Data: 2014-10-29 13:03:36

Requisiti morali e attività agrituristica

Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica rilevano carichi pendenti relativi a reati che l'art. 8 della L.R. 30/2003 individua come inibitori all'esercizio dell'attività? In particolare l'art. 515 c.p.
In realtà l'art. 8  della L.R. 30/2003 si riferisce a condanne definitive con sentenza passata in giudicato, però mi è venuto il dubbio perchè nel modello di scia che utilizziamo tra le varie dichiarazioni relative ai requisiti morali c'è anche di non avere procedimenti penali in corso relativi a reati che non consentono la prosecuzione o l'esercizio dell'attività. Quindi mi chiedo se esiste una normativa che non consente l'esercizio dell'attività anche solo in presenza di procedimenti penali in corso (anche il tulps mi sembra che faccio riferimento solo a condanne definitive).
Il casellario è pulito.

Ciao e grazie
Letizia

riferimento id:22414

Data: 2014-10-29 19:05:05

Re:Requisiti morali e attività agrituristica

La materia è delicata. L’art. 8 della legge regionale 30/2003 elenca una serie di requisiti morali fra cui anche quelli TULPS (art. 11 e 92).
L’art. 11 TULPS parla di buona condotta e la buona condotta può essere giudica anche in funzione dei carichi pendenti. Resta inteso che l’amministrazione, qualora procedesse all’inibizione dell’esercizio di attività ha l’obbligo di trovare una motivazione assai esauriente. In genere sono ipotesi lasciate alle Questure per le autorizzazioni di polizia di loro competenza a fronte di fatti gravi, ma non è detto.
Dato che il procedimento in corso riguarda l’art. 515 cp e dato che la legge prevede specificatamente per la fattispecie il passaggio in giudicato con sentenza non anteriore a tre anni, io non procederei a misure ostative e starei attento ad intervenire qualora sopraggiungesse la condanna definitiva.
Un eventuale ricorso, molto probabilemnte, mettere in luce l'assenza della gravità necessaria per l'intervento pre condanna con sentenza passata in giudicato.

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