Data: 2014-10-30 12:27:12

Associazione sportiva dilettantistica

Caro dr. Chiarelli
Nei precedenti post che ho letto affermi che per l'avvio di una palestra e/o scuola di danza da parte di associazione sportive, in quanto scuole non necessitano di alcuna autorizzazione o scia mi confermi con qualche riferimento normativo?
Io mi comporto nel modo seguente:
scia per avvio palestra;
richiesta autorizzazione sanitaria dei locali;
sbaglio? 

grazie

riferimento id:22456

Data: 2014-10-30 19:29:38

Re:Associazione sportiva dilettantistica


Caro dr. Chiarelli
Nei precedenti post che ho letto affermi che per l'avvio di una palestra e/o scuola di danza da parte di associazione sportive, in quanto scuole non necessitano di alcuna autorizzazione o scia mi confermi con qualche riferimento normativo?
Io mi comporto nel modo seguente:
scia per avvio palestra;
richiesta autorizzazione sanitaria dei locali;
sbaglio? 

grazie
[/quote]

Alcuni chiarimenti:
1) l'INSEGNAMENTO di qualsiasi argomento o materia (comprese le attività motorie) è liberamente esercitabile se ricade nella definizione (cioè non è previsto un accesso generalizzato ma riservato ai soli iscritti secondo programmi predefiniti ecc...)
2) le scuole di danza rientrano nelle attività libere
3) le PALESTRE se sotto questo nome vi è insegnamento di una disciplina mentre NON vi rientrano se sono attività di offerta al pubblico di servizi sportivi e motorio ricreativi

Il problema poi è legato alla DISCIPLINA REGIONALE. In alcune Regioni, ad esempio in Toscana, esiste una NORMATIVA SPECIFICA che regolamenta il settore e quindi trova applicazione tale disciplina (forse hai letto qualche risposta che si riferiva a quel contesto).
Anche la Basilicata ha una legge regionale che ti riporto e che esclude dal suo campo di applicazione proprio le attività da te descritte.

Quindi:
a) niente scia o autorizzazione per avvio attività
b) niente autorizzazione sanitaria dei locali (NON ESISTE NESSUNA LEGGE, ma è frutto di una perversa tradizione amministrativa quella di ritenere che per usare dei locali occorra un OK della ASL!!!
c) quindi avvio senza niente .....

Ovviamente puoi "suggerire" all'interessato di fare una comunicazione per conoscenza non soggetta nè a bollo nè a diritti che te metti agli atti inviandola agli organi di vigilanza generale (ASL, edilizia, polizia locale).


***********

L.R. 21 gennaio 1997, n. 6 (1).

Disciplina dei Centri di attività motorie.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 gennaio 1997, n. 4.



TITOLO I

Generalità

Art. 1
Oggetto.

La Regione Basilicata, nella sua azione di promozione, coordinamento e di sviluppo della pratica delle attività motorie, stabilisce le procedure, gli standards e i requisiti essenziali per l'apertura e la gestione degli impianti di attività ginniche e di formazione fisica.



Art. 2
Definizioni ed ambito di applicazione.

1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni:

[color=red]a) "Centro di attività motorie" (C.A.M.): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi. di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d'età;
[/color]
b) "utenti": le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del C.A.M.;

c) "personale": i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all'interno di un C.A.M.;

d) "area di attività": ciascuno spazio interno al C.A.M., delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.

[color=red]2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
[/color]
- gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora siano sede di attività per l’educazione fisica previste dai programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Associate riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;

- le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell’ambito della normativa regolamentare delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva Nazionale e delle Discipline Associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse (2).

3. Ai fini del precedente comma, si intendono riconosciuti dal C.O.N.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’elenco trasmesso annualmente dal C.O.N.I. al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ex art. 7, comma 2 , decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 – Supplemento ordinario n. 131 (3).

(2) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 86, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

- gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche, qualora siano sede di attività per l'Educazione fisica previste dai Programmi del Ministero della pubblica istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;

- le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.».

(3) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 86, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. L'elenco delle discipline riconosciute dal C.O.N.I. di cui al comma 2 è riportato nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente legge.».



Art. 3
Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione.

1. L'autorizzazione all'apertura di ogni nuovo C.A.M., o alla gestione di quelli già operanti, viene rilasciata dal Comune a seguito di un accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti di cui al successivo titolo II.

