Consiglio di Stato, Sez. VI, n.4671, del 15 settembre 2014
Beni Ambientali.Legittimità diniego Soprintendenza per realizzazione di un campo da golf
Il terreno interessato non è configurato come verde attrezzato per attività sportive e per il tempo libero, ma come spazi di verde, ovvero come verde della città storica, da preservare anche per quanto riguarda la vegetazione naturale esistente, con ulteriore inserimento fra i “Beni della lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO” e prescritta redazione di un piano di gestione, tutela e valorizzazione, in base alla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale”, firmata a Parigi il 10 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184. In tale stringente contesto giuridico, e considerata l’autonomia della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione (che dagli atti pare essere stata esercitata, nel caso di specie, in modo non inattendibile e con esternazione esaustiva delle ragioni ostative), il Collegio non ravvisa quegli spazi di ulteriore confronto e integrazione documentale, cui fa invece richiamo la sentenza appellata dando vita ad un inconsueto annullamento “propulsivo”, tale da guidare l’Amministrazione attiva verso un’autorizzazione “con prescrizioni”, implicante una doverosa valutazione di compatibilità del progetto con i valori tutelati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/10918-2014-09-21-15-11-04.html
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