Data: 2014-10-22 18:54:11

DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO anche per condanne non definitive (CdS 15/10/2014)

DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO anche per condanne non definitive (CdS 15/10/2014)


[color=red]Cons. di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2014 n. 5147[/color]

N. 05147/2014REG.PROV.COLL.

N. 08985/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. 8985/2011 RG, proposto dal sig. Mor DIOP, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Amati, con domicilio eletto in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’avv. Rinaldi Gallicani,
contro
l’UTG - Prefettura di La Spezia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza breve del TAR Liguria, sez. II, n. 1035/2011, resa tra le parti e concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dell’appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito per le parti solo l’Avvocato dello Stato La Greca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. Mor DIOP, cittadino senegalese ed in Italia fin dal 1990, il 9 ottobre 2009 chiese alla Questura di La Spezia il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (nella specie, per commercio ambulante).
Sennonché il Questore di La Spezia, con decreto del 2 marzo 2010, respinse l’istanza del sig. DIOP nella considerazione della presenza di condanne ostative ex art. 26, c. 7-bis del Dlg 25 luglio 1998 n. 286. Il sig. DIOP si gravò allora in via gerarchica avanti al Prefetto di La Spezia, deducendo vari profili d’illegittimità del rigetto, nonché il suo inserimento nel tessuto sociale della Repubblica. Il Prefetto di La Spezia, con decreto n. 14417 del 24 giugno 2010, rigettò l’impugnazione de qua, sia per le predette condanne penali, sia perché l’attività del commercio ambulante ben avrebbe potuto favorire la continuità di un’attività illecita, sia per l’insussistenza d’un serio inserimento del sig. DIOP nel tessuto sociale.
2. – Dal che l’adizione, da parte del sig. DIOP, del TAR Liguria, contestando la decisione in parola per: 1) – la non riconducibilità delle tre condanne penali subite alla previsione dell’art. 4, c. 3, III per. del Dlg 286/1998, fermo restando che le prime due son divenute irrevocabili ben prima delle novelle all’art. 4, c. 3 (l. 15 luglio 2009 n. 94) ed al successivo art. 26, c. 7-bis (l. 30 luglio 2002 n. 189); 2) – la conseguente irrilevanza delle condanne prima della reformatio in peius dei presupposti per l’ingresso ed il mantenimento dello straniero in Italia, secondo il criterio ordinario della successione delle leggi nel tempo; 3) – la richiesta del sig. DIOP, sussistendo le condizioni ex art. 179 c.p., per ottenere dal Tribunale di sorveglianza di Genova la propria riabilitazione.
[color=red]L’adito TAR, con sentenza breve n. 1035 del 30 giugno 2011, ha respinto il ricorso del sig. DIOP, nella considerazione che, quantunque i reati «… del commercio abusivo e della violazione dei diritti d’autore, sono stati commessi in epoca anteriore al vigore della normativa richiamata (l’art. 4 della l. 189/2009 – NDE) …si riespande l’esercizio dell’autonoma potestà di verifica della pericolosità sociale dell’istante che deve essere espressa e congruamente motivata nel provvedimento…». In ogni caso, «… per il reato di ricettazione, la condanna risale ad epoca successiva al vigore della l. n. 189 del 2002, ed è prevista fra le cause ex lege ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro…».[/color]
Appella quindi il sig. DIOP, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto: A) – il reato di ricettazione non rientra nella previsione ostativa ex art. 4, c. 3, III per. del Dlg 286/1998 e la relativa condanna non era ancora irrevocabile; B) – neppure la condanna per il reato ex art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) era passata in giudicato e, in ogni caso, la sentenza era stata impugnata. Resiste in giudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, su conforme richiesta dell’Avvocatura erariale, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
[color=red]3. – L’appello è infondato e va respinto.[/color]
Giova rammentare che il TAR già ebbe modo di chiarire, con statuizione non revocata in dubbio, che i reati commessi dall’appellante per il commercio abusivo e la violazione dei diritti d’autore furono commessi e puniti ben prima della novella recata dall’art. 4 della l. 189/2009, donde la loro irrilevanza sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
[color=red]Ma è anche corretta la ricostruzione resa dal TAR circa il significato e gli effetti della condanna del sig. DIOP per il reato di ricettazione. Invero, anche ad accedere alla tesi attorea sull’assenza, nella specie, d’ogni effetto automaticamente ostativo discendente dalla condanna stessa, il Prefetto aveva comunque la potestà d’apprezzarne discrezionalmente il valore ai fini di giudicare dell’efficace inserimento, o meno, del sig. DIOP nel tessuto sociale della Repubblica. Infatti, avendo l’istanza di rinnovo per oggetto un permesso per lavoro autonomo (in particolare, per commercio ambulante), rettamente il Prefetto s’è soffermato a valutare l’incidenza di tal condanna. E ciò sia per la più che probabile reiterazione del relativo reato con l’occasione o il pretesto di tal tipo d’attività di vendita, sia perché, ad onta del lungo tempo trascorso dall’appellante in Italia, egli ha commesso vari illeciti che ne denotano un ben scarso inserimento nel tessuto sociale.[/color]
Scolora dunque la questione posta dall’appellante sull’assenza d’ogni efficacia ostativa ex lege, in quanto, per un verso e come s’è appena detto, il TAR ha correttamente delimitato l’apporto nullo o quasi delle condanne più risalenti secondo l’ordinaria successione delle leggi nel tempo. Per altro e non meno significativo verso, l’appellante non tien conto che, al di là di questi automatismi, sussiste integra e piena la discrezionalità prefettizia nel valutare il di lui comportamento complessivo e la reale sua capacità d’esser parte virtuosa del tessuto sociale della Repubblica. [color=red]Qui non è punto in discussione la presunzione costituzionale d’innocenza dell’appellante, certo non scalfita da una condanna non ancora definitiva. Ma ben può giudicarsi della sua reale attitudine a tal inserimento, che il Prefetto esclude con statuizione né abnorme, né manifestamente sproporzionata nella comparazione tra il bene della vita invocato e la pregressa condotta non limpida e retta dell’appellante.[/color]
4. – L’appello va così rigettato, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 8985/2011 RG in epigrafe), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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