La Polizia Locale, nell'ambito di un sopralluogo per la verifica della richiesta di residenza anagrafica, ha elevato un verbale a carico di un soggetto che utilizzava, come civile abitazione, n° 2 roulottes di proprietà posizionate su terreno agricolo senza aver ottenuto il prescritto certificato di agibilità. La sanzione è quindi stata fatta per la violazione dell'art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/2001. Il soggetto non ha presentato ricorso ne' ha effettuato il pagamento in misura ridotta, pertanto occorre decidere come proseguire: la sanzione è da considerare legittima e quindi si dovrà emanare ordinanza ingiunzione, oppure è possibile archiviare il procedimento?
riferimento id:22286La cosa mi sembra parecchio complessa.
[i]Art. 3, comma 1, lett. e) del DPR n. 380/2001:
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
è...]
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
[/i]
Quindi la fattispecie è inquadrabile come opera abusiva e priva di titolo abilitativo (già prima dell’agibilità). In sostanza occorre sanzionarla come tale e procedere all’ordinanza di demolizione. Vista la delicatezza della questione, resta inteso che occorre giudicare bene il caso concreto.
Ti riporto un passaggio della recente sentenza del TAR Liguria n. 281/2014:
[i]È impugnata l’ordinanza di demolizione avente ad oggetto la roulotte stabilmente istallata dai ricorrenti nel terreno di proprietà adibita ad abitazione permanente.
Le censure di natura sostanziale ripropongono le medesime questioni già affrontate e risolte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di consistenza edilizia delle roulotte, adibite ad abitazione, e della loro conseguente ascrizione alla costruzione, quale intervento edilizio assoggettato al permesso di costruire.
Questione che, come più volte rilevato da questo Tribunale con orientamento univoco cui va data continuità, è stata espressamente risolta dal testo unico dell’edilizia laddove all’art. 3, comma 1, lett.e) n.5, ha qualificato come nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
La legge regionale ha fatto propria la disciplina statale prevedendo, all’art. 45, comma 1, l.r.16/2008, in caso di assenza del titolo legittimante l’intervento edilizio, la demolizione del manufatto.
In definitiva ciò che rileva ai fini della qualificazione della roulotte come costruzione è la destinazione impressale (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2012 n. 2450): qualora come nel caso in esame – circostanza non affatto contestata dai ricorrenti con riguardo agli allacci abusivi alle utenze di luce, gas e acqua – funga da abitazione, occorre conseguire il permesso di costruire per essere installata e mantenuta nell’area di sedime.
Che, è bene sottolineare, è gravata altresì da vincolo paesaggistico, con la conseguenza che alla violazione edilizia s’aggiunge quella paesaggistica, la cui tutela impone, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42 del 2004, la sanzione ripristinatoria della demolizione.
Sicché anche le censure che deducono il difetto di motivazione, in considerazione della natura vincolata dell’atto impugnato, sono infondate.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.[/i]
Alla luce di questo andrei sull'art. 30 e seguenti del DPR 380/2001.
Ripeto che qua sul forum possiamo affrontare la questione solo superficialmente.