Data: 2014-10-20 05:07:15

Sismica - istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) - DPCM 08/07/2014

Sismica - istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) - DPCM 08/07/2014

[color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014
Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)  per  il  rilievo  del
danno e la valutazione di agibilita'  nell'emergenza  post-sismica  e
approvazione dell'aggiornamento del modello per  il  rilevamento  dei
danni,  pronto  intervento  e  agibilita'  per  edifici  ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale  di  compilazione.[/color]
(14A07921)
(GU n.243 del 18-10-2014)



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile», e successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59», e, in  particolare,  l'art.  108,  il  quale  nell'ambito  delle
funzioni conferite prevede tra l'altro, che le regioni provvedano, in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di  eventi
di cui all'art. 2  della  legge  n.  225/1992,  all'attuazione  degli
interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
maggio  2011,  recante  «Approvazione  del  modello  d'intervento  e
agibilita' per  edifici  ordinari  nell'emergenza  post-sisma  e  del
relativo manuale di compilazione», con il  quale  sono  approvati  la
scheda  AeDES  di  rilevamento  dei  danni,  pronto  intervento  ed
agibilita' per edifici ordinari ed il relativo manuale; e  nel  quale
si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo  post-sisma,
le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province  autonome  di
Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano
seguito percorsi  formativi  con  verifiche  finali  e  aggiornamenti
periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;
  Considerato che durante la  gestione  dell'emergenza  post-sismica,
nell'ambito  delle  attivita'  di  assistenza  alla  popolazione,  e'
necessario  effettuare  speditamente  il  rilievo  del  danno  e  la
valutazione di agibilita' delle costruzioni, finalizzati  al  rientro
tempestivo  della  popolazione  nelle  proprie  abitazioni  ed  alla
salvaguardia della pubblica incolumita', con l'obiettivo di ridurre i
disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;
  Considerata l'esigenza, maturata in  seguito  agli  eventi  sismici
degli ultimi  anni,  di  migliorare  il  sistema  di  gestione  delle
operazioni  tecniche  di  rilievo  del  danno  e    valutazione
dell'agibilita' degli edifici nella  fase  di  emergenza  post-sisma,
mediante  la  creazione  di  un  sistema  strutturato  che  preveda
l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;
  Visti gli accordi  di  collaborazione  tra  il  Dipartimento  della
protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti,  ed  in
particolare l'accordo di collaborazione  tra  il  Dipartimento  della
protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti  PPC,  siglato
in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo  d'intesa,  siglato
in data 12 maggio 2010,che disciplina l'attivita' di  formazione  sul
tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del  danno,  agibilita'
post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il  Dipartimento  della
protezione civile ed il Consiglio  nazionale  ingegneri,  siglato  in
data 13 novembre 2009  ed  al  successivo  protocollo  d'intesa,  che
disciplina  l'attivita'  di  formazione  sul  tema  gestione  tecnica
dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita'  post-sismica,  siglato
in  data  24  marzo  2011;  l'accordo  di  collaborazione  tra  il
Dipartimento  della  protezione  civile  ed  il  Consiglio  nazionale
geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed  al
protocollo d'intesa, che disciplina  l'attivita'  di  formazione  sul
tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del  danno,  agibilita'
post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di  collaborazione  tra
il Dipartimento della protezione civile  ed  il  Consiglio  nazionale
geologi, siglato in data 14 aprile 2011;
  Tenuto conto del contributo dei centri  di  competenza  di  cui  al
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del  20  luglio
2011, n. 3593,  nelle  attivita'  tecnico-scientifiche  post  evento,
finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della  popolazione
e degli operatori di protezione civile;
  Ravvisata pertanto l'opportunita' di istituire  un  Nucleo  tecnico
nazionale (NTN)  per  il  rilievo  del  danno  e  la  valutazione  di
agibilita' nell'emergenza post sismica, in ragione del  disposto  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  maggio  2011
citato;
  Acquisito  il  parere  da  parte  della  commissione  speciale  di
Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

                              Decreta:

                              Art. 1


                    Istituzione e composizione
                del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

