Data: 2011-10-03 09:34:38

iscrizione al rec

E' corretto non considerare più valida l'iscrizione al REC come requisito professionale, a prescindere dalla data di iscrizione?
E se tale iscrizione è avvenuta a seguito del superamento di un corso professioanle riconosciuto si può riconoscere quest'ultimo come requisito (anche se risalente a 20 anni fa)?????????

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Data: 2011-10-03 21:20:19

Re:iscrizione al rec


E' corretto non considerare più valida l'iscrizione al REC come requisito professionale, a prescindere dalla data di iscrizione?
E se tale iscrizione è avvenuta a seguito del superamento di un corso professioanle riconosciuto si può riconoscere quest'ultimo come requisito (anche se risalente a 20 anni fa)?????????
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Ad oggi la tesi più accreditata è nel senso di ritenere valida l'iscrizione al REC in qualsiasi momento intervenuta.

1
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 53422 del 18 maggio 2010
OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito in materia di
requisiti di accesso alle attività di commercio in relazione alle norme di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010.
La circolare esplicativa n.3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del
citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, contiene ai punti 11.1,
11.2, 11.3,11.4 e 11.5, alcune indicazioni relative ai requisiti di accesso alle
attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e
bevande.
Con riferimento ai predetti punti si precisa ulteriormente quanto segue.
1. Riguardo agli ambiti di applicazione delle disposizioni sui requisiti, si rinvia
a quanto già sostenuto nella circolare relativamente alla competenza statale in
materia di professioni sulla base di quanto sostenuto dalla Corte
Costituzionale (cfr. premessa).
La Corte Costituzione, infatti, ha affermato che, in materia di professioni, è
riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le
Regioni stabilita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individuazione
delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché
la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale (cfr. sentenze
nn. 153/2006; 423/2006; 424/2006;179/2008; 222/2008).
In conseguenza la circolare precisa che:
“Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale
competenza statale riservata, non sono  in alcun modo derogabili dalle leggi
regionali di settore, si evidenzia che a parere della scrivente Direzione - fatte
salve le ulteriori e più precise indicazioni che potranno essere fornite a seguito
del necessario approfondimento delle singole questioni con le amministrazioni
regionali interessate -, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle
competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo,
necessarie per consentire il completo adeguamento dell’ordinamento interno a
quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali
disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino
all’adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della
direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di
cedevolezza contenuta all’articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo,
secondo cui  “in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, 2
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su
materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza
concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE,
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto”.
2. E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi
forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare
e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi
dell’articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, l’esercizio in
proprio dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente.
Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto,
infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non
risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di
cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l’avere
esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.
3. Riguardo al quesito relativo alla validità dell’iscrizione al Registro esercenti
il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con
riferimento alle disposizioni nazionali, si fa rinvio a quanto precisato ai punti
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 della circolare 28 settembre 2006, n.3603, emanata
dopo l’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 che ha soppresso il Registro
esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
a far data dal 4 luglio 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianfrancesco Vecchio

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