Data: 2014-10-21 15:11:04

Requisiti per parrucchieri ed estetisti

Gentile staff
ho un problema relativamente ai requisiti per una parrucchiera che ha aperto (mediante affiancamento di un preposto) una propria posizione presso il registro imprese della CCIAA (per cui non è iscritta ne all'Albo Artigiani ne all'INPS) in data 20/11/2012.
La titolare in questione ha il seguente curriculum professionale:

1) apprendista parrucchiera con ditta A dal 01/09/2006 al 30/04/2009;
2) apprendista parrucchiera con ditta B dal 01/05/2009 al 30/04/2012;
3) assunta come operaio qualificato (parrucchiera) con ditta B dal 01/05/2012 al 29/09/2012;
4) titolare di ditta (con preposto) dal 20/11/2012 ad oggi.

e non trovo coincidenza con i requisiti previsti nell'allegato D5.
Avrei bisogno di sapere se la tirolare in questione ha (o nel caso quando li maturerà) o meno i requisiti, e nel caso di risposta affermativa quando è possibile richiedere l'iscrizione presso l'Albo Artigiani (e l'INPS). Nel caso di risposta negativa cosa deve fare la titolare per avere i requisiti.
Un cordiale saluto

riferimento id:22203

Data: 2014-10-21 15:35:15

Re:Requisiti per parrucchieri ed estetisti

I requisiti professionali (allegato D5 a parte) sono quelli di cui alla legge n. 174/2005. Fino al settembre 2012 vigeva anche parte della legge n. 161/1963 e requisiti potevano essere acquisiti anche con l’esperienza lavorativa previa verifica della CCIAA.
Attualmente, quindi, coloro che non hanno già acquisito il requisito devono necessariamente superare un esame tecnico-pratico ai sensi dell’art. 3 della legge n. 174/2005. Per essere ammessa all’esame ci sono varie alternative. Riporto i primi 3 commi dell'art. 3 citato:

[i]1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. [/i]

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