Legge Regionale del 21/10/2013 n. 8 – (gioco d’azzardo)
In caso di subingresso in un locale che detiene già giochi d’azzardo leciti, il subentrante deve rispettare le distanze dai “luoghi sensibili”?
Alcuni sostengono di no no perché l’allegato A) della legge medesima recita:[i] per nuova collocazione si intende la prima installazione oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti[/i].
Concordate?
[i]LR n. 8/2013
Articolo 5 Competenze dei comuni.
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è[u] vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza[/u], determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
[/i]
La Delib.G.R. 24/01/2014 n. 10/1274, rubricata “determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”
dispone:
[i]Per "nuova collocazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.[/i]
dispone, altresì:
[i]- Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.
- Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.[/i]
In sintesi, per i principi del diritto, la legge non può essere mai retroattiva e comunque, se avesse voluto applicarsi anche alle ipotesi di esercizi esistenti, avrebbe dovuto prevedere un regime transitorio per traghettare gli esistenti verso il nuovo regime giuridico. In questo caso, come succede in generale, finché interverrà un trasferimento d’azienda con relativo subingresso (contratto redatto dal notaio), il subentrante potrà godere dei diritti acquisiti del dante causa.