2. La domanda di autorizzazione, in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere:

a) generalità del richiedente, ovvero del gestore in caso di società, di associazioni o enti;

b) ubicazione e sede del C.A.M.;

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, o del gestore, dalla quale risulti che le attività da svolgersi presso il C.A.M., per le quali è richiesta la relativa autorizzazione, rispetteranno le norme riportate nella presente legge, anche in caso di parziale o totale modifica delle attività stesse e delle attrezzature;

d) generalità e titoli professionali del personale impiegato.

3. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di un C.A.M. è allegata la seguente documentazione:

a) planimetrie e sezioni dei locali almeno in scala 1:100;

b) documentazione tecnica relativa all'impianto igienico-sanitario, elettrico, termico e di trattamento dell'aria ai sensi della L. n. 46/1990, e relativa certificazione da parte dell'A.S.L. territorialmente competente, attestante la conformità alle vigenti norme;

c) certificato dei Vigili del fuoco, ove necessario, in relazione al numero di utenti, attestante la conformità del C.A.M. alle vigenti norme di sicurezza;

d) certificato di collaudo statico ed attestazione rilasciata da ingegnere o architetto iscritto da almeno 10 anni all'Albo professionale, relativo alle strutture portanti orizzontali, dalle quale risulti la capacità di massimo carico sopportabile per ogni mq;

e) relazione tecnico-descrittiva, a firma autenticata del richiedente, dalla quale risultino le dimensioni e le caratteristiche degli attrezzi di oltre 150 Kg/mq di peso, nonché la differenza utile tra il carico massimo sopportabile dalle strutture portanti orizzontali e il peso dell'attrezzo per ogni mq;

f) titoli di studio o attestati autenticati, riferiti al personale di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12;

g) polizze assicurative di cui al successivo art. 8.

4. Qualora sia esibito il certificato di abitabilità e/o agibilità non risultano necessari i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente comma 3.

5. Al momento della presentazione della comanda di autorizzazione all'esercizio del C.A.M., l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

6. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

7. L'autorizzazione comunale deve, tra l'altro, indicare il numero massimo ammissibile di utenti compresenti nelle varie aree del C.A.M. ed il possesso dei requisiti richiesti, ovvero l'avvenuto adeguamento in caso di impianti preesistenti; all'autorizzazione è allegato l'elenco del personale abilitato. L'autorizzazione e l'elenco sono affissi in maniera visibile nella zona di accesso al C.A.M.



TITOLO II

Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei centri di attività motorie

Art. 4
Personale.

1. All'interno del C.A.M. possono esercitare lezioni o dirigere corsi, individuali e collettivi esclusivamente i soggetti in possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.), di cui alla L. n. 88/1958.

2. Non sono ammesse all'interno del C.A.M. prestazioni d'opera da parte di aiutanti o coadiutori del personale abilitato, i quali non abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

3. Possono svolgere attività di tirocinio all'interno del C.A.M. gli studenti I.S.E.F., purché regolarmente iscritti almeno al 2° anno di corso.



Art. 5
Requisiti edilizi.

1. Per l'apertura e l'esercizio al pubblico, ciascun C.A.M. deve garantire i seguenti requisiti planimetrici e distributivi:

a) una o più aree di attività motoria che risultino al netto di spazi di deposito e di sgombero, di dimensioni non inferiori a:

- 4 mq per utente nelle zone di attività corpo libero;

- 6 mq per utente nelle zone di attività con uso di macchinari o grandi attrezzi;

b) un vano di pronto soccorso idoneo al posizionamento di un lettino e dell'attrezzatura per il primo soccorso; tale vano può essere anche adibito ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario (attività amministrativa, archivio, ecc.);

c) almeno due servizi igienici e due spogliatoi, suddivisi per sesso, o almeno un servizio igienico e uno spogliatoio qualora si preveda la compresenza di utenti dello stesso sesso; complessivamente si dovrà garantire lo standard minimo di 1,5 mq per utente ed un posto doccia per ogni 8 utenti;

d) un idoneo vano-spogliatoio per gli istruttori; nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso l'uso degli spogliatoi e servizi degli utenti;

e) uno o più spazi di deposito e sgombero.

2. Le altezze minime dei locali del C.A.M. non devono essere inferiori alle seguenti:

a) mt 2,40 per gli ambienti adibiti a spogliatoi, servizi e corridoi;

b) mt 3,00 per gli ambienti di attività motoria destinati ad un minimo di 50 utenti;

c) mt 3,50 per gli ambienti di attività motoria destinati ad oltre 50 utenti.

