Sanzioni - somme ai vigili per lavoro straordinario - Corte Conti Toscana 197/2011
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana - Parere 13/09/2011 n. 197
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente
- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Relatore
- 1°Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio del 13 settembre 2011 il relatore, 1° Ref. Laura d’Ambrosio;
PREMESSO
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 11 agosto 2011 prot. n. 13612/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Borgo a Mozzano, in cui l’ente chiede se le somme derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada destinabili al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 208, comma 5bis del codice della strada) possano essere destinate al personale di polizia municipale sotto forma di emolumenti per lavoro straordinario, e se detti emolumenti soggiacciono alla normativa in materia di contenimento delle spese di personale (art. 1, comma 557 L. 296/06 e ss.mm.), nonché al tetto di cui al comma 2bis dell’art.9 della L. 122/2010.
CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito, la Sezione si è già espressa a seguito di quesiti proposti sulla medesima questione con parere reso con deliberazione n. 152 del 8 giugno 2011, nel quale ha precisato che la Sezione non può rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato (e quindi sulla composizione del fondo di cui all’art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL del 1/04/99), poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN.
Tuttavia, in tale circostanza ha esposto alcune considerazioni, già esplicitate precedentemente nel parere approvato con deliberazione n. 216 del 15 dicembre 2010: - qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo di cui trattasi, occorre tener presente quanto disposto all’art. 9, comma 2bis, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla L. 122/10, che prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. (1)
Chiara è, quindi, l’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale, anche attraverso il blocco delle risorse decentrate, blocco che non ammette alcuna deroga, ed è anche rafforzato dalla diminuzione proporzionale alla corrispondente riduzione del personale in servizio. (…)
Quindi, qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la contrattazione in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a quanto disposto dall’art. 9, comma 2bis, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla L. 122/10. -
Nel medesimo parere la Sezione ha anche chiarito che non è escludibile dal computo della spesa del personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli artt. 1 comma 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quota riferibile alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria), espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, nonché al prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia municipale o provinciale.
In tale circostanza ha precisato che “pur se si rinviene la finalità di aumentare l’efficienza e l’economicità nell’utilizzo del personale, occorre sottolineare che si tratta di personale già dipendente dell’ente e non già delle assunzioni stagionali a progetto, i cui oneri invece non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della stessa (cfr linee guida emanate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie ai sensi dell'art.1 comma 166 L.F. 2006: nel questionario sul rendiconto sono escluse dal computo le spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada). Al riguardo la Sezione si è già espressa con i pareri approvati con deliberazione n. 216/2010 e n. 104 /2010.”
Difatti, l’esclusione dalla spesa di personale delle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e delle forme flessibili di lavoro trova la sua motivazione nella natura organizzativa e funzionale di tali forme di lavoro che non sono riferibili alla struttura stabile di personale in dotazione dell’ente, da ciò l’esclusione dal computo della spesa soggetta ai limiti di legge e agli interventi di finanza pubblica. Diversa è la fattispecie dei progetti di potenziamento, per l’esercizio delle funzioni fondamentali tra cui quella di polizia urbana, dell’attività del personale che risulta nella completa e costante disponibilità dell’ente e che non può che essere contemplata nella quantificazione della spesa di personale quale aggregato per la verifica del rispetto dei limiti di spesa in argomento.
Pur nella consapevolezza che sussistono talvolta difficoltà nel rispettare le quote minime di destinazione elencate dal comma 4 dell’art. 208 citato, si ritiene che il legislatore abbia consentito l’esercizio della discrezionalità, finalizzata alla quantificazione delle possibili destinazioni all'interno di ciascuna quota impiegata per il potenziamento delle attività, impiegando importi tali da rispettare i limiti imposti in materia di spesa di personale e di tetti alle retribuzioni, anche accessorie.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 13612/1.13.9.
DISPONE
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2011.
Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE
L’Estensore
f.to 1° Ref. Laura D’AMBROSIO
Depositata in Segreteria il 13 settembre 2011
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA
(1) Cfr anche il parere di questa Sezione di controllo Del. n. 123/2010/PAR