Data: 2011-09-29 15:00:16

Imprenditori Agricoli Professionali

A proposito di Imprenditori Agricoli Professionali.
Il Comune in cui opero ha riservato ai "produttori agricoli" (è stato usato questo termine), con un Regolamento risalente all'anno 2009, alcuni posteggi nei  propri mercati senza però assegnarli in concessione. L'assegnazione avviene ancora mediante una richiesta di occupazione del suolo pubblico ed il pagamento del relativo canone COSAP.
In un tentativo di riorganizzazione, in previsione della stesura di un nuovo Piano del Commercio, ho iniziato a esaminare la vigente normativa regionale e preso atto che la 28 del 2005 ha introdotto il concetto di "Imprenditori Agricoli Professionali" (IAP), che sono poi stati meglio identificati attraverso L.R. la 45 del 2007.
Però non mi sono chiare alcune cose:
Nell'art. 38 della 28 si parla di posteggi nei mercati riservati agli IAP con sede (e qui non si specifica se si tratta di sede legale, sede dei terreni, sede intesa come residenza del titolare, dei soci, eccetera) nei bacini omogenei .... eccetera.
I dubbi sono quindi:
1) quale sede deve intendersi utile affinchè scatti il diritto al posteggio riservato.
2) Se l'azienda ha sede (e probabilmente la risposta è strettamente legata alla domanda precedente) in altro bacino omogeneo o area metropolitana, così come previsto dall'allegato B), è possibile far valere tale diritto, oppure si è esclusi a priori?.
3) Sempre all'art. 38 si parla di "vendita esclusiva  delle proprie produzioni"; ma significa che si può vendere solamente prodotti di proria coltivazione?.
4) Chi non è IAP o non potrà diventarlo è di fatto escluso dala possibilità di partecipare all'assegnazione di posteggi riservati?

MINEN

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Data: 2011-09-29 15:03:58

Re:Imprenditori Agricoli Professionali

1) quale sede deve intendersi utile affinchè scatti il diritto al posteggio riservato.
[color=red]A mio avviso il dgs 59/2010 (BOLKESTEIN) ha reso inapplicabile (rectius abrogato) tale disposizione. Non possono essere previsti favori per tali operatori.[/color]

2) Se l'azienda ha sede (e probabilmente la risposta è strettamente legata alla domanda precedente) in altro bacino omogeneo o area metropolitana, così come previsto dall'allegato B), è possibile far valere tale diritto, oppure si è esclusi a priori?.
[color=red]Vedi sopra[/color]

3) Sempre all'art. 38 si parla di "vendita esclusiva  delle proprie produzioni"; ma significa che si può vendere solamente prodotti di proria coltivazione?.
[color=red]Sì, ma vedi sopra[/color]

4) Chi non è IAP o non potrà diventarlo è di fatto escluso dala possibilità di partecipare all'assegnazione di posteggi riservati?
[color=red]Sì, questa condizione va rispettata[/color]

riferimento id:2212

Data: 2011-10-03 10:34:01

Re:Imprenditori Agricoli Professionali

Chiedo scusa, ma all'interno del 59/2010, non riesco a trovare niente di specifico che modifichi  o chiarisca come "leggere" la legge regionale 45. Mentre nelle note all'art. 70 al punto 15 del 59 si parla anche di imprenditori agricoli, precisando cosa può fare il Comune.
Inoltre,  al punto 3 si dice testualmente: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
Sicuramente mi manca qualche passaggio, e per favore chiedo chiarimenti.
Un grazie anticipato

riferimento id:2212

Data: 2011-10-03 21:02:24

Re:Imprenditori Agricoli Professionali


Chiedo scusa, ma all'interno del 59/2010, non riesco a trovare niente di specifico che modifichi  o chiarisca come "leggere" la legge regionale 45. Mentre nelle note all'art. 70 al punto 15 del 59 si parla anche di imprenditori agricoli, precisando cosa può fare il Comune.
Inoltre,  al punto 3 si dice testualmente: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
Sicuramente mi manca qualche passaggio, e per favore chiedo chiarimenti.
Un grazie anticipato
[/quote]

A mio avviso la disapplicazione della norma regionale deriva dalla disposizione sotto riportata (vedi i passaggi in rosso)

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 11  Requisiti vietati

1.  L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
[color=red]a)  requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1)  il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
2)  il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;[/color]
b)  il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;
c)  restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
d)  condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;
e)  l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generate;
f)  l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
g)  l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

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