L'attività di barbiere/acconciatore si può esercitare in una civile abitazione o necessita il cambio di destinazione d'uso?
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La legge regioane 29/2013 lo prevede espressamente ma a delle condizioni:
[i]L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.[/i]
In pratica è il regolamento comunale che disciplina la fattispecie. Resta inteso che la destinazione d'uso non ha bisogno di mutamento, se è civile abitazione resta quella, altrimenti non si poarlerebbe di domicilio ma sarebbe un normale esercizio.
Io direi che se il fabbrico è agibile e in regola con i requisiti illuminotecnici mpropri degli altri ambienti ad uso non abitativo (oltre all'ingresso e bagli separati), allora è ok.
Anche la legge sulle attività artigiane lo prevede:
[i]L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o
in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.[/i]
C'è da dire che la generale previsione della legge sull'artigianato (vedi LR 53/08) deve poi essere affinata da altre disposizioni specifiche. Una parte della ratio sta nel fatto che questo tipo di attività prevede l'ingresso del pubblico quindi occorre una tutela versa terzi dal punto di vista igienico sanitario e funzionale