Data: 2014-10-22 18:58:15

L. 147/2014 - deroghe riguardanti l'accesso trattamento pensionistico

[color=red]LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147
Modifiche alla  disciplina  dei  requisiti  per  la  fruizione  delle
deroghe  riguardanti  l'accesso  al  trattamento  pensionistico.
(14G00161) [/color]
(GU n.246 del 22-10-2014)
  Vigente al: 6-11-2014 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1

Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
  135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,
  n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
  n. 124.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia  di  cui  all'articolo  22,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  al
medesimo  articolo  22,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole:  «ulteriori  55.000  soggetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
    b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi  lavoratori  ancora  non  risultino  cessati  dall'attivita'
lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  del  trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto  di  lavoro  cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita'  ai  sensi
degli articoli 4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive  modificazioni,  ovvero  siano  cessati  dall'attivita'
lavorativa entro il 31 dicembre 2014  e  collocati  in  mobilita'  ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, i cui  nominativi  siano  stati  comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 8  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
  2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati  al  quarto  periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380  milioni  di
euro per l'anno 2017, 495  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  240
milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Per effetto di quanto disposto  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo, e'  operata  una  corrispondente  diminuzione  nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013.
  4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo  11,  comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite  massimo  di
151 milioni di euro per l'anno 2014,  di  164  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di
euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  12
milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni
di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24
milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017,  23  milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.
                              Art. 2


Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del  medesimo  decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall'articolo 1 della presente  legge,  dall'articolo
1, commi da 231 a 234, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive  modificazioni,  dagli  articoli  11  e  11-bis  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi  5-bis  e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14  febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del  28  maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti  che  maturano  i  requisiti  per  il    pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
    a) nel limite di  5.500  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita'  ordinaria  a  seguito  di  accordi  governativi  o  non
governativi,  stipulati  entro  il  31  dicembre  2011,  cessati  dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre  2012  e  che  perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi  volontari,  entro
dodici mesi dalla fine dello  stesso  periodo,  i  requisiti  vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario  di  cui  alla  presente  lettera,
anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,  puo'  riguardare  anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di  autorizzazione
stessa. Tale versamento puo'  comunque  essere  effettuato  solo  con
riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione
dell'indennita' di mobilita' indicato dalla presente lettera;
    b)  nel  limite  di  12.000  soggetti,  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011;
    c)  nel  limite  di  8.800  soggetti,  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011;
    d)  nel  limite  di  1.800  soggetti,  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
    e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con  contratto  di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i  quali
perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201  del  2011,
entro il quarantottesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che  siano  gia'
stati  autorizzati  ai  versamenti  volontari  in  data  antecedente
all'entrata in vigore della  presente  legge  e  per  i  quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo
di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel
medesimo comma 1.
  3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  4.  Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  si  applicano  per  ciascuna
categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le  specifiche  procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia  dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  14  febbraio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.  L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al  monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori  di  cui  al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla  base  della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e  provvede  a  pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine  di  rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei  dati  personali,  i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,  avendo  cura
di evidenziare le domande accolte,  quelle  respinte  e  le  relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il  raggiungimento  del
limite numerico delle domande di pensione determinato  ai  sensi  dei
commi 1 e  6,  l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dal
presente articolo.
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno  di
ogni  anno,  trasmette  alle  Camere  una  relazione  in  ordine
all'attuazione delle disposizioni di  salvaguardia,  con  particolare
riferimento al numero di  lavoratori  salvaguardati  e  alle  risorse
finanziarie utilizzate.
  6. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di  euro
per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni  di
euro per l'anno 2016, 355  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  303
milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019,
128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di  euro  per  l'anno
2021  e  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui  al  precedente
periodo.
                              Art. 3


Interpretazione autentica dell'articolo 1,  comma  194,  lettera  e),
                della legge 27 dicembre 2013, n. 147

  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il  versamento  volontario,
anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,  puo'  essere  effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine  di  fruizione
dell'indennita' relativa  alla  mobilita'  in  cui  l'assicurato  era
collocato alla data del 4 dicembre 2011.
  2. Per i lavoratori  di  cui  al  comma  1  che  siano  gia'  stati
autorizzati ai versamenti volontari in data  antecedente  all'entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i  quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
                              Art. 4


                        Copertura finanziaria

  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli  1  e  2  della
presente legge, all'articolo 1,  comma  235,  quarto  periodo,  della
legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  a
2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni  di
euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  1.354
milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016,  a  2.421  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a  656
milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro  per
l'anno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014,
67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di  euro  per  l'anno
2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2  del  presente
articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218  milioni  di
euro per l'anno 2015, 378  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422
milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018,
246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro  per  l'anno
2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno  2014,  81  milioni  di
euro per l'anno 2015, 259  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422
milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018,
246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro  per  l'anno
2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;
    b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119  milioni  di
euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49  milioni
di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 10 ottobre 2014

                            NAPOLITANO


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:22239
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it