A seguito del bando per nuove farmacie in Toscana mi e' stato chiesto di affittare il mio fondo, attualmente libero, per una farmacia.
Tale fondo si e' liberato a seguito della chiusura di uno sportello bancario. Nel Regolamento Urbanistico la destinazione del fondo e' soltanto direzionale mentre la farmacia e' Servizi e pertanto in contrasto con le norme del RU.
Non esiste una norma che va in deroga a quanto previsto dal RU solo per le farmacie?
grazie
Rutilius
A seguito del bando per nuove farmacie in Toscana mi e' stato chiesto di affittare il mio fondo, attualmente libero, per una farmacia.
Tale fondo si e' liberato a seguito della chiusura di uno sportello bancario. Nel Regolamento Urbanistico la destinazione del fondo e' soltanto direzionale mentre la farmacia e' Servizi e pertanto in contrasto con le norme del RU.
Non esiste una norma che va in deroga a quanto previsto dal RU solo per le farmacie?
grazie
Rutilius
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La farmacia è una attività MISTA di COMMERCIO (prodotti farmaceutici e non) e di servizi (attività accessoria secondaria).
A mio avviso le farmacie PRIVATE vanno nel COMMERCIALE e nel DIREZIONALE salvo che lo strumento urbanistico non disponga espressamente in modo diverso.
Quindi non sono previste deroghe se il RU non lo consente?
Le farmacie sia a gestione pubblica che a gestione privata sono considerate servizio pubblico?
Grazie
Rutilius
Quindi non sono previste deroghe se il RU non lo consente?
Le farmacie sia a gestione pubblica che a gestione privata sono considerate servizio pubblico?
Grazie
Rutilius
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Come ti dicevo a mio avviso le FARMACVIE PRIVATE sono attività commerciali e come tali localizzabili in immobili a destinazione commerciale. Svolgendo anche servizi accessori ritengo COMPATIBILE il direzionale se non vietato dalla zona.
Diverso il caso delle FARMACIE PéUBBLICHE che possono essere previste in aree a destinazione a servizi.
Se il RU non dice niente a mio avviso le private vanno nel commerciale (ovviamente nel rispetto della pianificazione e zonizzazione comunale)
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=106.0
Non sono certo sia possibile distinguere tra farmacie private e comunali.
Il servizio farmaceutico è servizio pubblico preordinato alla tutela della salute. Le farmacie, sia quelle in titolarità privata sia quelle in titolarità comunale, sono gli strumenti per l’esercizio del servizio pubblico. L’attività di vendita dei farmaci al dettaglio al pubblico è un’attività economica commerciale di carattere imprenditoriale e il servizio farmaceutico, sia pubblico che privato, deve considerarsi collocato nel contesto “speciale” del servizio sanitario nazionale e degli interessi pubblici che il servizio medesimo intende preservare e presidiare.
Tar Sardegna, sentenza 223/2010.
Le farmacie, private o comunali, svolgono il loro servizio sotto forma di un'impresa commerciale organizzata a tale scopo, privata o pubblica secondo il soggetto titolare della c.d. autorizzazione all'apertura della farmacia. La particolarità della farmacia comunale risiede nel fatto che, appartenendo ad un soggetto che è un ente pubblico e non un privato imprenditore, può assumersi il compito di assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati.
Tar Napoli, 1/6/2011 n. 2939.
La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 d.lg. n. 267/2000.
Sentenza Consiglio di Stato n. 729 dell'8 febbraio 2013.