TURISTI che pernottano in barca davanti a alberghi e campeggi - REQUISITI
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 ottobre 2014
Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria
aperta. (14A07790)
(GU n.238 del 13-10-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
Considerata la necessita' di stabilire, ai sensi del suddetto art.
32, comma 1, i requisiti che devono possedere le strutture
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno
delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, per l'equiparazione alle strutture
ricettive all'aria aperta;
Sentito il parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
Decreta:
Art. 1
Requisiti
1. Sono stabiliti nell'Allegato A, parte integrante del presente
decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta
e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unita' da
diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono
possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria
aperta.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2014
Il Ministro: Lupi
Allegato A
1. POSTI BARCA
Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza
ad un numero di unita' da diporto non inferiore a sette
2. IMPIANTI
Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza
Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate
Impianto di illuminazione
Impianto idrico
Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata
Impianto di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
3. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
Vigilanza
Pulizia ordinaria delle aree comuni
Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi
recipienti
Installazioni igienico-sanitarie di uso comune
Cassetta di Pronto soccorso ai sensi della vigente normativa
Erogazione acqua potabile
Attrezzatura di ristoro
4. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
Aspiratore acque nere di bordo
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU n.212 del 12-9-2014 )
Testo in vigore dal: 13-9-2014
Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica
da diporto)
[color=red]
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. [/color]
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite
le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da
diporto";
b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le
seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e'
inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la
parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."
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