  1. E' istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli
elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici
incaricati  di  attivita'  connesse    alle    gestione    tecnica
dell'emergenza, con particolare  riguardo  al  rilievo  del  danno  e
valutazione dell'agibilita' nell'emergenza  post-sisma,  in  possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2.
  2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui
al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui
al comma 3.
  3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in:
    elenchi regionali  (NT-REG):  istituiti  da  ciascuna  regione  o
provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale  (NT-REG
- Sez. 1) e  da  una  sezione  2  -  nazionale  (NT-REG  -  Sez.  2),
disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli  2  comma
4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:
      lista  a)  tecnici  in  organico  all'ente  regione/provincia
autonoma o dipendenti di altre  Amministrazioni  pubbliche,  od  alla
regione collegati da rapporto di consulenza o da  altro  rapporto  di
lavoro, anche a tempo determinato;
      lista b) tecnici appartenenti ad  organizzazioni  regionali  di
volontariato di Protezione civile;
      lista  c)  tecnici  professionisti,  iscritti  ad  un  ordine
provinciale della regione;
    elenco centrale Dipartimento della  protezione  civile  (NT-DPC),
istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da:
      sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna):
costituita da tecnici  esperti  in  organico  al  Dipartimento  della
protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da
altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
      sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita  da
tecnici esperti in organico alla struttura del centro  di  competenza
(di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
20 luglio 2011,  n.  3593)  o  a  questo  collegati  da  rapporto  di
consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
      sezione Consiglio nazionale  ingegneri  (NT-DPC  -  Sez.  CNI):
costituita  da  ingegneri  professionisti,  iscritti  ad  un  ordine
provinciale;
      sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C.  (NT-DPC  -  Sez.
CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un  ordine
provinciale;
      sezione Consiglio  nazionale  geometri  (NT-DPC  -  Sez.  CNG):
costituita da geometri e geometri laureati  professionisti,  iscritti
ad un collegio provinciale;
      sezione Consiglio  nazionale  geologi  (NT-DPC  -  Sez.  CNGL):
costituita  da  geologi  professionisti,  iscritti  ad  un  ordine
regionale;
      sezione organizzazioni di volontariato  (NT-DPC  -  Sez.  VOL):
costituita  dai    volontari    tecnici    esperti    iscritti    ad
un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale  del
Dipartimento della protezione civile);
    elenco Vigili del  fuoco  (NT-VVF):  istituiti  direttamente  dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici  esperti
compresi nel proprio organico.
  4. All'interno di ciascun  elenco  puo'  essere  istituito  il  sub
elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito  da
tecnici  esperti  per  il  rilievo  del  danno  e  la  valutazione
dell'agibilita'  di  edifici  di  grande  luce  o  a  struttura
prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono  essere  istituiti,
in base a specifiche esigenze che si  dovessero  evidenziare  per  il
rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di altri tipologie
di manufatti non ordinari.
  5.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  con  apposito
provvedimento,  previo  parere  del  Dipartimento  della  protezione
civile, istituisce il proprio elenco e  relativo  regolamento,  sulla
base  dei  principi  generali  definiti  nel  presente  decreto.  Il
provvedimento dovra' prevedere  uno  schema  di  convenzione  quadro,
finalizzata a definire le modalita' di impiego dei tecnici dipendenti
di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  con  apposito
provvedimento  istituisce  il  proprio  elenco  centrale  e  relativo
regolamento, sulla base dei principi generali definiti  nel  presente
decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di  Protezione  civile
e' istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.
  7. Il Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  d'intesa  con  il
Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito  atto  ad
istituire il proprio elenco e relativo regolamento,  sulla  base  dei
principi generali definiti nel presente decreto.
  8. Il Dipartimento della protezione civile provvede,  con  appositi
decreti,  al  recepimento  degli  elenchi  dei  tecnici  di  cui  al
precedente comma 3. Dispone,  altresi',  in  merito  all'integrazione
della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma
3, con  ulteriori  elenchi/sezioni  di  tecnici  afferenti  ad  altre
categorie e/o strutture, diverse da quelle  sopra  richiamate,  sulla
base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilita' o accordi.
                              Art. 2


              Requisiti per l'iscrizione negli elenchi
                del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

