Data: 2011-10-03 10:04:29

Vendite promozionali

La LR 33/99 prevede,  per le vendite promozional,i la pesentazione delle comunicazione almeno 15 gg prima.
Leggo che oggi sembra non più necessaria.
Sapete indicare in base a quale normativa?
Grazie

riferimento id:2242

Data: 2011-10-03 21:12:19

Re:Vendite promozionali


La LR 33/99 prevede,  per le vendite promozional,i la pesentazione delle comunicazione almeno 15 gg prima.
Leggo che oggi sembra non più necessaria.
Sapete indicare in base a quale normativa?
Grazie
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Ecco alcuni spunti:

Il quadro normativo in cui va inserita la problematica in esame è costituito in primis dal cd. Decreto Bersani (D.lgs.vo 114/98), con il quale sono state definitivamente superate le barriere poste dalla Legge 426/71 in materia di programmazione commerciale, che avevano per quasi trenta anni ingessato lo sviluppo del commercio in Italia e portato ad un apparato distributivo superato, inadeguato ed antieconomico rispetto alle realtà degli altri Paesi dell'Europa occidentale.
Le prescrizioni normative del decreto Bersani in materia di programmazione commerciale e urbanistica, disciplina degli orari di apertura e di vendite straordinarie (con particolare riguardo, in questo ultimo caso, alle iniziative promozionali che venivano sostanzialmente liberalizzate) hanno preso le mosse dai principi in tema di tutela della libertà imprenditoriale, liberalizzazione del mercato e di sviluppo competitivo, con il fine di perseguire l'interesse collettivo proprio dei consumatori.
In particolare, con specifico riguardo alla disciplina delle vendite promozionali, il Decreto 114/98 ha sancito per la prima volta il principio della assoluta liberalizzazione delle vendite promozionali, che restano in questo modo nella piena autonomia decisionale e gestionale di ogni operatore commerciale.
Alle singole Amministrazioni locali sono state poi demandate, nell'osservanza di determinati criteri e indirizzi di base contenuti nel decreto Bersani stesso, la disciplina complessiva delle vendite straordinarie e di liquidazione e, per i soli aspetti pubblicitari e di comunicazione, delle vendite promozionali.
Con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale n 3/01, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, la normativa commerciale è diventata di competenza esclusiva delle Regioni. 
Tale riassetto normativo, come noto, ha fatto emergere un quadro estremamente disomogeneo a livello regionale, con differenziazioni rilevanti anche nelle successive attribuzioni amministrative territoriali di Province e Comuni.
Qui di seguito si riporta un quadro esemplificativo delle differenze emerse tra le normative regionali:

FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, CALABRIA, MOLISE, PIEMONTE, VENETO, LIGURIA, LAZIO, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Non viene prevista una disciplina limitativa delle vendite promozionali, con normative sui saldi sufficientemente adeguate in termini di date di inizio e periodi di decorrenza, ovvero vengono comunque disciplinate le vendite promozionali secondo le prescrizioni della legge 248/06 e con una normativa sui saldi che appare sufficientemente adeguata alle esigenze complessive in merito a date di inizio e periodi di decorrenza e alle posizioni della richiamata legge.

ABRUZZO, UMBRIA, CAMPANIA, SICILIA, SARDEGNA, VALLE D'AOSTA, BASILICATA
Vengono disciplinate in misura anche stringente le vendite promozionali, con una normativa sui saldi che non appare sempre adeguata alle aspettative del mercato e dei consumatori nelle date di inizio e nelle relative modalità.

LOMBARDIA, PUGLIA, TOSCANA, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, MARCHE
Per Marche e Puglia si registrano positive tendenze e orientamenti concretamente ispirati al mercato anche se la normativa base necessita ancora di alcuni interventi di revisione.
Per la Provincia autonoma di Bolzano e la Toscana sono tuttora presenti vincoli in termini di decorrenze dei saldi e vendite promozionali ma con tendenze in parte evolutive.
In Lombardia risultano infine eccessivi i periodi di moratoria previsti per le iniziative promozionali in prossimità e in concomitanza con i saldi.


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E' così sorta l'esigenza di ricondurre ad una base comune le differenti discipline, in un'ottica più generale di tutela della concorrenza (materia affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, II comma, lett. e), come modificato dalla riforma del titolo V della Costituzione) e di garanzia per i consumatori, quali soggetti deboli delle contrattazioni commerciali.
La definitiva liberalizzazione a livello centrale delle vendite promozionali è avvenuta con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge Bersani), che all'art. 3 ha chiaramente affermato: "Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande' devono essere svolte in assenza di una serie di limiti e prescrizioni, tra i quali, appunto, quello della fissazione di divieti relativi alle vendite promozionali. 
Sempre con riguardo a questo tipo di vendite, con la medesima normativa è stato anche eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni da parte delle imprese.
Un'unica eccezione è stata posta alla definitiva liberalizzazione attuata in tema di vendite promozionali: si tratta della deroga riferita ai periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Deroga, si noti, ben diversa da quella prevista dal Decreto Bersani, secondo cui le vendite promozionali dovevano essere effettuate solo "per periodi di tempo limitato'. 


