Data: 2014-10-30 12:50:32

Trasferimento di NCC senza auto - è possibile?

A - moglie di titolare di licenza NCC ed unica erede - ha trasferito la licenza a B che ha i requisiti per l'esercizio dell'attività.
Nella domanda di autorizzazione al subingresso presentata da B, ho constatato che A (l'erede ) ha trasferito solo la licenza, senza l'auto perchè l'ha venduta e che il contratto tra loro non è stato stipulato davanti  al notaio.
Inoltre, B, il subentrante, mi ha richiesto di voler esercitare il servizio tramite un'autovettura che non risulta di sua proprietà.
Ho molti dubbi:
1) A - erede - poteva trasferire la licenza senza auto?
2) il trasferimento doveva avvenire davanti ad un notaio, perchè mi hanno allegato una semplice scrittura privata;
3) B non deve dimostrarmi l'effettiva proprietà di quel mezzo?
Grazie.

riferimento id:22459

Data: 2014-10-30 15:05:24

Re:Trasferimento di NCC senza auto - è possibile?

1) A - erede - poteva trasferire la licenza senza auto?
[color=red]La dottrina non è univoca. Molti notai redigono contratti anche per il solo trasferimento della licenza ma in realtà il subingresso dovrebbe riguardare, necessariamente, il passaggio dell’azienda o del ramo d’azienda inteso come complesso di beni materiali e immateriali finalizzati all’esercizio di attività di impresa.
Data la prassi che si è definita nel tempo  e data la particolare previsione normativa che parla esplicitamente (vedi legge 21/92), io prenderei per buono il trasferimento del solo titolo amministrativo.[/color]

2) il trasferimento doveva avvenire davanti ad un notaio, perchè mi hanno allegato una semplice scrittura privata;
[color=red]Con tutte le peculiarità appena dette, a parere mio non può che trattarsi (anche se è un caso particolare) di trasferimento aziendale a quindi occorre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.[/color]

3) B non deve dimostrarmi l'effettiva proprietà di quel mezzo?
[color=red]Il soggetto deve avere la disponibilità giuridica del mezzo. Il mezzo deve essere immatricolato per l’uso di terzi. Sul punto puoi accordarti con la motorizzazione.
La legge del 92 ha sintetizzato in proprietà o leasing ma, a parere mio, esistono altre forme di disponibilità giuridica che sono equivalenti e legalmente corrette. vedi anche art. 94 CdS.
Guarda, ad esempio, il comune di Rovigo come declina la disponibilità giuridica:
http://www.comune.rovigo.it/MyPortal/comuneRovigo/extra/uffici/trasporti/Modulistica-Trasporti/NCC%20auto/Rich.sostituzione%20autovettura%20N.C.C..pdf

Rammenta che adesso la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall´intestatario deve essere annotata sulla carta di circolazione e registrata nell´archivio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. È prevista specifica sanzione in caso di inadempimento.
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