3. In deroga ai punti b) e c) del comma precedente e limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi ambienti per attività motorie di almeno mt 2,70 di altezza, purché dotati di sistemi per il ricambio dell'aria e il ristabilimento di situazioni climatiche ottimali.

4. Tutti i locali e i servizi di cui al comma precedente devono essere adeguati alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

5. Nei C.A.M. destinati alla pratica di attività motorie, soggetti alle norme della presente legge, non sono ammesse zone per spettatori, paganti o meno.



Art. 6
Ubicazione.

1. Ferme restando le norme di zonizzazione urbanistica del Comune, l'apertura di un C.A.M. all'interno dei fabbricati ad uso promiscuo è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) ubicazione al piano terra o seminterrato;

b) ubicazione non inferiore al primo piano interrato, né oltre il primo piano superiore fuori terra.

2. Qualora il numero di utenti superi le 50 unità, i locali adibiti a C.A.M. devono essere ubicati necessariamente a piano terra, o almeno essere provvisti di idonea uscita diretta su cortili, terrazzi o spazi aperti.

3. Per i C.A.M. con numero di utenti non superiore a 50 unità è consentito, nelle zone urbanistiche a ciò predisposte, l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'Interno, con l'obbligo di realizzare adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.



Art. 7
Aggiornamento requisiti.

1. Qualora il titolare o il gestore di un C.A.M. autorizzato e in esercizio intenda cambiare o aggiungere personale di cui agli artt. 4 e 12, nonché gli attrezzi di oltre 150 kg/mq, deve comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i quindici giorni, al Sindaco del proprio comune, in carta semplice, l'avvenuto aggiornamento allegando a tale comunicazione i titoli professionali autenticati e relazione tecnico-descrittiva di cui all'art. 3, comma 3, punto e).



Art. 8
Polizze assicurative.

1. I C.A.M. soggetti alle norme della presente legge devono garantire adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni degli utenti, causati dall'attività ivi espletata.

2. Il personale di cui agli articoli 4 e 12 deve godere di una copertura assicurativa professionale.

3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse al Comune dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, contestualmente all'apertura del C.A.M.



TITOLO III

Sanzioni amministrative revoca e sospensione dell'autorizzazione aggiornamento dati

Art. 9
Sanzioni amministrative e chiusura del centro.

1. Chiunque gestisca un C.A.M., comunque denominato, ma rispondente alla definizione del precedente art. 2 in violazione delle norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di regolarizzazione entro mesi 3 dall'accertamento. Trascorso tale termine o in caso di reiterazione della violazione, l'autorità di vigilanza con provvedimento motivato dispone la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'impianto. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso nelle forme di legge.



Art. 10
Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

1. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, questa può essere sospesa per un periodo adeguato al ripristino delle condizioni violate, fino a un massimo di 180 giorni; l'esercizio del C.A.M. potrà riprendere dopo l'avvenuta verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al titolo II della presente legge.

2. Nella ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione.



Art. 11
Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei comuni che la esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introitandone i relativi proventi.

2. I comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi, qualora più restrittivi, alle norme di cui alla presente legge.



TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 12
Operatori non in possesso del diploma I.S.E.F.

1. Coloro che, pur non essendo in possesso del diploma dell'I.S.E.F., documentino di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttori per almeno 36 mesi, negli anni dal 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso impianti soggetti alla presente normativa, possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale di cui al precedente art. 4, previo superamento di appositi esami e a seguito di frequenza obbligatoria di corsi speciali di preparazione.

2. I corsi speciali di cui al primo comma 1° sono organizzati dal Dipartimento alla formazione professionale della Regione in un'unica sessione che comprenda non meno di 300 ore di parte teorica e almeno 200 ore di tirocinio guidato da svolgersi presso un C.A.M. regolarmente autorizzato, che rilascerà attestato di frequenza.

3. I programmi dei corsi di parte teorica verteranno su:

- princìpi di anatomia, igiene, fisiologia, biologia e pronto-soccorso; con lezioni ed esami finali a cura di laureati in medicina e chirurgia;

- chinesiologia e metodologia di allenamento e di attività motorie, con lezioni ed esami finali a cura di soggetti in possesso del diploma universitario dell'I.S.E.F.

4. A seguito degli esami di verifica, a tutti coloro che avranno conseguito esito positivo sarà rilasciato regolare attestato che darà la possibilità di operare in un C.A.M.



Art. 13
Termine per l'adeguamento dei requisiti.

