierlo te: es dal giorno x al giorno y
Oppure scrivere "Chiusura per 3 giorni consecutivi in periodo scelto dall'interessato e preventivamente comunicato al Comune da effettuarsi entro la data del xx"