Data: 2014-10-27 08:08:13

Personale Enti Locali. Attività extra lavorativa - occasionale accessorio

Personale degli enti locali. Attività extra lavorativa e lavoro occasionale di tipo accessorio.

[color=red]L'INPS ha chiarito (cfr. circolare n. 88/2009) che per i dipendenti pubblici è possibile svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.[/color]

Il Comune chiede di conoscere se sia possibile autorizzare un proprio dipendente a part-time (30 ore settimanali), previa autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. 165/2001, a svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, remunerata con i c.d 'voucher', presso altra pubblica amministrazione.

Preliminarmente, in linea generale, si osserva che il lavoro occasionale di tipo accessorio trova compiuta disciplina nell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, che ha subito rilevanti modifiche nel corso degli anni.

Si sottolinea che, come rilevato dall'INPS[1], le prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi quali attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

[color=red]Pur non rientrando il lavoro accessorio tra le forme lavorative che danno origine a una tipologia di lavoro subordinato, è da notare che l'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, inserisce comunque detta tipologia di prestazioni fra le forme di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale, utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. [/color]

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[2] ha sottolineato inoltre come la modifica al testo dell'art. 70 del d.lgs n. 276/2003, apportata dalla l. n. 92/2012, abbia eliminato quella serie di causali soggettive e oggettive che consentivano in precedenza il ricorso a detto istituto, sostituendolo con una disposizione che prevede essenzialmente limiti di carattere economico.

Allo stato attuale, quindi, per il committente pubblico si prevede la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio 'nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno'[3].

[color=red]Pertanto, è possibile utilizzare il lavoro accessorio in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi soggetto[4], nel rispetto di un compenso massimo stabilito in 5.000 euro per anno solare. [/color]

Ciò premesso a livello di inquadramento generale, si osserva che l'INPS[5], in merito alla possibilità, da parte dei dipendenti pubblici, di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio,

ha precisato che, per questi, trova applicazione l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; nello specifico, si è sottolineato che è obbligatoria la richiesta, all'amministrazione di appartenenza, del rilascio di autorizzazione preventiva per lo svolgimento, a favore di soggetti pubblici e privati, di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53, comma 6).

La citata norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

[color=red]L'INPS specifica altresì che la richiesta di autorizzazione può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato articolo 53, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. Conseguentemente, l'impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta - per il dipendente e per l'amministrazione pubblica interessata - le sanzioni previste dai commi 7 e 8 del medesimo articolo 53. [/color]

Un'ulteriore precisazione, rilevante al fine che ci occupa, è stata fornita dallo stesso Istituto previdenziale[6], che ha ritenuto doveroso evidenziare come, in considerazione di finalità antielusive, il ricorso all'istituto del lavoro occasionale non sia compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Pertanto, preclusa la possibilità di utilizzare, con detta formula lavorativa, un proprio lavoratore dipendente, risulta invece ammissibile l'espletamento di detta attività extra lavorativa presso un altro datore di lavoro pubblico, previa autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza.

Per quanto concerne, da ultimo, l'aspetto relativo alla fiscalità dei 'buoni lavoro', si osserva che l'art. 72, comma 3, del d.lgs. 276/2003 precisa che il compenso relativo ai voucher è esente da qualsiasi imposizione fiscale[7].





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[1] Cfr. circolare n. 17 del 3 febbraio 2010.

[2] Cfr. circolare n. 18 del 2012.

[3] Cfr. art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003.

[4] Cfr. circolare INPS n. 49/2013, punto 2. Tipologie di prestatori e attività, ove si precisa che, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito).

[5] Cfr. circolare n. 88/2009.

[6] Cfr. la già citata circolare n. 49/2013, punto 2. Tipologie di prestatori e attività.

[7] Cfr. anche Voucher: il sistema dei buoni lavoro, consultabile in: www.inps.it e Vademecum buoni lavoro per lavoro occasionale accessorio, consultabile in: www.lavoro.gov.it. Per eventuali chiarimenti si suggerisce di contattare direttamente la competente Agenzia delle entrate.

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