In merito all'annosa questione sulle motivazioni all'accesso agli atti: un tale mi chiede accesso su attività ricettiva del confinante, motivando con: "vicinato - casa confinante"... a me pare che sia una motivazione troppo generica, che non indica l'interesse diretto concreto e attuale richiesto dalla 241... sbaglio?
Nel caso potrei negargli l'accesso, facendo una comunicazione scritta di diniego che:
1 interromperà il termine di conclusione del procedimento (30 gg) perchè chiedo integrazione/precisazione dell'interesse ad accedere;
2 semplicemente respinge motivando il provvedimento con la carenza della sua motivazione e se vuole riprovarci lo farà con una richiesta ex novo (nuovi termini ecc);
Quale delle due? hai una formulina ben fatta che posso usare?
Grazie!!!
Purtroppo devo dirti che, a mio avviso, l'interesse diretto, concreto ed attuale potrebbe anche sussistere tenuto conto del rapporto fra confinante ed attività svolta dall'interessato (attività che prevede l'accesso di numerosi soggetti, con conseguenti disagi ecc...).
Poichè non si precisano gli atti per i quali si chiede accesso ritengo preferibile, inviata la comunicazione all'interessato ai sensi del dpr 164, accogliere la istanza e concedere accesso alla sola documentazione amministrativa per l'avvio (senza allegati, planimetrie ecc...). Per queste occorre motivazione più specifica.
Siamo in un caso limite ed ovviamente potresti anche negare (ritengo non praticabile la richiesta di integrazioni) scrivendo:
"La presente fa seguito alla sua richiesta di accesso del .... prot. che si allega per completezza per comunicarle che la stessa è irricevibile per la genericità della formulazione e la mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto ed attuale. manca inoltre la chiara indicazione della documentazione per la quale si fa richiesta di accesso. La presente viene trasmessa ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e del dpr 164/2006.
Avverso il presente atto il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore.