Sigarette elettroniche con nicotina, divieto di vendita ai minori
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Ordinanza 02 settembre 2014
Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (14A07507)
(G.U. Serie Generale , n. 231 del 04 ottobre 2014)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
"Istituzione del servizio sanitario nazionale", che attribuisce al
Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del
Consiglio superiore di sanita', con cui si forniscono una serie di
raccomandazioni e prescrizioni, affinche' il Ministero della salute
adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive e di divieto
tra le quali, in particolare, che venga mantenuto il divieto di
vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza
di nicotina;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013,
concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di
sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di
utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di
formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2013, il cui termine di
validita' e' scaduto il 28 luglio 2014;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, con il quale e' stato disposto il divieto dell'utilizzo delle
sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di
formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le
comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche'
presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
Vista la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia
liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di eta'
per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica;
Visto il rapporto redatto dall'Organizzazione Mondiale della
Sanita' (OMS) in data 21 luglio 2014, in materia di sigarette
elettroniche con nicotina, nell'ambito delle iniziative collegate
all'esecuzione della Convenzione Quadro dell'OMS per la lotta al
tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo
2008, n. 75;
Tenuto conto che il citato rapporto riporta, tra l'altro, le
determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo
di Studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco nella
materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di
vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina;
Dato atto che e' all'esame del Senato della Repubblica un disegno
di legge (Atto Senato n. 1324), riguardante varie norme in materia
sanitaria, contenente una disposizione con cui viene sancito il
divieto della vendita ai minori di anni diciotto di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina;
Rilevato, pertanto, che allo stato, in carenza di una specifica
disposizione normativa prevista dall'ordinamento, permangono le
ragioni di necessita' e urgenza, esplicitate nella menzionata
ordinanza del 26 giugno 2013, che impongono l'adozione di misure
cautelari finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi all'uso
delle sigarette elettroniche, da parte dei minori e alla tutela della
loro salute;
Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra evidenziato e nelle more
dell'emanazione di una norma nella materia de qua, di adottare una
nuova ordinanza che confermi il divieto di vendita ai minori di anni
diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina;
Ordina:
Art. 1
1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina.
2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del
presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate
all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.