Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4639, del 11 settembre 2014
Caccia e animali.Illegittimità revoca affidamento esemplare vivo ibrido di canis lupus italicus
Secondo l'art. 2 della legge 11.2.1992 n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”. Nel caso di fauna assimilabile a quella selvatica per condizioni di vita bisogna far prevalere la tutela dell’animale nello stato a cui è abituato. Nel caso di specie si tratta certamente di un ibrido che è cresciuto in ambiente domestico e al quale dunque non deve obbligatoriamente estendersi la tutela prevista per la fauna selvatica, essendo opposta la ratio della normativa nel senso che da quest’ultima è deducibile una regola in materia di tutela dell’ibrido solo nel caso in cui le condizioni dell’animale siano effettivamente assimilabili a quelle della fauna selvatica, mentre l’ibrido che vive in condizioni domestiche, secondo la stessa ratio, esce dall’ambito considerato dalla normativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/caccia-e-animali/52-consiglio-di-stato52/10909-2014-09-21-14-45-52.html