Leggendo la L- 21/1992 in particolare l'art. 7 "Figure giuridiche" mi sono sorti alcuni dubbi:
1) le autorizzazioni di NCC sono rilasciate solo "ai singoli" e mai alle persone giuridiche, giusto?
2) I titolari di autorizzazione [i][b]possono [/b][/i]scegliere una delle forme dell' art. 7.. che vuol dire? che possono anche essere solo titolari di partita iva senza avere un'impresa, una cooperativa o comunque una società di persone?
3) è requisito indispensabile per la partecipazione ad un concorso sapere come vuole gestire / organizzare il suo esercizio di ncc?
Grazie 1000!
Relativamente allo status del richiedente, l’interpretazione dominante, avvalorata anche da una sentenza del Consiglio di Stato (vedi la n. 1583/2008), vuole che quello sia una persona fisica. Ciò perché il comma 1 dell’art. 8 della legge 21/92 dispone:
[i]1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.[/i]
Il Consiglio di Sato citato afferma: [i]si deve ritenere che alle persone giuridiche non sia consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente; e ciò in quanto l'art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992 considera, in tal senso, solo i "singoli" escludendo le società di capitali.[/i]
Art. 7 della legge 21/92:
[i]
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. (ndr. gli NCC).
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[/i]
Quindi, dato che per l’NCC la legge prevede anche la possibilità di essere genericamente imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di NCC, è quantomeno possibile che la persona fisica si intesti l’autorizzazione e poi la conferisca alla società di persone o di capitali. Rammentiamo che il rilascio è in capo al “singolo” ma poi questo la può gestire in forma “singola o associata”.
In merito vedi il TAR Veneto n. 90/2013 che, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali (una SRL):
.[i]..premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[/i]
In sintesi, basta che nel regolamento comunale sia disciplinata la fattispecie affinche anche un soggetto appartenente ad una società di capitali possa intestarssi una licenza ncc e poi, magari, la conferisca alla società.
Il TAR Lecce n. 1624/2013, rilevando che per le società abilitate al noleggio autobus con conducente sono permesse esplicitamente tutte le forme giuridiche e possono abilitarsi anche all'NCC, afferma che almeno in quel caso non è possibile introdurre divieti basati su forma giuridica d'impresa. Aggiungo io che non è possibile fare discriminazioni in ogni caso.
Per il concorso, vale quello che è scritto nel bando e nel regolamento comunale, ma non farei troppe specificazioni se non quella che l'autorizzazione è rilasciata al singolo che poi la potrà conferire alla società, altrimenti solo lui potrà esercitare l'attività con quel mezzo.
nel nostro caso purtroppo sia il regolamento che il Bando prevedono che le autorizzazioni in questione possono essere rilasciate a persone fisiche e giuridiche nei modi della LR 21/2005.
Considerando che hanno presentato domanda di autorizzazione più società, (SPA) e di queste 2 risultano ai primi posti L'AUTOrIZZAZIONE VA ASSEGNATA?
Inoltre un soggetto persona fisica RISULTA legale rappresentante di due di queste società e ha presentAto gli stessi requisiti x entrambi ...E' AMMISSIBILE?