Data: 2014-10-21 06:32:23

DEROGA DIMENSIONI LOCALI

Buongiorno, il piccolissimo Comune in cui lavoro ha parecchi fondi che in tempi passati erano impiegati come cantine per la vendita del vino o come empori per la vendita di altri prodotti alimentari e non. Questi fondi hanno mantenuto la loro destinazione commerciale (non abitativa) e l'Amministrazione vorrebbe incentivarne il recupero (visto che ormai sono in stato di abbandono) per riportarli agli antichi usi. Il problema è che oggi questi fondi non sarebbero conformi ai requisiti (altezza, area areata ecc.) previsti dalle vigenti normative. Chiedo:è possibile per l'Amministrazione deliberare (magari con regolamento?) una deroga per consentire il recupero dei fondi ed il loro reimpiego come cantine, empori ecc.? Avete qualche modello per poter prendere spunto?
Ringrazio anticipatamente

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Data: 2014-10-21 12:18:32

Re:DEROGA DIMENSIONI LOCALI

La verifica sulla rispondenza ai parametri di legge spetta al professionista che, a seguito di lavori, procede ad asseverazione.
La legge dispone (incrocia la LR 1/2005, il d.lgs. n. 81/2008 e il decreto dirigenziale n. 7225/2002) che quando non è possibile asseverare la rispondenza dei fabbricati ai parametri di legge (altezze minime, rapporti illuminotecnici, ecc.) allora è possibile procedere ad una vera e propria deroga previo parere dell’Az. USL. Anche il comune può chiedere parere alla ASL ma in questo caso sarà l’Amministrazione comunale corrispondere i diritti sanitari. Ritengo che sia fattibile una progetto d'insieme mettendo d'accordo i proprietari ma la vedo difficile. Il comune può intervenire, casomai, con agevolazioni affinché un proprietraio sia più invogliato ad eseguire i lavori.

Ti incollo parte dell’art. 82 della LR 1/2005

[i]4. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:
1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di:
1) [u]deroga alle disposizioni igienico-sanitarie[/u] previste dalla normativa vigente;
2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale [i]in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali[/i].
5. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
[/i]

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