  1. I tecnici iscritti negli elenchi di  cui  all'art.  1,  preposti
alle attivita' di rilevo  del  danno  e  dell'agibilita'  post-sisma,
devono essere abilitati all'esercizio della  professione  nell'ambito
dell'edilizia  relativamente  a  competenze  di  tipo  tecnico  e
strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni
e' sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze
di tipo tecnico strutturale,  oltre  alla  certificazione  rilasciata
dall'Amministrazione  di  appartenenza  attestante  la  consolidata
esperienza  in  attivita'  di  tipo  tecnico-strutturale.  I  tecnici
geologi iscritti  negli  elenchi  di  cui  all'art.  1,  preposti  ad
integrare, se necessario, le squadre per le attivita' di  rilevo  del
danno e dell'agibilita' post-sisma, in caso di problematiche di  tipo
geologico-geotecnico  devono  essere  abilitati  all'esercizio  della
professione di geologo.  Per  i  tecnici  geologi  in  organico  alle
Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso  del  titolo  di
studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione  di
appartenenza attestante la consolidata  esperienza  in  attivita'  di
settore coerenti con il profilo tecnico  richiesto  dalle  specifiche
attivita' di che trattasi.
  2. Ai sensi di quanto disposto nel citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,  relativamente  alle
attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma di edifici
ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito  base
per l'iscrizione negli  elenchi  consiste  nell'aver  seguito  idonei
percorsi  formativi  con  verifica  finale,  concordati  con  il
Dipartimento della protezione civile  e  le  regioni  e  le  province
autonome. I suddetti  percorsi  formativi  devono  avere  una  durata
minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti  contenuti
formativi di base inerenti:  il  modello  di  Protezione  civile,  la
gestione dell'emergenza, la tutela della  salute  e  sicurezza  degli
operatori ai sensi del decreto legislativo n.  81/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto
sisma,    le    opere    provvisionali,    la    valutazione    di
agibilita-metodologia ed esercitazioni.
  Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di  cui
all'art. 1, comma  3,  consiste  nell'aver  seguito  idonei  percorsi
formativi con verifica finale e aggiornamenti  periodici,  concordati
con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province
autonome.
  Il Dipartimento della protezione civile potra'  definire,  d'intesa
con i propri centri di competenza, modalita' formative  dedicate  per
gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC
- Sez. CC).
  E' consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le
attivita' di rilievo ed agibilita' post-sisma per  edifici  ordinari,
sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4,  purche'  si
sia in possesso dei requisiti richiesti.
  3. Il requisito di cui al comma 2 puo' essere superato in  limitati
casi,  riferiti  ad  esperti  riconosciuti  nel  settore,  in  cui
l'iscrizione puo' avvenire sulla  base  del  curriculum  formativo  e
dell'esperienza tecnico specialistica. In questi  casi,  l'iscrizione
e' sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco,
di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN).
  4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno  stesso  tecnico
di  potersi  iscrivere  sia  alla  sezione  1  regionale  (per  il
coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2
nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo  nazionale).
I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione  2  nazionale
non  possono  essere  contemporaneamente  iscritti  alle  sezioni
dell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile.
  5.  L'iscrizione  in  un  elenco  comporta  l'accettazione  delle
condizioni  previste  dal  regolamento.  A  tal  fine,  all'atto
dell'iscrizione il tecnico dovra' sottoscrivere uno specifico  modulo
di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potra'
comportare  la  cancellazione  dall'elenco,  secondo  procedure  e
modalita' dallo stesso regolamento definite.
  6. Sulla base di quanto definito  al  precedente  comma  4  possono
rappresentare,  a  titolo  non  esaustivo,  motivi  di  cancellazione
dall'elenco:
    cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro  rapporto
di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza;  in
tal  caso  l'eventuale  richiesta  di  essere  trasferito  ad  altro
elenco/sezione  sara'  valutata  caso  per  caso  e  potra'  essere
subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme
compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito
all'art. 2, comma 2;
  immotivata  indisponibilita',  da  parte  del    tecnico    e/o
dell'Amministrazione  di  provenienza,  accertata  in  occasione  di
un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza;
  assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi
di formazione e/o aggiornamento appositamente  organizzati,  cui  era
stata data in precedenza adesione;
  condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello
svolgimento  delle  attivita',  accertata  dall'ordine  o  ente  di
appartenenza;
  determinazione di  improprie  posizioni  di  vantaggio  individuale
derivanti dall'attivita'  svolta,  quali  l'assunzione  di  incarichi
professionali  relativi  ad  edifici  per  i  quali  si  e'  svolta
l'attivita'  di  rilevatore  nella  fase  emergenziale,  accertate
dall'ordine o ente di appartenenza.
                              Art. 3


