Data: 2014-10-24 18:37:53

piscina in b&b

La proprietaria di una civile abitazione situata in zona agricola vorrebbe realizzare una piscina in una pertinenza dell'abitazione stessa (secondo gli strumenti urbanistici l'intervento è possibile); in seguito vorrebbe aprire un b&b nella propria abitazione e mettere la piscina a disposizione degli ospiti della struttura; la piscina diventerà, così, piscina privata ad uso collettivo soggetta alla lrt 8/2006 e relativo regolamento di attuazione. Il problema si pone perchè l'interessata vorrebbe, oltre a quanto detto sopra, anche dare in gestione la piscina stessa per 2-3 giorni alla settimana ad una associazione sportiva che terrà dei corsi di ginnastica in acqua per gestanti e neonati. Domande:
1) E' possibile questa operazione relativamente alla piscina di una civile abitazione, anche se adibita a b&b?
2) se sì, la piscina resterebbe "Privata ad uso collettivo"?
3) sarebbe un'attività assimilabile a quella di palestra?
4) In definitiva, a quali adempimenti è assoggettata l'interessata?
Grazie.

riferimento id:22292

Data: 2014-10-26 09:37:34

Re:piscina in b&b

Il quadro normativo sulle piscine è complesso e non privo di incertezze.

A fronte di un’autorizzazione ex art. 86 TULPS per “stabilimenti di bagni”, sono state previste altre forme abilitative ai sensi della normativa regionale (sappi che ci sono sentenze che affermano che occorre l'86 TULPS anche per le piscine). Già il rapporto fra il titolo TULPS e quelli regionali è assai incerto.
La norma regionale n. 8/2006 nasce, soprattutto, per recepire l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 16/01/2003.
Le definizione di piscine private ad uso collettivo nasce proprio nell’accordo del 2003:
[i]2) piscine private ad uso collettivo: sono
quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa
[/i]
Il primo aspetto da considerare è che le attività che hai descritto ricadono tutte nelle stessa definizione quindi la stessa SCIA può andare bene sia per l'una che per l'altra.
Il soggetto esercente l’attività di affittacamere non è anche quello che svolge attività di acquagym. In teoria occorrerebbe una SCIA presentata dal primo soggetto per piscina e un’altra SCIA presentata dal secondo soggetto per avvio attività motorie. Il secondo affermerà la disponibilità dell’impianto a seguito di comodato o altro e la conformità normativa dello stesso citando la prima SCIA. La SCIA per piscina assicura che i requisiti strutturali e funzionali siano soddisfatti anche in caso di uso afferente ad attività di palestra o simili (vista l'unicità della definizione).

La seconda attività entra nel campo applicativo della normativa sulle palestre? La risposta non può essere certa. A parere mio più sì che no. Ai clienti dell’acquagym deve essere garantito l’uso di spogliatoi, bagni, requisiti professionali dell’istruttore, ecc.

Quindi, o reputi l’attività priva di rilevanza o, altrimenti, è un’attività motoria svolta a pagamento dove dei clienti acquistano un servizio professionale di acquagym.

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