L’Anci ha predisposto una scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. , per i comuni non capoluogo di provincia recita:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Questa regola vale anche per le piccole isole o c'è qualche deroga?
L’Anci ha predisposto una scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. , per i comuni non capoluogo di provincia recita:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Questa regola vale anche per le piccole isole o c'è qualche deroga?
[/quote]
Non mi risultano deroghe per piccole (Ponza), medie (Elba) e grandi (Sardegna) isole .....
L’Anci ha predisposto una scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. , per i comuni non capoluogo di provincia recita:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Questa regola vale anche per le piccole isole o c'è qualche deroga?
[/quote]
CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA - LE NOTE ANCI E LA SCHEDA DI SINTESI PER I COMUNI
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22276.0