              Gestione e coordinamento degli elenchi
                del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

  1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione  ed
il coordinamento delle attivita' del Nucleo tecnico  nazionale  (NTN)
in ordinario ed in emergenza definendone,  sulla  base  dei  principi
generali  definiti  nel  presente  decreto,  il  regolamento  di
organizzazione, con particolare riguardo alle procedure  di  gestione
tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei  tecnici  inclusi  negli
elenchi e di  integrazione  con  le  attivita'  poste  in  capo  alla
funzione di supporto preposta  ai  rilievi  di  danno  ed  agibilita'
istituita  nell'ambito  della  Direzione  di  comando  e  controllo
(Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento  il  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile assicura idonee forme  di  coordinamento  tra
gli uffici e servizi interessati, definendo, altresi',  le  modalita'
di raccordo con la Commissione speciale di  Protezione  civile  delle
regioni e province autonome, anche mediante  rappresentanti  da  essa
designati.
  2. Per ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) il
soggetto  istituzionalmente  competente    designa    un    proprio
responsabile, che costituisce il punto di contatto  per  la  gestione
coordinata a livello nazionale ed e' incaricato dei rapporti  con  il
Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto  da
fornire  per  l'attivazione  dell'elenco  in  caso  di  emergenza  ed
all'aggiornamento periodico dei dati.
  3. Il Dipartimento della protezione civile  provvede,  anche  sulla
base  di  strumenti  gia'  attualmente  disponibili,  a  fornire  gli
indirizzi generali per la gestione  informatizzata  degli  elenchi  e
relative sezioni, e per la realizzazione di un  data  base  dedicato,
che contenga le schede anagrafiche  dei  tecnici  e  relativi  codici
identificativi e che sia in grado  di  gestire  iscrizioni  multiple,
cancellazioni ed aggiornamenti periodici.
                              Art. 4


                      Modalita' di attivazione

  1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo tecnico nazionale
(NTN) e' disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche  in
relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa  con  le
regioni e/o le province autonome interessate dall'evento.
  2. L'attivazione del Nucleo  tecnico  nazionale  (NTN)  avviene  di
prassi in occasione  di  emergenze  di  carattere  nazionale  per  la
mobilitazione  di  tecnici  incaricati  di  attivita'  connesse  alle
gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al  rilievo
del  danno  e  alla  valutazione  dell'agibilita'  nell'emergenza
post-sisma.
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  le
strutture competenti delle regioni e  province  autonome  interessate
dall'evento, contestualmente alla  disposizione  di  attivazione  del
Nucleo tecnico nazionale (NTN) provvede a definire quali elenchi  del
Nucleo tecnico nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorita'  di
attivazione.
  4. Per emergenze  coordinate  a  livello  regionale,  le  strutture
competenti  della  regione  e  delle  province  autonome  interessate
provvederanno  direttamente  all'attivazione  del  proprio  elenco
regionale - sezione 1 regionale, secondo modalita' e criteri da  esse
definite. Questa attivazione deve considerarsi  prioritaria  rispetto
ad  altre  situazioni  emergenziali,  che  dovessero  contestualmente
verificarsi sul territorio nazionale.
  5. Per emergenze coordinate  a  livello  nazionale,  salvo  diverse
disposizioni,  potranno  essere  attivati  gli  elenchi  regionali  -
sezione  2  nazionale,  l'elenco  centrale  del  Dipartimento  della
protezione civile - tutte le sezioni,  secondo  le  esigenze  dettate
dalla situazione emergenziale, l'elenco dei Vigili del fuoco.
                              Art. 5


                  Condizioni e modalita' di impiego
                dei tecnici appartenenti agli elenchi
                    del Nucleo tecnico nazionale

