Vorrei completare il quesito già proposto in merito alla superficie di vendita.
Nel caso specifico l'attività artigianale è assolutamente prevalente sull'attività commerciale (maggiore superficie dedicata all'attività artigianale, maggior fatturato ecc.) Vale sempre il limite dei 30 mq ex LR 01/2005?
Grazie per la disponibilità
Vorrei completare il quesito già proposto in merito alla superficie di vendita.
Nel caso specifico l'attività artigianale è assolutamente prevalente sull'attività commerciale (maggiore superficie dedicata all'attività artigianale, maggior fatturato ecc.) Vale sempre il limite dei 30 mq ex LR 01/2005?
Grazie per la disponibilità
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A mio avviso qualora l'attività prevalente (calcolata sul fatturato annuo) sia quella di vendita di prodotti artigiani non si applica il limite di 30 mq e l'interessato potrà esercitare la vendita SIA dei prodotti artigianali CHE di quelli commerciali entro i limiti della superficie di un esercizio di vicinato (150 o 250 mq).
Ciò perchè l'attività prevalente assorbe la disciplina dell'attività principale. Quindi in questo caso non si ha mutamento di destinazione d'uso nemmeno nel caso in cui la superficie ecceda i 30 mq della lr 1/2005 in quanto, in questo caso, trova applicazione la disciplina derogatoria del dlgs 114/1998 (e per la Toscana della lr 28/2005) che consente comunque e senza limiti la vendita di prodotti artigianali nel luogo di produzione o in locali attigui.