Data: 2014-10-21 16:54:06

bar che per un giorno a settimana serve primo e secondo

EGREGIO DOTTORE, PUO' UN BAR SERVIRE PRIMO ESECONDO UNA VOLTA A SETTIMANA. HO LETTO SU FACEBOOK CHE UN BAR FA QUESTO TIPO DI PUBBLICITA' E OFFRE PRIMO E SECONDO PAGANDO SOLO LE BIBITE.
SECONDO LEI PUO' UN BAR SERVIRE PRIMO E SECONDO?

riferimento id:22205

Data: 2014-10-21 17:23:50

Re:bar che per un giorno a settimana serve primo e secondo


EGREGIO DOTTORE, PUO' UN BAR SERVIRE PRIMO ESECONDO UNA VOLTA A SETTIMANA. HO LETTO SU FACEBOOK CHE UN BAR FA QUESTO TIPO DI PUBBLICITA' E OFFRE PRIMO E SECONDO PAGANDO SOLO LE BIBITE.
SECONDO LEI PUO' UN BAR SERVIRE PRIMO E SECONDO?
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NON ESISTE più alcun limite per i bar (oggi si parla di TIPOLOGIA UNICA) che pertanto può servire primo, secondo, dolci, caffè, frutta ecc...
IMPORTANTE è che abbia i requisiti sanitari adeguati, se necessario cucina, lavastoviglie ecc..

riferimento id:22205

Data: 2014-10-22 17:32:44

Re:bar che per un giorno a settimana serve primo e secondo

Ciao Simone,
scusami se mi intrometto, ma dato che le tipologie di cui alla legge 287/91 (A-B-C-D) non sono state mai abrogate, sulla base di quale normativa è possibile stabilire quanto tu affermi e cioè che oggi si parla di tipologia unica e che non esiste più alcun limite per i bar?
Grazie e saluti.

riferimento id:22205

Data: 2014-10-22 19:30:36

Re:bar che per un giorno a settimana serve primo e secondo


Ciao Simone,
scusami se mi intrometto, ma dato che le tipologie di cui alla legge 287/91 (A-B-C-D) non sono state mai abrogate, sulla base di quale normativa è possibile stabilire quanto tu affermi e cioè che oggi si parla di tipologia unica e che non esiste più alcun limite per i bar?
Grazie e saluti.
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Sarò più chiaro:
1) Le Regioni che hanno legiferato hanno soppresso la distinzione fra le varie tipologie ABCD della legge 287/1991
2) Nelle Regioni in cui trova applicazione ancora la L. 287/1991 si applica la citata legge + la DISCIPLINA DI LIBERALIZZAZIONE del DL 223/2006, Dlgs 59/2010 ecc...

L'art. 3 comma 1 lett. c) del DL 223/2006 liberalizza il settore e quindi con la tipologia A si può somministrare anche prodotti prima rientranti nella tipologia B e viceversa.
Formalmente si potrà anche far presentare SCIA per le due tipologie (è indifferente!)

*****************
[color=red]D.L. 4-7-2006 n. 223
[/color]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(commento di giurisprudenza)

3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (9):

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (10);

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (11);

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio (12);

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (13);

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (14);

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (15).

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(10)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(11)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(12) Lettera aggiunta dal comma 6 dell’art. 35, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e poi così modificata dal comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il citato comma 6, e conseguentemente la presente lettera, era stato modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(13)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(14)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(15)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


******************
[color=red]L. 25 agosto 1991, n. 287  (1).
[/color]
(commento di giurisprudenza)

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.

(2) Per la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, vedi il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:



(commento di giurisprudenza)

Art. 1  Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1.  La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2.  La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3.  Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4.  Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5.  Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'art. 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.


(commento di giurisprudenza)

Art. 2  Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (3)

[1.  L'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge.

2.  L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)  maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b)  aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c)  aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.
3.  Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4.  Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a)  che sono stati dichiarati falliti;
b)  che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
c)  che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
d)  che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e)  che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
f)  che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
5.  Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. ]

(3) Articolo abrogato dagli artt. 71, comma 7 e 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Successivamente, il predetto art. 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 59/2010 è stato a sua volta abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.



(commento di giurisprudenza)

Art. 3  Rilascio delle autorizzazioni

[1.  L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. (6) (5) ]

[2.  L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. (5) ]

[3.  Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico. (5) ]

[4.  Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. (6) (5) ]

[5.  Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. (5) ]

6.  Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a)  al domicilio del consumatore;
b)  negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c)  negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d)  negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e)  nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f)  esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g)  nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h)  nei mezzi di trasporto pubblico. (4)
7.  Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
(4)  Comma così sostituito dall'art. 64, comma 7, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(5) Comma abrogato dagli artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Successivamente, il predetto art. 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 59/2010 è stato a sua volta abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(6) Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 gennaio 1996, n. 25.



(commento di giurisprudenza)

Art. 4  Revoca dell'autorizzazione

[1.  L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocata:

a)  qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b)  qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'art. 2;
c)  qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3, comma 1. (7)
]
2.  Alle autorizzazioni di cui all'art. 3 non si applica l'art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(7) Comma abrogato dagli artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Successivamente, il predetto art. 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 59/2010 è stato a sua volta abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.



(commento di giurisprudenza)

Art. 5  Tipologia degli esercizi

1.  Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a)  esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b)  esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c)  esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d)  esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2.  La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4.  Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5.  Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6.  E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.


Art. 6  Commissioni (8)

1.  Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
a)  dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
b)  da un funzionario delegato dal questore;
c)  dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
d)  da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e)  da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
f)  da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g)  da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h)  da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2.  La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
a)  dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
b)  dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
c)  da un funzionario delegato dal prefetto;
d)  da un funzionario delegato dal questore;
e)  dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
f)  da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g)  da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h)  da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
i)  da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l)  da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4.  La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.  Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della Giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della Giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6.  Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.
(8) A norma dell'art. 11, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le commissioni istituite dal presente articolo, le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.



(commento di giurisprudenza)

Art. 7  Subingresso (9)

[1.  Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 2. ]

(9) Articolo abrogato dagli artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Successivamente, il predetto art. 85, comma 5, lett. a), D.Lgs. 59/2010 è stato a sua volta abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.



Art. 8  Orario di attività

1.  Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
2.  E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3.  Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'art. 3, comma 6.
5.  Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.


Art. 9  Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1.  Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3.
2.  Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3.  La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.


(commento di giurisprudenza)

Art. 10  Sanzioni

1.  A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio. (13)
2.  Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. (12)
3.  Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (11)
4.  L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (11) (10)
5.  Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
(10) A norma dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogate le disposizioni del presente comma nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

(11) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(12) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3-quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480.

(13) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 64, comma 9, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.



Art. 11  Disposizioni transitorie

1.  A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 e successive modificazioni, e dall'art. 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
2.  Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.


Art. 12  Regolamento di esecuzione

1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2.  Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

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