Data: 2014-10-22 19:00:53

Sgravi fiscali e contributivi per imprese che assumono lavoratori detenuti

[color=red]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese
che assumono lavoratori detenuti. (14G00158)
(GU n.246 del 22-10-2014)[/color]
  Vigente al: 6-11-2014 
Titolo I

Credito di imposta



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE


                                  e


                      IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per  favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti», come  modificata  dall'articolo
3-bis del decreto-legge  1°  luglio  2013,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e  dall'articolo  7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000,  n.
193, e  successive  modificazioni,  che  dispone  la  concessione  di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla  detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti;
  Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000,  n.
193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del  Ministro  della
giustizia emanato di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  finanze,  sono
determinate le modalita'  e  l'entita'  delle  agevolazioni  e  degli
sgravi concessi alle  imprese  che  assumono  lavoratori  detenuti  o
internati o che svolgono  attivita'  formativa  nei  confronti  degli
stessi;
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma  3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto  del  Ministro  della
giustizia emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, e' individuata  la  misura
percentuale  della  riduzione  delle  aliquote  complessive  della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale  ed
assistenziale dovute dalle cooperative  sociali,  relativamente  alle
retribuzioni corrisposte alle  persone  detenute  o  internate  negli
istituti penitenziari, agli ex degenti  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate  ammesse  al  lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  recante  «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative  della  liberta'»,  ed,  in  particolare,  gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,  recante  «Regolamento    recante    norme    sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta'»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni»;
  Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato»;
  Considerato  il  ruolo  primario  del  lavoro  nell'attuazione  del
trattamento  penitenziario  finalizzato  alla  rieducazione  ed  al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta  agevolativi  e  per  accelerare  le  procedure  di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi,  prevede  che
l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai  crediti  utilizzati  in  diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Attesa l'opportunita' di individuare  misure  idonee  a  promuovere
l'occupazione  dei  detenuti  e  di  favorire  l'organizzazione  dei
lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;
  Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa  per  la  concessione  dei
previsti sgravi e agevolazioni;
  Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla
spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000,  n.
193, di euro 5,5 milioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
febbraio 2013, adottato in attuazione  dell'articolo  1,  comma  270,
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  il  quale  dispone  che,
nell'ambito delle risorse  per  l'anno  2013,  di  cui  all'elenco  3
allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata  al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge  22  giugno
2000, n. 193»;
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei  crediti  di
imposta mensili concessi a  norma  dell'articolo  3  della  legge  22
giugno 2000, n. 193;
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
che proroga per un periodo massimo di sei  mesi,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per
l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  adottare  un  unitario  decreto
ministeriale  in  luogo  dei  distinti  provvedimenti  previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193,  e  dall'articolo
4,  comma  3-bis,  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  stante
l'omogeneita' della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono  lavoratori  in  esecuzione  di  pena  o  di  misura  di
sicurezza detentive;
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle  risorse  finanziarie  a  disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00  per  l'anno  2013  e  ad  euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  5
dicembre 2013;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota 3 luglio 2014;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                  Credito di imposta per assunzioni
                    di detenuti o di internati

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e successive modificazioni, e' concesso un  credito  di  imposta
per ogni  lavoratore  assunto,  e  nei  limiti  del  costo  per  esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura  proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura  di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino  all'adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma  1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al  1°  gennaio  2013  e  non  ancora  utilizzati  in
compensazione, si applicano  le  disposizioni  regolamentari  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a  trenta
giorni,  lavoratori  semiliberi  provenienti  dalla  detenzione  o
internati semiliberi e' concesso  un  credito  di  imposta  per  ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto,  nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate  di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
e fino all'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 22  giugno  2000,  n.  193,  il
credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300.
  3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto  di
lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
proporzionale alle ore prestate.
  4. La presente disposizione si  applica,  alle  stesse  condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1°  gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore  a  trenta  giorni
successivamente al 1° gennaio 2013.
                              Art. 2


          Credito di imposta per attivita' di formazione

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di  assunzioni  alle  imprese
che:
  a) svolgono attivita' di formazione nei  confronti  di  detenuti  o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  o  di  detenuti  o  internati
ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti,
al termine del periodo  di  formazione,  l'immediata  assunzione  dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente  al
triplo del periodo di formazione,  per  il  quale  hanno  fruito  del
beneficio;
  b)  svolgono  attivita'  di  formazione  mirata  a    fornire
professionalita'  ai  detenuti  o  agli  internati  da  impiegare  in
attivita'  lavorative  gestite  in  proprio  dall'Amministrazione
penitenziaria.
  2. Non si applicano le  agevolazioni  previste  dal  comma  1  alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti  locali  aventi  per
oggetto attivita' formativa.
                              Art. 3


            Condizioni per accedere al credito di imposta

  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione  che
i soggetti beneficiari:
  a) assumano i detenuti o gli internati,  anche  ammessi  al  lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per  un
periodo non inferiore a trenta giorni;
  b) corrispondano un trattamento economico non  inferiore  a  quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
  2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita  convenzione  con  la  Direzione
dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
                              Art. 4


                  Cessazione dello stato detentivo
                      del lavoratore assunto

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta  anche  per  i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello  stato  detentivo  del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno  beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso
al lavoro all'esterno. Nel caso di  detenuti  ed  internati  che  non
hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro  esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo  di  ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del  lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia  iniziato  mentre
il soggetto era ristretto.
                              Art. 5