  1.  Una  volta  attivato  il  Nucleo  tecnico  nazionale  (NTN),  i
responsabili di ciascun  elenco  attivato  provvedono  a  gestire  le
procedure di mobilitazione dei  tecnici  iscritti,  verificandone  la
disponibilita' e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino  a
copertura  esigenze,  d'intesa  con  la  struttura  di  gestione  e
coordinamento del Nucleo tecnico nazionale (NTN).
  2. Salvo diverse disposizioni o esigenze,  al  fine  di  assicurare
un'efficace gestione  delle  attivita',  i  responsabili  di  ciascun
elenco ed i referenti di ciascuna sezione, provvedono a fornire liste
di tecnici gia' costituiti in squadre, di prassi composte da  due/tre
valutatori individuati secondo  un  principio  di  sussidiarieta'  di
competenze. I responsabili  di  ciascun  elenco  ed  i  referenti  di
ciascuna  sezione  devono,  altresi',  garantire  un    efficace
avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.
  3.  Salvo  diverse  disposizioni,  opportunamente  motivate,  per
emergenze coordinate a livello nazionale,  i  tecnici  professionisti
non  possono  operare  nell'ambito  territoriale  della  provincia
dell'ordine/collegio provinciale di appartenenza.
  4. Il  regolamento  attuativo  di  ciascun  elenco  deve  definire,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile,  i  dispositivi
di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.
                              Art. 6


                          Oneri finanziari

  1.  Agli  oneri  conseguenti  all'attivazione  del  Nucleo  tecnico
nazionale  (NTN)  si  provvede,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza,
a valere sulle risorse stanziate dalla delibera  di  cui  all'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    i. Per gli elenchi regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione
degli oneri relativi rimane in carico alla regione competente.
  Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente
contratto di lavoro, a meno di  diverse  disposizioni  connesse  allo
stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi  relativi  al
trattamento di missione, nel rispetto dei limiti  di  spesa  e  delle
procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonche' le
ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici  rilevatori,
da  attestarsi  sotto  la  responsabilita'  del  tecnico  medesimo  e
dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e
contrattuali  vigenti  presso  la  stessa  Amministrazione    di
appartenenza, entro  il  limite  definito  sulla  base  dei  relativi
provvedimenti connessi allo stato emergenziale.
  Per i tecnici di cui  alla  lista  b),  vale  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
  Per i tecnici di cui alla lista  c),  valgono  i  medesimi  criteri
definiti per  i  tecnici  professionisti  di  cui  alle  sezioni  dei
consigli nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il responsabile  del
relativo elenco regionale sull'ammissibilita' delle spese, anche alla
luce delle possibilita' di ospitalita' presso una  struttura  campale
del Sistema nazionale di Protezione civile.
    ii. Per  l'elenco  centrale  del  Dipartimento  della  protezione
civile (NT-DPC), si applicano modalita'  differenziate  per  ciascuna
sezione.
  Per i tecnici di cui alla  sezione  interna  (NT-DPC-Sez.  interna)
vale l'applicazione del  vigente  contratto  di  lavoro,  a  meno  di
diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere
rendicontati  i  costi  relativi  al  trattamento  di  missione,  nel
rispetto  dei  limiti  di  spesa  e  delle  procedure  stabilite
dall'Amministrazione di appartenenza, nonche' le ore di straordinario
effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da  attestarsi  sotto
la responsabilita' del tecnico  medesimo  e  dell'Amministrazione  di
appartenenza, secondo i parametri economici  e  contrattuali  vigenti
presso l'Amministrazione di appartenenza, entro  il  limite  definito
sulla  base  dei  relativi  provvedimenti  connessi  allo  stato
emergenziale.
  Per i tecnici di cui alla sezione centri di  competenza  (NT-DPC  -
Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente gia' esistenti o vanno
stipulate nuove convenzioni  definite  in  relazione  allo  stato  di
emergenza.
  Per i tecnici di cui alle sezioni dei consigli nazionali (NT-DPC  -
Sez. CNI), (NT-DPC - Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC  -  Sez.
CNGL) e' disposto il  rimborso  delle  spese  documentate  di  vitto,
alloggio, viaggio, secondo le procedure ed  i  criteri  riportati  in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente  decreto  e
che potra' essere oggetto di futuri aggiornamenti.
    iii. Per i  tecnici  di  cui  all'elenco  dei  Vigili  del  fuoco
(NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno
di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.
                              Art. 7


