La Corte dei Conti precisa che l’art.110, comma 2, prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
L’applicabilità dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 alla fattispecie in argomento appare altresì giustificata dalla circostanza che la normativa in esame, rivolta a promuovere il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non prevede eccezioni di sorta, soprattutto con riferimento ad ipotesi assunzionali, quale quella prevista dall’art. 110 TUEL, rivolta a conseguire assunzioni al di fuori della dotazione organica, e già ab origine sottoposta a rigidi vincoli e limiti.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l´ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
Se un Ente è privo di figure professionali interne per ricoprire l'incarico e si trova nelle situazioni strutturalmente definitarie secondo quanto affermato dalla corte dei conti può ricorrere solo a convenzioni e non ammette eccezioni siete a conoscenza di novità normative per risolvere la situazione di stallo di un intero settore tecnico?
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