Processo amministrativo: con laurea in giurisprudenza in giudizio senza avvocato
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[color=red]Processo amministrativo: con la laurea magistrale in giurisprudenza si può stare in giudizio senza avvocato nelle cause in materia di accesso, elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[/color]
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2014
Il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato e iscritto al previsto albo professionale, fatta eccezione per i giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Neppure è accettabile sostenere che il diritto di stare in giudizio personalmente trovi fondamento nell’art. 24 della Costituzione o nell’articolo 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che, come è stato giustamente evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel disciplinare i casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha stabilito, riguardo alla citata norma della Convenzione europea, che ad essa non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di un diritto limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni relative alla necessità della presenza di un avvocato davanti ai tribunali (per tutte, ordinanza n. 460/2006 e sentenza n. 188/1980). Peraltro per quanto attiene al patrocinio innanzi al Consiglio di Stato il Collegio ha rilevato che "L’articolo 22, comma 2 del Codice del processo amministrativo dispone che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non discostandosi dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenza del 23 aprile 2012, n. 2398), il Collegio, accertato che l’appello è stato sottoscritto da persona non fornita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, deve constatare la mancanza di una valida instaurazione del rapporto processuale per nullità dell’atto difensivo."
Il documento rilasciato può essere allegato a sostegno di atti della PA,
pubblicato nei siti pubblici o privati citando ai fini legali la seguente formula:
pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
martedì 14 ottobre 2014 19:03 - www.gazzettaamministrativa.it
(Per acquisire il testo comprensivo dei dati identificativi del procedimento e della data del deposito, le P.A. possono inoltrare apposta richiesta via mail a: info@gazzettaamministrativa.it)
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *del 2013, proposto da:
Omissis
contro
Università degli studi di Bologna, in persona del Rettore in carica, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti di
Er-Go Azienda regionale per il diritto agli studi superiori;
per la riforma
ella sentenza breve n. 144 del TAR Emilia e Romagna- Bologna (Sezione Prima) del 22 febbraio 2013, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita' degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, del Codice del processo amministrativo
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Pastrani per la Regione Emilia Romagna.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti risulta che, con ricorso n. 39/2013 proposto in proprio presso il Tribunale Emilia e Romagna, l’attuale appellante e originario ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 19 ottobre 2012 di diniego di ammissione alle prove concorsuali di accesso alla Scuola di specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti” e alla SPISA, nonché dei bandi di concorso delle stesse scuole rispettivamente del 23 agosto 2012 e 2 agosto 2012 e, infine, del diniego di accoglimento dell’istanza di immatricolazione al corso di laurea in scienze filosofiche con esonero totale del pagamento della quota di immatricolazione per carenza di reddito. L’originario ricorrente chiedeva, altresì, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni e alla applicazione della sanzione di cui all’articolo 96 del Codice di procedura civile.
2. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 60 del Codice del processo amministrativo, il giudice di primo grado, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2013, decideva con sentenza in forma semplificata, impugnata con il presente appello, sentenza che dichiarava inammissibile il ricorso in quanto:
a. in base all’art. 22 del Codice del processo amministrativo, risulta obbligatorio il patrocinio dell’avvocato, di cui si può fare a meno solo ove si abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, qualità non sussistente con il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza che, di per sé, non consente l’iscrizione nello specifico albo professionale;
b. la Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha riconosciuto quindi che il diritto all’autodifesa può essere limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali.
3. Avverso la citata sentenza del Tribunale amministrativo, veniva proposto in proprio dall’originario ricorrente il presente appello, anche in questo caso invocando l’autodifesa e lamentando la gravità della decisione assunta dal giudice di prime cure che avrebbe disatteso quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, dalla vigente normativa in tema di riconoscimento del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza e dagli articoli 55, 60, 27 e 2 del Codice del processo amministrativo, omettendo di motivare. In particolare, l’appellante, con i suoi dieci motivi di censura, ha eccepito la violazione dell’art. 55 del citato Codice, l' omessa valutazione di elementi rilevanti in sede cautelare, il difetto di valide motivazioni, la violazione della legge costituzionale e comunitaria, l’abuso di diritto, la violazione del bando di concorso e del giusto processo, nonché l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, l’illogicità, il diniego di giustizia e la responsabilità per comportamenti illeciti. L’appellante ha, infine, invocato una misura risarcitoria.
4. Il Collegio, nella Camera di consiglio del 22 luglio 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, accertati i presupposti previsti dall’articolo 60 del Codice del processo amministrativo che consentono l’assunzione di una decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ha avvertito le parti presenti, che non hanno eccepito alcunché, dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito.