                      Copertura assicurativa

  1. A favore dei tecnici afferenti agli elenchi di cui  all'art.  1,
legittimamente mobilitati in emergenza  per  attivita'  tecniche,  e'
garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della
protezione  civile  l'attivazione  di  una  polizza  assicurativa
infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva  operativita',
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato  di
emergenza, a valere sulle risorse stanziate  dalla  delibera  di  cui
all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
                              Art. 8


                            Aggiornamento

  1. Ciascun elenco incluso nel Nucleo tecnico nazionale (NTN) dovra'
essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile,  ogni  qualvolta
intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale.  Per
l'aggiornamento  dell'elenco  centrale  (NT-DPC),  ciascuna  sezione
provvedera' all'aggiornamento della sezione di propria competenza.
  2. Ai sensi di quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, gli elenchi sono  trasmessi
annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il  termine  per
la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.
  3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli elenchi di  provvedere
ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di
crediti in un quinquennio,  con  modalita'  definite  nei  successivi
regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della  protezione
civile, e consistenti in  seminari  formativi,  anche  con  modalita'
e-learning, somministrazione di test, partecipazione  documentata  ad
esercitazioni o attivita' tecniche in emergenza.
  4.  L'iscrizione  dei  tecnici  negli  elenchi  ha  una  durata
quinquennale e puo' essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di
aggiornamento, di cui al precedente comma 3.
                              Art. 9


                          Responsabilita'

  1. Ai sensi di quanto riportato nel manuale allegato al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio  2011,  la
dichiarazione  di  agibilita'  di  un  edificio  ordinario  in  fase
post-sismica, e' una verifica a carattere speditivo, formulata  sulla
base di indicatori di vulnerabilita'  e  danneggiamento  direttamente
acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista,  e  finalizzata  a
distinguere  in  tempi  brevi  condizioni  di  rischio  per  gli
utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilita', a causa  del  danno
indotto dal sisma, ovvero  condizioni  di  danneggiamento  assente  o
trascurabile,  tali  da  non  aver  variato  significativamente  la
resistenza  residua  rispetto  a  quella  originaria,  cosi'  che  la
costruzione e' in grado di sostenere una scossa di intensita' pari  a
quella  subita  senza  collassare.  Pertanto  la  dichiarazione  di
agibilita' consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni
dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state
sostanzialmente alterate  a  causa  dei  danni  provocati  dal  sisma
stesso. Il giudizio «agibile» significa che a seguito di  una  scossa
successiva, di intensita' non superiore a quella per cui e' richiesta
la verifica, e' ragionevole supporre che non ne derivi un  incremento
significativo  del  livello  di  danneggiamento  generale  tale  da
determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non e', pertanto,
una  verifica  di  idoneita'  statica,  ne'  comporta  calcoli  ed
approfondimenti numerici e sperimentali.
  2. Sulla base di quanto definito al  precedente  comma,  i  tecnici
rilevatori attivati durante lo stato  di  emergenza  sono  tenuti  ad
operare  nel  pieno  rispetto  di  comportamenti  deontologicamente
corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi  per
colpa grave o in caso  di  dolo.  Cio'  premesso,  tenuto  conto  del
contesto emergenziale e  del  carattere  speditivo  dell'analisi,  la
responsabilita'  da  parte  dei  tecnici  rilevatori  non  puo'  che
limitarsi al corretto svolgimento  del  sopralluogo,  finalizzato  ad
un'analisi a vista  del  quadro  di  danneggiamento  e  di  eventuali
evidenti gravi carenze strutturali  manifeste,  per  l'emissione  del
conseguente giudizio di agibilita'. La responsabilita' del rilevatore
e' anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica.  La
verifica di agibilita' e la compilazione della relativa scheda  AeDES
non costituisce verifica sismica ne' sostituisce  il  rispetto  degli
obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
                              Art. 10


