Data: 2014-10-24 09:02:21

Pianificazione sale da gioco (500 mt) spetta a AAMS e non al Comune - TAR

Pianificazione sale da gioco (500 mt) spetta a AAMS e non al Comune - TAR


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[color=red]TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 20 ottobre 2014 n. 976 [/color]

N. 00976/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2014, proposto da:

Mirasole di Picerno Omar & C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bova, Umberto D’Autilia, con domicilio eletto presso Umberto D’Autilia in Bologna, via Oriani N.48;

contro

Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vinci, Francesco Vinci, Maria Pina Milione, con domicilio eletto presso Maria Pina Milione in Bologna, via Castiglione N.25;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio Comunale n.105 del 27 settembre 2013, avente ad oggetto l’adozione di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, nella parte in cui vieta l’apertura delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di risposo, parchi e aree per il gioco;

-della nota del Dirigente del Settore Territorio e Sviluppo Eonomico prot.12587 del 18 marzo 2014 con la quale è stata sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 25 giugno 2013, oggetto della pratica edilizia n.440/2013, in pendenza dell’approvazione della suddetta variante;

per quanto occorrere, della nota di preavviso di rigetto (art.10bis legge n.241 del 1990) con la quale il Responsabile dello Sportello unico del Territorio, prot.n.1826 del 15 gennaio 2014, ha comunicato alla ricorrente il rinvio dell’istruttoria della pratica edilizia, in quanto l’intervento risulterebbe “ammissibile per quanto attiene alla suddivisione del locale al piano terra e la realizzazione delle camere al primo piano. Non è invece ammissibile la destinazione finale a sala giochi (slot9 in quanto in contrasto con l’art.23 Bis della variante al PRG adottata con deliberazione di C.C. n.105 del 2013 in ordine alla distanza minima dalle scuole”,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

E’ impugnata la variante alle NTA del PRG approvata con delibera del Consiglio Comunale di Comacchio n. 105/2013 nella parte in cui vieta l’apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da siti sensibili.

[color=red]Il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.[/color]

[color=red]Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.[/color]

Pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune do Comacchio al pagamento a favore della ricorrente a titolo di spese di giudizio della somma di €.4.000,00 (quattromila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/10/2014.

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riferimento id:22284

Data: 2014-10-24 19:40:25

Re:Pianificazione sale da gioco (500 mt) spetta a AAMS e non al Comune - TAR

Nella grande confusione normativa in materia di giochi i Tribunali Amministrativi Regionali possono trovare motivazioni per decisioni assai eterogenee.
Se, ad esempio, in Liguria o in Toscana è pacifico che le amministrazioni comunali possano intervenire nella pianificazione delle sale giochi (si veda, rispettivamente, sentenza n. 189/2014 e sentenza n. 1578/2013), in Emilia Romagna e in altre regioni sembra molto più difficile.

Il caso è rappresentato dalla sentenza del TAR Emilia Romagna (Bologna) n. 976/2014. La questione prende origine dall’accoglimento della richiesta di annullamento di una delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto [i]l’adozione di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, nella parte in cui vietava l’apertura delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di risposo, parchi e aree per il gioco[/i] (si vedono, dello stesso tenore, le sentenza del TAR veneto n. 610/2013 e del TAR Lombardia (Milano) n. 296/2013)

Il TAR riconosce, in primis, che la competenza sulla pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma 10 dell’art. 7 del DL n. 158/2012 e, susseguentemente, come la legge regionale Emilia Romagna n. 5/2013 ([i]norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate[/i]) sia in linea con il DL citato, prevedendo la possibilità per i comuni di dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco ma solo nel rispetto delle pianificazioni di cui allo stesso comma 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Per completezza riporto l’art. 7, comma 10 del DL 158/2012 (disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute):
[i]L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi.
[omissis][/i]

In sintesi, puntando l’attenzione sul rapporto fra normativa regionale e statale, e prescindendo dalle altre tante questioni che si potrebbero individuare sui poteri comunali in materia di giochi, si possono riconoscere leggi regionali in materia di contrasto alla ludopatia di due tipi: quelle che dettano disposizioni specifiche sui limiti insediativi per le sale giochi e degli spazi destinati al gioco, e quelle che rimandano al DL 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi). In questo secondo caso (la fattispecie non è comunque pacifica) l’amministrazione comunale non sembra aver maturato il potere di imporre autonomamente divieti generalizzati (o troppo generalizzati) all’esercizio del gioco in assenza di una norma statale che ne definisca i contenuti.

A parere di scrive, è probabile che quando sarà adottata l’auspicata norma di cui all’art. 7 del decreto Balduzzi, anche le varie norme regionali di contrasto alla ludopatia che hanno preso la via della disciplina autonoma dovranno uniformarsi, dato il passaggio dalla conferenza unificata e per gli altri profili di esigenza di uniformità.

La questione resta aperta, è vero che le leggi regionali in questione (dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011) sono da annoverare nell’ambito della materia dell’[i]assistenza socio-sanitaria[/i] (potestà residuale) e forse anche in quelle della [i]tutela della salute[/i] e del [i]governo del territorio[/i] (potestà concorrente), ma è altrettanto vero che l’esercizio del gioco lecito è pur sempre un’attività economica a scopo di lucro che dovrebbe essere soggetta alle garanzie per le pari opportunità concorrenziali fra operatori a livello nazionale. Questo benché la materia sfugga all’applicazione diretta delle recenti norme sulla liberalizzazione delle attività economiche (d.lgs. n. 59/2010, DL n. 138/2011 e seguenti).

Come afferma la Corte Costituzionale (sentenza n. 283/09), [i]l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. L'uniformità rappresenta un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela della concorrenza non può essere fatta per zone: essa, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia.[/i]

E ancora (sentenza n. 430/07) , [i]la «tutela della concorrenza», proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina
dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una «materia di estensione certa», ma presenta i tratti «di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» ed è configurabile come «trasversale» (da ultimo, e per tutte, sentenza n. 401 del 2007), caratterizzata da una portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Queste peculiarità, da un canto, comportano che la «tutela della concorrenza», appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, dall’altro, impongono di garantire che la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale non vada oltre la «tutela della concorrenza» e sia in sintonia con l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (sentenze n. 175 del 2005; n. 272 del 2004; n. 14 del 2004).[/i]

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