Da approfondimenti fatti dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/2014 avevamo dedotto che dal 10.4.2014 e per 365 giorni il commerciante su aree pubbliche non può subire sospensioni, revoche e sanzioni derivanti dalla verifica della regolarità contributiva.
Per gli "spuntisti", per i quali fino al 10.4.2014 chiedevamo i dati necessari alla verifica in quanto, sebbene la L.R. lo preveda, non possiamo richiedere l'esibizione del DURC, da tale data non abbiamo più fatto nessuna verifica, considerando che l'eventuale verifica negativa non avrebbe potuto produrre effetti fino all'aprile 2015; da ciò è conseguito che hanno ricominciato ad avere l'assegnazione dei posti liberi anche coloro che non partecipavano più all'assegnazione in quanto non in regola. Da alcune settimane alcuni operatori ci dicono che in alcuni mercati non vengono più ammessi alla spunta coloro che non sono in regola con il DURC; secondo voi è corretto? ed in caso affermativo in base a quale ragionamento? Oltretutto in tal modo gli operatori non in regola potrebbero continuare a lavorare sul posteggio in concessione ma non potrebbero farlo in qualità di "spuntisti" e all'operatore itinerante, al quale fino all'aprile 2015 non possiamo sospendere o revocare l'autorizzazione, dovremmo però impedire l'esercizio dell'attività.
Un altro dubbio: l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 104, comma 3, che cita anche il capo V bis, a chi si deve applicare? Agli operatori in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'attività con posto fisso o in forma itinerante si applica già la sospensione e l'eventuale revoca; si deve applicare anche a loro?
Da approfondimenti fatti dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/2014 avevamo dedotto che dal 10.4.2014 e per 365 giorni il commerciante su aree pubbliche non può subire sospensioni, revoche e sanzioni derivanti dalla verifica della regolarità contributiva.
[color=red]OK[/color]
Per gli "spuntisti", per i quali fino al 10.4.2014 chiedevamo i dati necessari alla verifica in quanto, sebbene la L.R. lo preveda, non possiamo richiedere l'esibizione del DURC, da tale data non abbiamo più fatto nessuna verifica, considerando che l'eventuale verifica negativa non avrebbe potuto produrre effetti fino all'aprile 2015;
[color=red]Confermo. Sebbene la legge disponga la sospensione degli effetti e non delle verifiche, pare inutile perdere tempo per procedure del genere. Il contrasto con l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa è evidente.[/color]
da ciò è conseguito che hanno ricominciato ad avere l'assegnazione dei posti liberi anche coloro che non partecipavano più all'assegnazione in quanto non in regola. Da alcune settimane alcuni operatori ci dicono che in alcuni mercati non vengono più ammessi alla spunta coloro che non sono in regola con il DURC; secondo voi è corretto?
ed in caso affermativo in base a quale ragionamento? Oltretutto in tal modo gli operatori non in regola potrebbero continuare a lavorare sul posteggio in concessione ma non potrebbero farlo in qualità di "spuntisti" e all'operatore itinerante, al quale fino all'aprile 2015 non possiamo sospendere o revocare l'autorizzazione, dovremmo però impedire l'esercizio dell'attività.
[color=red]Ti sei risposta da sola. Si determinerebbe una imparzialità evidente fra spuntisti e concessionari. La legge dispone la sospensione di ogni effetto del controllo (eccetto che per l’avvio attività)[/color]
Un altro dubbio: l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 104, comma 3, che cita anche il capo V bis, a chi si deve applicare? Agli operatori in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'attività con posto fisso o in forma itinerante si applica già la sospensione e l'eventuale revoca; si deve applicare anche a loro?
Per le considerazioni sulle sanzioni guarda qua (vedi il post dl 13 aprile):
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0