                        Strumenti di rilievo

  1. Le verifiche di danno ed agibilita' sugli edifici ordinari  sono
effettuate ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della  «Scheda
AeDES per il rilevamento dei danni, pronto  intervento  e  agibilita'
per  edifici  ordinari  nell'emergenza  post-sismica»,  e  relativo
manuale, approvati nella  loro  versione  aggiornata  e  allegati  al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante (allegati B  e
C).
  2. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali  dotano  le  proprie  strutture
della scheda e del  manuale  aggiornati  di  cui  al  comma  1  e  li
utilizzano  in  occasione  di  eventi  sismici  per  il  rilevamento
speditivo dei  danni,  la  definizione  di  provvedimenti  di  pronto
intervento  e  la  valutazione  dell'agibilita'  post-sismica  degli
edifici ordinari, da intendersi come unita' di tipologia  strutturale
ordinaria  (in  muratura,  in  cemento  armato  o  acciaio  o  legno,
intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.
  3. Ogni riproduzione della scheda e manuale  di  cui  al  comma  1,
integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere
espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.
                              Art. 11


                      Clausola di salvaguardia

  1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano  sono  fatte
salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto  del
Presidente della Repubblica del 31  agosto  1972,  n.  670)  e  dalle
relative norme di attuazione. In tale contesto le  province  autonome
provvedono ad adeguare il presente  provvedimento  alle  norme  dello
statuto di autonomia.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2014

                                                Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 2519
                                                          Allegato A

                  RIMBORSO DELLE DOCUMENTATE SPESE
              DI MISSIONE PER I TECNICI PROFESSIONISTI
                    DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE

    Ai tecnici professionisti  del  Nucleo  tecnico  nazionale  (NTN)
impiegati nelle attivita' tecnico-scientifiche in emergenza (quali il
rilievo di agibilita', l'affiancamento al coordinamento delle squadre
nei  centri  di  coordinamento,  il  supporto  agli  uffici  tecnici
comunali, ecc.) e' riconosciuto il rimborso delle spese  documentate,
sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito
riportati.
    Spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al  rimborso
rientrano i mezzi di linea ordinari,  quali  ferrovia  (limitatamente
alla  2ª  classe)  o  altro  mezzo  pubblico,  nonche'  nel  caso  di
particolare  elevata  distanza  dal  luogo  di  residenza  a  quello
dell'incarico, il mezzo  aereo  limitatamente  alla  classe  economy.
Rientrano, altresi', le spese  relative  all'utilizzo  dei  mezzi  di
trasporto urbani qualora sorga la necessita' del loro utilizzo.
    Tenuto conto delle attivita' da svolgere relative  a  compiti  di
verifica e controlli in aree particolarmente disagiate e'  consentito
l'uso del mezzo proprio.  In  questo  caso  al  professionista  sara'
riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina
moltiplicato per i chilometri percorsi.  Ogni  professionista  dovra'
autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri  percorsi.  Saranno
altresi'  rimborsate  le  spese  documentate  relative  ai  pedaggi
autostradali.
    Nelle  spese  di  viaggio  ammissibili  rientra  anche  la  spesa
sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio.  In  tal
caso, il titolare della fattura deve autocertificare  la  ragione  di
maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo
alle spese del carburante, verranno rimborsate le  spese  documentate
attraverso gli scontrini fiscali; il professionista  dovra'  altresi'
produrre un'autocertificazione ai sensi del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  con  l'indicazione  dei  tragitti
effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate  le
spese documentate relative ai pedaggi autostradali.
    Spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e  le  12  ore
(tempo di viaggio incluso), e' riconosciuto un pasto per  un  massimo
di  € 22,26,  salvo  diverse  disposizioni  definite  con  appositi
provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il  massimale
di rimborso e' concedibile solo in presenza di un unico documento  di
spesa (fattura/scontrino).
    Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso)
nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale
complessivo di  € 44,26,  salvo  diverse  disposizioni  definite  con
appositi provvedimenti per la specifica situazione  emergenziale.  Il
massimale di rimborso e'  concedibile  solo  in  presenza  di  doppio
documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).
    Le spese sostenute per il vitto  possono  essere  comprese  nelle
spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.
    Spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente
ad un albergo di 2ª categoria (3 stelle)  per  l'uso  di  una  stanza
singola.
    Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della
categoria massima  concessa  (2ª  categoria  -  3  stelle),  ma  solo
alloggio  in  categoria  superiore,  e'  necessario  che  tale
indisponibilita' sia autodichiarata in forma  scritta  e  firmata  e,
comunque, e' necessario che l'alloggio non superi la tipologia di  1ª
categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore  non  e'
concesso il rimborso.
                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

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