Data: 2014-10-16 13:57:14

Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario

[color=red]Parere 8 ottobre 2014, prot. 175547 al SUAP di Monfalcone - Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario[/color]

Con messaggio di posta elettronica del 1° ottobre scorso, codesto Sportello ha sottoposto a
questo Ufficio la questione inerente la necessità, per un cittadino extracomunitario che intenda avviare
una attività commerciale, del possesso di una residenza anagrafica in Italia.
Si rappresenta in merito quanto segue.
Come noto, ai sensi del primo comma dell’articolo 2196 del codice civile l’imprenditore esercente
un’attività commerciale deve, entro trenta giorni dall’avvio dell’impresa, chiedere l’iscrizione all’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede. Le indicazioni che devono essere
ricomprese nella domanda di iscrizione di un imprenditore individuale sono stabilite dal secondo
comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante
«Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile», la cui lettera a) elenca, tra le altre, la residenza
anagrafica dell’imprenditore.
Correttamente, dunque, codesto Ufficio identifica la residenza anagrafica dell’imprenditore
individuale quale requisito ineludibile per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Ciò risponde pienamente alla ratio costitutiva del registro delle imprese, volto a consentire la
pubblica conoscibilità dei dati afferenti l’impresa e la reperibilità di quest’ultima e del suo titolare ai fini
di notifiche di atti, comunicazioni, richieste, ispezioni. Si richiama, a conferma, il disposto dell’articolo
2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, recante «Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal
registro delle imprese», laddove si prevede la cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale nel caso in
cui l’ufficio del registro delle imprese accerti l’irreperibilità dell’imprenditore.
Si ritiene tuttavia utile svolgere un approfondimento in relazione al possesso della residenza
anagrafica da parte del cittadino extracomunitario.
[color=red]L’avvio di una attività di lavoro autonomo, nella specie consistente nell’attività di commercio su
aree pubbliche, da parte di un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea né allo Spazio
economico europeo è soggetto, salvo il diverso iter volto alla verifica di eventuali condizioni di
reciprocità tra l’Italia ed il Paese di origine dello straniero, al prerequisito della condizione di legittima
presenza dell’interessato in Italia.[/color]
Sotto questo profilo viene in esame la normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno dello
straniero nel nostro Paese, recata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») e
dalle relative disposizioni di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
L’articolo 5, primo comma, del testo unico dispone che «possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente (…), che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (…) in corso di
validità».
In assenza di informazioni al riguardo, si presupporrà in questa sede che il richiedente sia in
possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 26 del testo unico, valido per
l’esercizio di attività di lavoro autonomo e dunque idoneo ai fini dell’avvio dell’attività commerciale in
esame.
E’ appena il caso di accennare che l’eventuale possesso di un documento di soggiorno rilasciato
per altre finalità potrà richiedere la conversione del titolo, ai sensi degli articoli 6 del testo unico e 14 del
regolamento, nonché l’effettuazione delle dovute annotazioni di cui all’articolo 41 del medesimo
regolamento per «i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato (…) per un motivo diverso da quello riportato nel
documento».
Nell’ipotesi, qui presunta, che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al cittadino straniero
per finalità di lavoro autonomo o assimilati, egli avrà già dimostrato, all’atto della richiesta, di «disporre di
idonea sistemazione alloggiativa» (articolo 26, comma 3), apparentemente ritenuta sufficiente dalla Questura,
da codesto Sportello interpellata in via informale. Si deve tuttavia evidenziare che il testo unico, nello
stabilire all’articolo 6 gli obblighi derivanti dal rilascio del permesso di soggiorno, dispone, con il
comma 7, che[color=red] «le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione». In esecuzione della
predetta disposizione normativa, il comma 1 dell’articolo 15 del regolamento stabilisce che «le iscrizioni e
le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».[/color]
Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, [color=red]sembra dunque doversi ritenere che lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia sia tenuto a richiedere le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle
stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto ad uno specifico obbligo di rinnovare
all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del
documento di soggiorno [/color](articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, come sostituito dal regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione): il primo
comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 («Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente») pone in capo a ciascun cittadino un obbligo «di chiedere per sé e per le persone sulle
quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla
stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche», mentre il primo comma, lettera c), del già
richiamato articolo 7 del relativo regolamento di attuazione (dPR 223/89) indica che «l’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (…) c) per trasferimento di residenza da altro comune o
dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato» d’ufficio.
In esito alla disamina delle disposizioni vigenti in tema di immigrazione ed iscrizioni anagrafiche,
sin qui brevemente svolta, [color=red]si ritiene dunque che il cittadino straniero dovrebbe necessariamente già
essere in possesso di una residenza anagrafica, ovvero dovrebbe essere invitato a provvedere
all’esecuzione delle previste iscrizioni presso l’anagrafe del Comune di dimora abituale.[/color]
Sul punto, tuttavia, questa Amministrazione non può che rimettersi alle valutazioni ed alle
definitive determinazioni dei competenti Uffici del Ministero dell’Interno, in indirizzo.
Per completezza di risposta, infine, attesa l’assenza di informazioni di dettaglio sul punto, si
ritiene opportuno esaminare brevemente l’ipotesi che l’attività di commercio su aree pubbliche sia volta
all’esercizio nell’ambito del settore alimentare. Si ritiene opportuno ricordare che in tale eventualità il
possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa
vigente (in ispecie, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa
organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”»), qualora derivi dal
conseguimento di titoli rilasciati all’estero, richiede il preventivo esperimento delle procedure
amministrative per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI
«Servizi e professioni» di questa Amministrazione.


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