Un'associazione sportiva, nell'ambito della sua attività di promozione del baseball, intende mettere a disposizione dei bambini gratuitamente un giocco gonfiabile e mi chiede cosa deve fare.
Posto che il gonfiabile è munito di codice identidficativo e di registrazione chiesti già dal costruttore, chiedo:
1-l'associazione deve ottenere dal Comune di prima registrazione la voltura dei documenti a suo nome, (oltre che preoccuparsi dell'assicurazione ed al collaudo periodico?
2-l'associazione deve avere istruire personale in possesso di un attestato per gestire correttamente il gonfiabile o è sufficiente che il corretto montaggio venga certificato da un professionista?
3- l'associazione ha bisogno della licenza permanente o temporanea di esercizio ex art.68-69 TULPS visto che non esercita attività d'impresa o è sufficiente ottenere l'occupazione di suolo pubblico ? (io propendo per la seconda ipotesi ma l'ufficio di vigilanza urbana non concorda con me)
Ringrazio per la cortese risposta
Erida Spangher
[b]Circolare Min.Int. 114 del 01/12/2009[/b]
[i]Il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa
[u]nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.[/u]
[/i]
A parere mio, dato che l'attività è senza fini di lucro, non occorre l'abilitazione circa i requisiti personali e quindi ninte 69 TULPS. Capisco, però, che la cosa non sia molto gradita quindi puoi procedere con una SCIA con validità temporaanea ex art. 69 attestante i requisiti morali tulps. A quella seguiranno le procedure per la "presa in carico" dell'attrazione per il periodo. le condizioni di sicurezza devono comunque essere garantite.
Il corretto montaggio sarà redatto da tecnico incaricato o da chi gli fornisce l'attrazione.