Data: 2014-10-14 11:46:50

TURISTI che pernottano in barca davanti a alberghi e campeggi - REQUISITI

TURISTI che pernottano in barca davanti a alberghi e campeggi - REQUISITI

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 ottobre 2014
Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione  delle
strutture organizzate per la sosta  e  il  pernottamento  di  turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato  alle  strutture  ricettive  all'aria
aperta. (14A07790)
(GU n.238 del 13-10-2014)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133,  recante  misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la  semplificazione  burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
  Considerata la necessita' di stabilire, ai sensi del suddetto  art.
32,  comma  1,  i  requisiti  che  devono  possedere  le  strutture
organizzate per la sosta e il pernottamento  di  turisti  all'interno
delle proprie unita' da  diporto  ormeggiate  nello  specchio  acqueo
appositamente  attrezzato,  per  l'equiparazione  alle  strutture
ricettive all'aria aperta;
  Sentito il parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Requisiti

  1. Sono stabiliti nell'Allegato A, parte  integrante  del  presente
decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta
e il pernottamento dei turisti all'interno delle  proprie  unita'  da
diporto ormeggiate nello specchio  acqueo  appositamente  attrezzato,
nell'ambito  di  idonee  strutture  dedicate  alla  nautica,  devono
possedere  per  l'equiparazione  alle  strutture  ricettive  all'aria
aperta.
                              Art. 2

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 ottobre 2014

                                                    Il Ministro: Lupi
                                                          Allegato A

1. POSTI BARCA
    Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in  sicurezza
ad un numero di unita' da diporto non inferiore a sette
2. IMPIANTI
    Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza
    Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate
    Impianto di illuminazione
    Impianto idrico
    Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata
    Impianto di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
3. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
    Vigilanza
    Pulizia ordinaria delle aree comuni
    Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
    Raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi  e  pulizia  appositi
recipienti
    Installazioni igienico-sanitarie di uso comune
    Cassetta di Pronto soccorso ai sensi della vigente normativa
    Erogazione acqua potabile
    Attrezzatura di ristoro
4. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
    Aspiratore acque nere di bordo

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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU n.212 del 12-9-2014 )

Testo in vigore dal: 13-9-2014
                           
Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale  nautica
                            da diporto)
[color=red]
  1. Al fine di rilanciare le imprese della  filiera  nautica,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. [/color]
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo  delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
  3. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite
le seguenti: "l'ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da
diporto";
  b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le
seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65",  dopo  la  parola:  "registri",  e'
inserita la seguente: ", uffici", e alla fine  del  periodo  dopo  la
parola:  "amministrative",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

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