5. .L'appello è inammissibile. L’articolo 22, comma 2 del Codice del processo amministrativo dispone che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non discostandosi dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenza del 23 aprile 2012, n. 2398), il Collegio, accertato che l’appello è stato sottoscritto da persona non fornita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, deve constatare la mancanza di una valida
instaurazione del rapporto processuale per nullità dell’atto difensivo.
6. Come ha ben motivato il giudice di primo grado, il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente, infatti, di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato e iscritto al previsto albo professionale, fatta eccezione per i giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Neppure è accettabile sostenere che il diritto di stare in giudizio personalmente trovi fondamento nell’art. 24 della Costituzione o nell’articolo 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che, come è stato giustamente evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel disciplinare i casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha stabilito, riguardo alla citata norma della Convenzione europea, che ad essa non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di un diritto limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni relative alla necessità della presenza di un avvocato davanti ai tribunali (per tutte, ordinanza n. 460/2006 e sentenza n. 188/1980).
7. L’appello è quindi inammissibile e sussistono, comunque, sufficienti ragioni per dichiarare compensate le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 3228 del 2013), lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore
Marco Buricelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ufficio del Massimario della Gazzetta Amministrativa
Archivio G.A. - ottobre 2014
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[color=red]Presenta ricorso al Consiglio di Stato senza avvocato e finisce davanti alla Procura delle Repubblica[/color]
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI
Ricorso dichiarato inammissibile, verbale dell´udienza, sentenza ed il ricorso stesso trasmesso d´ufficio alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, questo l´epilogo dell´attività giurisdizionale intrapresa nel lontano 2009 da un candidato all´elezione europee svoltesi appunto il 6 e 7 giugno 2009. Il TAR, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto candidato individuale contro il provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale per il rinnovo del parlamento europeo ed avverso tale decisione, dichiarando di difendersi in proprio, giungeva al Consiglio di Stato un ricorso per revocazione contenente frasi sconvenienti ed offensive. Il Collegio nella sentenza attenzionata in via preliminare, esercitando officiosamente il potere conferito dalle norme sancite dall’art. 89, co. 1 e 2, c.p.c. - pacificamente applicabili al processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall’art. 39, co.1, c.p.a. - ha disposto la cancellazione delle frasi sconvenienti (perché prive di qualunque attinenza con l’oggetto della lite nonché eccedenti le esigenze difensive e dell’ambiente processuale), ed offensive (perché lesive del valore e del prestigio di personalità politiche estranee al presente giudizio e della Giustizia amministrativa), contenute a pagina 6, rigo da 11 a 23, del ricorso in esame (cfr. fra le tante Cons. St., sez. V, 8 agosto 2013, n. 4169; sez. V, 5 febbraio 1994, n. 119; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6439; sez. III, 4 giugno, 2007, n. 12952). Il ricorso è stato altresì dichiarato inammissibile per assenza del patrocinio di un avvocato. Come noto, ai sensi dell’art. 22, co. 1 e 2, c.p.a., davanti agli organi della giurisdizione amministrativa le parti devono valersi obbligatoriamente del ministero di avvocati e, davanti al Consiglio di Stato, di avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; tale era la regola generale anche prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 1996, n. 382). Secondo il giudice delle leggi, l’assistenza tecnica obbligatoria è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, co. 2, Cost., costituisce una regola generale cui la legge può derogare (salvo il limite dell’effettività della garanzia della difesa su un piano di uguaglianza), è irrinunciabile, e non contrasta con l’art. 6 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto all’autodifesa posto che esso non assume valenza assoluta (cfr. Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; 3 ottobre 1979, n. 125; nello stesso senso Cass. civ. [ord.], sez. II, 9 giugno 2011, n. 12570). Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all’obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall’art. 22, co. 3, c.p.a.), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta <<…ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito …>>; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte – che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito – debba necessariamente avvalersi di altro difensore. Costituiscono, invece, eccezioni in senso proprio alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall’art. 23, c.p.a. (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea di circolare nel territorio degli Stati membri); tale eccezionale possibilità, però, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall’art. 95, co. 6, c.p.a. In coerenza con il sistema disegnato dal codice del processo amministrativo, sono state conseguentemente riformulate le norme delle leggi elettorali previgenti che prevedevano la possibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale (in particolare ci si riferisce all’art. 3, l. n. 1147 del 1966 erroneamente richiamato dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio). Assodato che il ricorrente non versa in alcuna delle tassative condizioni che consentono la difesa personale, il collegio si sofferma sugli effetti della violazione dell’obbligo del patrocinio e della conseguente carenza dello ius postulandi. Sul punto soccorre la disposizione sancita dall’art. 44, co. 1, lett.a), c.p.a. (estensibile al giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 38 c.p.a.), che, nell’elencare le cause di nullità del ricorso, individua quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita alla sottoscrizione del difensore ovvero di persona munita dello ius postulandi, posto che, a differenze del regime previgente, la sottoscrizione della parte ricorrente non è più ricompresa fra gli elementi essenziali del ricorso giurisdizionale amministrativo (cfr. art. 40, co. 1, lett. g), c.p.a., secondo cui <<1. Il ricorso deve contenere distintamente: ….g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale>>). Del resto anche prima del nuovo codice del processo amministrativo, la giurisprudenza era orientata nel senso che la carenza dello ius postulandi comportasse la nullità assoluta ed insanabile del ricorso ma non la sua inesistenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1361; sez. V, 2 maggio 2001, n. 2475; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 636), involgendo questione di ordine pubblico processuale (cfr. Cass., sez. lav., 13 maggio 2005, n. 10049, che conclude però per l’inesistenza dell’atto). La nullità dell’atto introduttivo del giudizio costituisce causa ostativa originaria alla pronuncia sul merito e conduce ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Nella sostanziale assenza di attività defensionale svolta dalle amministrazioni costituite, il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio a mente del combinato disposto degli artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c. In relazione poi alle frasi sconvenienti ed offensive, il collegio ha ravvisato ragioni di opportunità per disporre la trasmissione della presente decisione, unitamente al verbale della udienza pubblica di discussione del 22 ottobre 2013 ed il ricorso davanti al Consiglio di Stato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le eventuali determinazioni di sua competenza.
Il documento rilasciato può essere allegato a sostegno di atti della PA,
pubblicato nei siti pubblici o privati citando ai fini legali la seguente formula:
Sez. VI pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
domenica 10 novembre 2013 09:33 - www.gazzettaamministrativa.it
(Per acquisire il testo comprensivo dei dati identificativi del procedimento e della data del deposito, le P.A. possono inoltrare apposta richiesta via mail a: info@gazzettaamministrativa.it)
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto dal signor ***** nella qualità di candidato individuale contrassegnato dal logo “Parlamentare Indipendente”, difeso in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, Ufficio elettorale nazionale in persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio elettorale circoscrizione I° Italia Nord-Occidentale in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;
per la revocazione
della decisione del Consiglio di Stato – Sezione V - n. *** del 22 marzo 2010.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, dell’Ufficio elettorale nazionale e dell’Ufficio elettorale circoscrizione I° Italia Nord-Occidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il consigliere Vito Poli e uditi il signor *** e l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decisione di questa sezione n. 1668 del 22 marzo 2010, è stato respinto l’appello proposto dal signor **** - nella qualità di candidato individuale contrassegnato dal logo “Parlamentare Indipendente” – avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione II bis, n. 5214 del 2009 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso articolato dal medesimo contro il provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale per il rinnovo del parlamento europeo (elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009).
2. Con ricorso notificato (a mezzo fax) il 19 luglio 2013 e depositato in pari data, il signor **** che ha dichiarato di difendersi in proprio, ha proposto, nei confronti della su menzionata decisione n. 1668 del 2010, ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c. come richiamato dall’art. 106, co. 1, c.p.a.
3. Si sono costituiti con comparsa di stile, senza svolgere difesa alcuna, il Ministero dell'interno, l’Ufficio elettorale nazionale e l’Ufficio elettorale circoscrizione I° Italia Nord-Occidentale.
4. La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2013, previa sottoposizione al contraddittorio delle parti presenti, ex art. 74, co. 3, c.p.a., della questione concernente l’obbligo del ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per tutti i giudizi davanti al Consiglio di Stato.
5. Preliminarmente il collegio, esercitando officiosamente il potere conferito dalle norme sancite dall’art. 89, co. 1 e 2, c.p.c. - pacificamente applicabili al processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall’art. 39, co.1, c.p.a. - dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti (perché prive di qualunque attinenza con l’oggetto della lite nonché eccedenti le esigenze difensive e dell’ambiente processuale), ed offensive (perché lesive del valore e del prestigio di personalità politiche estranee al presente giudizio e della Giustizia amministrativa), contenute a pagina 6, rigo da 11 a 23, del ricorso in esame (cfr. fra le tante Cons. St., sez. V, 8 agosto 2013, n. 4169; sez. V, 5 febbraio 1994, n. 119; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6439; sez. III, 4 giugno, 2007, n. 12952).
