Salve e grazie in anticipo a chi può darmi una mano.
Sintetizzo la situazione: una ASD regolarmente registrata, costituita per promuovere la disciplina del tango, stiamo scegliendo l'immobile più adatto e pima di farlo abbiamo chiesto al Suap del comune di Napoli che requisiti bisogna rispettare. La risposta è stata avvilente, ci equiparano ad una palestra, quindi ci chiedono doppi bagni, uscita di emergenza, entrata per disabili.... per non parlare di quello che servirebbe per vendere delle bibite da un frigorifero che vorremmo tenere nei locali dell'associazione. (l'ente nazionale a cui abbiamo deciso di affiliarci ci confermava invece che a seguito della affiliazione avremmo ricevuto una autorizzazione alla somministrazione di bevande).
Temo che al suap non abbiano chiare le normative relative alla nostra situazione...potreste darci qualche riferimento?
Grazie davvero. :'(
Sulla materia c’è molta confusione ed è difficile trovare ogni volta il limite certo fra un’attività ed un’altra.
La palestra si connota per attività ginniche / motorie e non per l’esercizio del ballo. Spesso, però, le palestre, oltre a fornire servizi per le normali attività motorie, organizzano anche corsi di ballo. Diciamo che la palestra ha come finalità l’esercizio di attività motoria in funzione del benessere fisico mentre il ballo ha come finalità l’esercizio di un’attività ricreativa/sociale.
La palestra abbisogna di una SCIA (a seconda delle leggi regionali) con asseverazione, oltre che sugli aspetti strutturali, sul possesso di qualifica professionale concernente la laurea in scienze motorie o equivalenti da parte degli istruttori.
Per il ballo è pacifico che non occorre il requisito professionale, l’istruttore può essere benissimo un amatore senza nessun titolo professionale.
Casomai il comune può contestare l’apertura abusiva del locale di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68/69 e 80 TULPS. In pratica, l’esercizio abusivo di qualcosa che assomiglia ad una discoteca / sala da ballo. La scuola di ballo non è soggetta a disciplina TULPS, lo stesso dicasi per i luoghi dove i membri di un’associazione si ritrovano per la condivisione della passione del ballo.
Rammenta, però, che per costante giurisprudenza, [i]sussiste il reato di cui all’art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un’associazione privata (nella specie come una palestra) ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino, come nella specie in esame, le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico non potendosi configurare un’associazione privata i cui aderenti s’identifichino con tutti coloro che scelgano di entrare nei locali dell’associazione, a prescindere dal numero dei richiedenti e con criteri selettivi (pagamento di un biglietto) così larghi da diventare del tutto inesistenti, atteso che, in tal modo, verrebbe eliminata ogni differenza fra locali aperti ai soci di un’associazione e locali aperti al pubblico[/i] (cassazione del 2013).
Sulla somministrazione non vedo ostacoli. Riconosciuta o meno, l'associazione può avviare attività di somministrazione ai soci senza la necessità di requsito professionale. In ogni caso occorre una SCIA data la generale liberalizzazione dell'attività di somminsitrazione. Resta inteso che deve essere un'attività riservata al ristoro dei soci durante i momenti di vita sociale.
Ringrazio per la pazienza e la risposta...
C'è un immobile che sarebbe perfetto per le attività da svolgere, collegato bene, centro storico, ecc... ma non ci sono due bagni. Mi chiedevo se il tutto sarebbe più semplice se ci strutturassimo come associazione culturale registrando un nuovo attocostitutivo, in questo caso esistono comunque obblighi stutturali? Grazie ancora.