                Utilizzazione del credito di imposta

  1. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione  della  base
imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non assume rilievo ai  fini  del  rapporto  di
deducibilita' degli interessi passivi  e  delle  spese  generali,  ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  2.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito  di  imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta in  riferimento  al  quale  e'
concesso.
  4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono  cumulabili  con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili,  in
misura comunque non superiore al costo sostenuto  per  il  lavoratore
assunto o per la sua formazione.
  5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite  annuale  di
euro 250.000 previsto dall'articolo  1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi.
  6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e  non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  7. A decorrere  dall'anno  2015  l'utilizzo  in  compensazione  del
credito  d'imposta  ai  sensi  del  comma  2  avviene  esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e  termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.  Non
sono  accettate  operazioni  di  versamento  eseguite  con  modalita'
differenti.
                              Art. 6


            Procedimento di accesso al credito di imposta

  1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono  fruire  del
credito di imposta devono presentare, entro il 31  ottobre  dell'anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate  che  a  quelle
che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con  il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma  2,
che  indichi  i  detenuti  o  internati  lavoranti  all'interno
dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al  lavoro  all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio  1975,  n.  354,  ovvero  i
semiliberi,  quantificando  l'ammontare  del  credito  d'imposta  che
intendono fruire  per  l'anno  successivo.  L'Istituto  penitenziario
provvede  a  trasmettere  le  istanze  ricevute  al  competente
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
  2. Le istanze  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  a  cura  dei
Provveditorati  regionali  dell'amministrazione  penitenziaria  al
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  entro  i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
stesse di  cui  al  comma  1.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta  giorni  determina  l'importo
massimo  dell'agevolazione  complessivamente  spettante  a  ciascun
soggetto  beneficiario  per  l'anno  successivo  dandone  tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui  gli  importi
complessivamente  richiesti  eccedano  le    risorse    stanziate,
l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
  3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo
5, comma  7,  a  seguito  della  avvenuta  comunicazione  di  cui  al
precedente comma 2, nei limiti  dell'importo  del  credito  d'imposta
complessivamente concesso e dell'importo maturato  mensilmente  sulla
base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale  che
rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del
credito  d'imposta  per  un  importo  superiore  a  quello  concesso
determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento.
  4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai  fini  di
cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia  delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta  e
degli importi a ciascuno  spettanti,  nonche'  le  eventuali  revoche
anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per  le  compensazioni
relative  agli  anni  2013  e  2014,  trasmette  al  Ministero  della
giustizia, con le medesime modalita',  i  dati  relativi  ai  crediti
utilizzati in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Le modalita' e i termini di trasmissione  dei  dati  di  cui  al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati  d'intesa  tra  gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
  6. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei    requisiti    previsti    dalla    norma,    il    Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria,  oltre  a  revocare  il  credito
d'imposta concesso, procede contestualmente, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  al  recupero  del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni  secondo  legge,
fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale  ed
amministrativo.
  7.  Fino  alla  entrata  in  funzione  del  procedimento  di  cui
all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di  imposta  gia'
maturati e non ancora  utilizzati  in  compensazione,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del  presente  regolamento  e  le  relative  direttive  del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di  attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e
l'Agenzia delle entrate  concorderanno  le  modalita'  con  le  quali
monitorare i crediti maturati nel corso  del  2013  e  del  2014  non
utilizzati entro lo stesso anno.
                              Art. 7


                        Risorse disponibili

  1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e  2
e' concesso fino  a  concorrenza  dell'importo  complessivo  di  euro
12.602.828,00.
  2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento  sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita'  speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per  consentire  la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
  3. Per gli anni a decorrere dal 2014  e  fino  all'adozione  di  un
nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e' concesso fino a  concorrenza  dell'importo  complessivo  di
euro 6.102.828,00.  L'importo  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,
eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra'  essere  comunque
versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate  -
fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale  delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate  ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza
rispetto  a  quanto  versato  dal  Ministero  della  giustizia  alla
contabilita' speciale medesima.
Titolo II

Sgravi contributivi
                              Art. 8


        Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

  1. Le aliquote complessive della contribuzione per  l'assicurazione
obbligatoria  previdenziale  ed  assistenziale  dovute  dai  soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici  giudiziari  e
ai condannati ed internati ammessi al  lavoro  all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  sono  ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a  decorrere  dal  2013  e
fino  all'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote  a  carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori.
  2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo  del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno  beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era  ammesso  alla  semiliberta'  o  al
lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che  non  hanno
beneficiato  della  semiliberta'  o  del  lavoro  esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  gli  sgravi
contributivi di cui al  comma  1  si  applicano  per  un  periodo  di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione  dello  stato  detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che  l'assunzione  sia  avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto.
  3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e'
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
  4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un  nuovo
decreto ministeriale l'agevolazione  contributiva  e'  concessa  fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
  5. Il rimborso  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni  contributive
di cui al presente  articolo  sono  riconosciute  dall'INPS  in  base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande  da  parte  dei
datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto  delle  risorse  stanziate.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal  presente
articolo fornendo i relativi elementi al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana  e  avra'  effetto  dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare.
    Roma, 24 luglio 2014

                    Il Ministro della giustizia
                              Orlando


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


                      Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                              Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 2704

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