Data: 2014-10-21 13:29:47

AUA e procedimento

Mi trovo in questa situazione di un procedimento AUA (regolarmente presentato al Suap e trasmesso alla Provincia):

1 La provincia scrive al Suap che la ditta richiedente deve: comunicare se i lavori siano già stati eseguiti o da realizzare; di acquisire il parere tecnico vincolante di Acqualatina per gli scarichi in pubblica fognatura; di acquisire dal Comune comunicazione o nulla osta art.8 Legge 447/95 ;
2 Il Suap trasmette i contenuti di cui alla nota della Provincia all'interessato, ad Acqualatina ed all'Ufficio Urbanistica per quanto di rispettiva competenza.
3 Risponde la ditta interessata scrivendo che i lavori non sono esistenti ma verranno realizzati a seguito dell'ottenimento dell'AUA o di parere tecnico preventivo
4 Acqualatina e Uff. urbanistica, dopo due mesi, ancora non forniscono ad oggi risposta.

Come devo intendere il procedimento?
Come è opportuno proseguire per portare a termine il procedimento?


riferimento id:22196

Data: 2014-10-21 15:59:23

Re:AUA e procedimento

Dal post non capisco quali abilitazioni siano oggetto di AUA (scarichi, impatto acustico e...). In ogni caso, se la provincia non ha convocato la conferenza di servizi siamo nell'ambito di procedimenti con termine inferiore a 90 gg. In questo caso la CdS non è obbligatoria ma facoltativa. Diventa obbligatoria ai sensi dell'art 14 della legge n. 241/90:
[i]1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2.  La conferenza di servizi è[u] sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta[/u]. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.[/i]

Rammenta che l'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013 prevede (in stralcio):
[i]Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del [u]decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160[/u]. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla [u]legge 7 agosto 1990, n. 241[/u], e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.[/i]

D'altra parte l'art. 7 del DPR n. 160/2010 dispone (in stralcio):
3.  Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP [u]può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato[/u]

Quindi, procedi come SUAP a convocare una conferenza di servizi su istanza del privato o in applicazione della legge n. 241/90.

Per "l'inerzia" qua trovi un sunto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16943.0
guarda in fondo.

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