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Come risulta per tabulas dall’epigrafe dell’atto introduttivo del presente giudizio (e dalla riscontrata carenza di ogni contraria indicazione acquisita nel fascicolo d’ufficio), il signor ***** stà in giudizio senza il patrocinio di alcun avvocato pur non avendo la qualità per esercitare l’ufficio di difensore.
6.2. Come noto, ai sensi dell’art. 22, co. 1 e 2, c.p.a., davanti agli organi della giurisdizione amministrativa le parti devono valersi obbligatoriamente del ministero di avvocati e, davanti al Consiglio di Stato, di avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; tale era la regola generale anche prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 1996, n. 382).
Secondo il giudice delle leggi, l’assistenza tecnica obbligatoria è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, co. 2, Cost., costituisce una regola generale cui la legge può derogare (salvo il limite dell’effettività della garanzia della difesa su un piano di uguaglianza), è irrinunciabile, e non contrasta con l’art. 6 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto all’autodifesa posto che esso non assume valenza assoluta (cfr. Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; 3 ottobre 1979, n. 125; nello stesso senso Cass. civ. [ord.], sez. II, 9 giugno 2011, n. 12570).
6.3. Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all’obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall’art. 22, co. 3, c.p.a.), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta <<…ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito …>>; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte – che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito – debba necessariamente avvalersi di altro difensore.
6.4. Costituiscono, invece, eccezioni in senso proprio alla regola sul patrocinio obbligatorio, i casi di difesa personale della parte previsti dall’art. 23, c.p.a. (in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea di circolare nel territorio degli Stati membri); tale eccezionale possibilità, però, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall’art. 95, co. 6, c.p.a.
In coerenza con il sistema disegnato dal codice del processo amministrativo, sono state conseguentemente riformulate le norme delle leggi elettorali previgenti che prevedevano la possibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale (in particolare ci si riferisce all’art. 3, l. n. 1147 del 1966 erroneamente richiamato dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio).
6.5. Assodato che il ricorrente non versa in alcuna delle tassative condizioni che consentono la difesa personale, il collegio si sofferma sugli effetti della violazione dell’obbligo del patrocinio e della conseguente carenza dello ius postulandi.
Sul punto soccorre la disposizione sancita dall’art. 44, co. 1, lett.a), c.p.a. (estensibile al giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 38 c.p.a.), che, nell’elencare le cause di nullità del ricorso, individua quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita alla sottoscrizione del difensore ovvero di persona munita dello ius postulandi, posto che, a differenze del regime previgente, la sottoscrizione della parte ricorrente non è più ricompresa fra gli elementi essenziali del ricorso giurisdizionale amministrativo (cfr. art. 40, co. 1, lett. g), c.p.a., secondo cui <<1. Il ricorso deve contenere distintamente: ….g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale>>).
Del resto anche prima del nuovo codice del processo amministrativo, la giurisprudenza era orientata nel senso che la carenza dello ius postulandi comportasse la nullità assoluta ed insanabile del ricorso ma non la sua inesistenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1361; sez. V, 2 maggio 2001, n. 2475; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 636), involgendo questione di ordine pubblico processuale (cfr. Cass., sez. lav., 13 maggio 2005, n. 10049, che conclude però per l’inesistenza dell’atto)
6.6. La nullità dell’atto introduttivo del giudizio costituisce causa ostativa originaria alla pronuncia sul merito e conduce ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a.
7. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Nella sostanziale assenza di attività defensionale svolta dalle amministrazioni costituite, il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio a mente del combinato disposto degli artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c.
9. In relazione al precedente punto n. 5, il collegio ravvisa ragioni di opportunità per disporre la trasmissione della presente decisione, unitamente al verbale della udienza pubblica di discussione del 22 ottobre 2013 ed il ricorso davanti al Consiglio di Stato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le eventuali determinazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile la domanda di revocazione e per l’effetto conferma l’impugnata decisione;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
c) ordina, ai sensi dell’art. 89, secondo comma, c.p.c., la cancellazione, alla pagina 6 del ricorso, delle righe da 11 a 23;
d) manda alla segreteria perché trasmetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le eventuali determinazioni di sua competenza, la presente sentenza unitamente al verbale della udienza pubblica di discussione del 22 ottobre 2013 e il ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Sabato Malinconico, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ufficio del Massimario della Gazzetta Amministrativa
Archivio G.A. - novembre 2013