1. Il termine di presentazione della domanda per l'adeguamento del personale di cui all'art. 12 è fissato in mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi al competente Assessorato della Regione Basilicata.

2. Il termine per l'adeguamento dei requisiti edilizi e prestazionali dei C.A.M. in esercizio all'entrata in vigore della presente legge è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).

(4)  Ai sensi dell'art. 1, L.R. 11 aprile 1999, n. 18, il termine di cui al presente comma è differito di un anno



Art. 14
Norma finale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A

Elenco attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

Federazione Sportiva

Attività







AeCI

Fed. Ital. Aeronautica Sportiva

volo a motore





volo a vela





paracadutismo





deltaplano





aeromodellismo

FIDAL

Fed. Ital. Atletica Leggera

corsa di velocità





mezzofondo





fondo





ostacoli





staffetta di corsa





marcia





maratona





corsa campestre





lanci





salti





decathlon





heptathlon





podismo





orientamento

ACI

Automobil Club d'Italia

velocità su circuito





vel. su perc. str. in salita





rallies, rallycross





autocross-fuoristrada





karting





trial





regolarità pura

FIBS

Fed. Ital. Baseball Softball

softball, baseball

FIB

Fed. Ital. Bocce

bocce





biliardo sportivo





bowling

FIdC

Fed. Ital. della Caccia

caccia

FIGC

Fed. Italiana Giuoco Calcio

calcio prof. Masch.





calcio dilett. m. e f.





calcio attiv. Ricreat. m





calcetto

FIC

Fed. Ital. Canottaggio







barche olimpiche





jole

FICK

Fed. Ital. Canoa e Kayak

canoa olimpica





canoa fluviale





kayak

FCI

Fed. Ciclistica Italiana

strada





pista





ciclocross





gimkana





bmx





cicloturismo

FIAF

Fed. Ital. Football Americano

football

FGdI

Fed. Ginnastica d'Italia

ginnastica artistica m.





ginnastica artistica f.





ginnastica ritmico sport





danza sportiva





trampolino elastico





twirling

FIGH

Fed. Italiana Giuoco Handball

pallamano





pallone elastico

FIHP

Fed. Ital. Hockey e Pattinaggio

hockey indoor





mini hockey





hockey a rotelle





pattinaggio corsa





pattinaggio artistico





skate board

FIH

Fed. Ital. Hockey Prato

hockey su prato





mini hockey

FILPJ

Fed. Ital. Lotta Pesi Judo

lotta greco r. stile l.





pesistica





judo





ju jitsu





aikido





karate





taekwondo





wu shu

FMI

Fed. Motociclistica Italiana

velocità





motocross





trial





enduro regolarità





speedway





mototurismo

FIM

Fed. Ital. Motonautica

corsa in circuito





corsa in linea





corsa d'altura

FIN

Fed. Ital. Nuoto

nuoto





pallanuoto





tuffi





nuoto sincronizzato

FIP

Fed. Ital. Pallacanestro

pallacanestro





mini basket

FIPAV

Fed. Ital. Pallavolo

pallavolo





mini volley

FIPM

Fed. Ital. Pentathlon Moderno

pentathlon





triathlon

FIPS

Fed. Ital. Pesca Sportiva

pesca acque interne





pesca mare





attività subacquee





nuoto pinnato





orientamento sub.

FPI

Fed. Pugilistica Italiana

pugilato

FIR

Fed. Ital. Rugby

rugby, mini rugby

FSI

Fed. Scacchi d'Italia

scacchi

FIS

Fed. Ital. Scherma

fioretto





spada





sciabola





kendo

FISO

Fed. Ital. Sport Disabili

ciechi





silenziosi

FISI

Fed. Ital. Sport Invernali

discesa





sci alpino slalom





combinata





biathlon





bob





slittino

FISN

Fed. Ital. Sci Nautico

sci nautico

FISG

Fed. Ital. Sport Ghiaccio

hokey su ghiaccio





pattinaggio su ghiaccio





curling





birilli

FISE

Fed. Ital. Sport Equestri

salto ostacoli





concorso completo





dressage





equitazione su pony





attacchi





caccia a cavallo

FIT

Fed. Ital. Tennis

tennis





badminton





pallatamburello





squash

FITET

Fed. Ital. Tennistavolo

tennistavolo

FITARCO

Fed. Ital. Tiro con l'Arco

tiro con l'arco

FITAV

Fed. Ital. Tiro a Volo

piattello fossa olimpica





piattello skeet

FIV

Fed. Ital. Vela

vela


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