Data: 2014-10-23 14:28:07

spettacoli viagganti e deleghe per esercizio dell'attività

Nel caso un esercente dello spettacolo viaggiante non possa essere presente durante l'esercizio dell'attività, può delegare un familiare o una persona anche non facente parte del nucleo familiare ? Il delegato deve essere in possesso di licenza ai sensi dell'art. 69 Tulps o non occorre ?
E' capitato a seguito di controllo della polizia municipale che in occasione di manifestazioni temporanee non fosse presente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma altre persone incaricate di sorvegliare l'attrazione...anche non in possesso di propria licenza art. 69 tulps.

riferimento id:22252

Data: 2014-10-23 18:15:58

Re:spettacoli viagganti e deleghe per esercizio dell'attività


Nel caso un esercente dello spettacolo viaggiante non possa essere presente durante l'esercizio dell'attività, può delegare un familiare o una persona anche non facente parte del nucleo familiare ? Il delegato deve essere in possesso di licenza ai sensi dell'art. 69 Tulps o non occorre ?
E' capitato a seguito di controllo della polizia municipale che in occasione di manifestazioni temporanee non fosse presente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma altre persone incaricate di sorvegliare l'attrazione...anche non in possesso di propria licenza art. 69 tulps.
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Ti faccio una sintesi:
1) il titolare può assentarsi temporaneamente (esigenze fisiologiche, pranzo ecc...) ed in questo caso non occorre delega o altro
2) per assenze prolungate o programmate dovrà COMUNICARE (si ritiene applicabile la scia in luogo dell'annotazione sull'autorizzazione) i rappresentanti di licenza che hanno titolo a stare in loco in sua assenza
3) i rappresentanti devono avere i requisiti morali ed autocertificarli

SUGGERISCO sempre di far fare comunicazione. Per le violazioni si applica l'art. 17 bis

R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[color=red]Art. 8  (art. 7 T.U. 1926)
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Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
(23) Vedi, anche, gli artt. 11-18, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

[color=red]Art. 17-bis (33)
[/color]
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità,86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni) (34) .
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni). (35) (36)
(33)  Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(34)  Comma così modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(35)  Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.


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[color=red]Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 379 del 20-01-1982
[/color]6. La rappresentanza nello svolgimento di una attività con licenza di pubblico esercizio, ai sensi degli artt. 8, secondo comma, e 93, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, essendo tale licenza preordinata unicamente a finalità pubblicistiche, non importa di per sé la rappresentanza anche nei rapporti giuridici di carattere negoziale inerenti all'attività dell'esercizio, la quale, invece, resta legata al rapporto interno tra titolare della licenza ed effettivo gestore, salva la necessità di annotazione sulla licenza stessa della temporanea gestione dell'esercizio da parte di persona diversa dall'intestatario, potendo l'omissione di tale annotazione, in concorso con altri elementi, eventualmente valere a costituire, rispetto ai terzi, una situazione di apparenza giuridica implicante responsabilità del titolare della licenza per obbligazioni assunte dal gestore.

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