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Ebbene, poste tali premesse, è ora possibile scendere nel cuore della problematica sorta proprio dalla previsione normativa di un tale esplicito divieto. In definitiva, si tratta di comprendere se sia o meno plausibile la compatibilità di questo divieto con la possibilità per gli esercizi commerciali di stipulare convenzioni con le singole associazioni dei consumatori per l'applicazione di sconti in favore dei rispettivi iscritti, proprio nel periodo antecedente i saldi di fine stagione.
La soluzione della questione posta deve prendere le mosse da alcune definizioni, desumibili direttamente dal dato normativo.
Il riferimento è, innanzitutto, alle vendite di fine stagione, denominate anche saldi, che devono essere intese quali vendite straordinarie effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento od obsolescenza tecnologica, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. 
Le stesse vanno invece differenziate dalle vendite promozionali, ovverosia dalle vendite straordinarie effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere l'acquisto di alcuni, o di tutti i prodotti di una gamma merceologica, sia alimentare che non alimentare, applicando sconti o ribassi per un periodo di tempo limitato. In tal caso, come si è già visto, il ricorso a questo tipo di vendita, le modalità del suo svolgimento, i periodi nei quali è effettuata e la sua durata, nonchè la gamma di prodotti offerti in promozione, dovrebbero essere rimessi alla libera iniziativa di ciascun operatore commerciale.
Sul significato di questa differenza e sulle importanti conseguenze che ne derivano, appare significativa una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la quale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale di una norma contenuta in una legge regionale, ha avuto modo di chiarire che: "il divieto regionale generalizzato di effettuare vendite promozionali, per qualsiasi tipologia di prodotti (stagionali e non) in periodo antecedente le vendite di fine stagione, si pone in aperto contrasto con la disciplina statale (dettata dall'art. 3, comma 1, della legge n. 248 del 2006) che, nel disporre la eliminazione della «fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera e), esclude nel contempo che possano essere imposte «limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno di esercizi commerciali», con la sola eccezione dei «periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» (art. 3, comma 1, lettera f)'. (Corte Cost. n. 232/2010).
Il Giudice delle Leggi ha dunque implicitamente riconosciuto che, stante le finalità poste alla base della disciplina nazionale, l'unica limitazione ammissibile per questo tipo di vendite debba consistere "nella previsione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non possono essere effettuate (non già tutte) le vendite promozionali (ma solo quelle) che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo'. 
In sostanza, è la stessa Corte Costituzionale a sancire che le prescrizioni normative limitative contenute nella normativa nazionale in tema di vendite promozionali debbano essere interpretate in senso restrittivo, applicando i divieti da esse previsti ai soli casi espressamente individuati.
Su queste basi, è allora ragionevole ritenere che il divieto in questione non possa essere esteso analogicamente alle vendite effettuate nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione, che non risultino inquadrabili nella categoria delle vendite promozionali, in quanto prive delle finalità e caratteristiche proprie di queste ultime (sopra illustrate).
Il riferimento è, chiaramente, a quelle vendite effettuate a prezzi scontati presso quegli operatori commerciali convenzionati con associazioni o enti richiedenti, in favore dei relativi iscritti che siano in possesso delle cdd. tessere-sconto, o tessere-fedeltà, con il fine, si noti bene, non di promuovere l'acquisto di determinati prodotti, ma, piuttosto, di favorire tale clientela. 
In questi casi, a ben vedere, la legge non pone alcun limite agli sconti, nè di carattere quantitativo, nè tantomeno di carattere temporale, essendo il ricorso a questo tipo di sconti senz'altro consentito tutto l'anno!
Nè, d'altra parte, sono state rinvenute prescrizioni di segno contrario nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 


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In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, è ragionevole concludere che l'applicazione di sconti alle vendite in favore degli iscritti ad associazioni di consumatori, in forza di apposite convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali, non debba rientrare nel divieto temporale posto dalla normativa analizzata.
Quest'ultima, come è stato già sottolineato, risulta infatti chiaramente ispirata a finalità di tutela della concorrenza e del mercato, ma pur sempre in un'ottica di attenzione e di garanzia per i consumatori, in coerenza con quanto costantemente affermato dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui: "la concorrenza solo indirettamente è uno strumento di tutela dei partecipanti alla gara, laddove direttamente questa deve tutelare i consumatori i quali devono poter godere di prestazioni qualificate, meglio se a basso costo' (cfr. C.Giustizia 23 dicembre 2009, C-305/2008).
Per questo, si conclude, l'apposizione di qualsivoglia limite o divieto che possa ostacolare la definitiva liberalizzazione voluta dal legislatore italiano, sulla scia del diritto comunitario, deve essere interpretata in senso restrittivo, ovverosia limitato esclusivamente ai casi e alle modalità individuate dalla norma.
Un'eventuale sanzione da parte dell'Autority per il mancato rispetto del divieto posto alle vendite promozionali dall'art. 3, Legge 4 agosto 2006, n. 248, nei confronti degli operatori commerciali che decidano di aderire ad apposite convenzioni con le associazioni dei consumatori per assicurare gli sconti ai propri iscritti sugli acquisti effettuati nel periodo immediatamente precedente i saldi di fine stagione, sarebbe allora certamente impugnabile perchè in contrasto con le disposizioni di legge.

Vedi inoltre:
http://www.polnews.it/files/2006_10_20_iren.htm#4407761

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Lazio

L.R. 18-11-1999 n. 33
Disciplina relativa al settore commercio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 novembre 1999, n. 33, suppl. ord. n. 5.
Art. 49
Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.

2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione (78).

2-bis. L'esercente che intenda effettuare vendite  promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 (79).

2-ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie (80) (81).

(78)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 novembre 2007, n. 19.

(79)  Comma aggiunto dall'art. 67, comma 10, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, poi così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 novembre 2007, n. 19.

(80)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 9 novembre 2007, n. 19.

(81)  Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 25 maggio 2001, n. 12, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 49. Vendite promozionali. 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici; devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15 giorni prima della data inizio della vendita promozionale e possono essere svolte in ogni periodo dell'anno comunque per non più di due volte l'anno, limitatamente al settore non alimentare, per una durata non superiore alle due settimane.

2. È vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti con le vendite di liquidazione e di fine stagione.».

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