Buongiorno,
ho un problema da esporre a cui non riesco a trovare soluzione da mesi.
ho un piccolo appartamento a Roma e per serie necessità economiche avrei bisogno di affittarlo per brevi periodi come casa vacanze.
Ho portato avanti tutte le lunghissime pratiche per la licenza, fatto l'assicurazione, messo gli impianti a norma e i locali hanno metratura sufficiente, illuminazione e aerazione a sufficienza, ma ora mi chiedono l'agibilità. Per averla richiedono una valanga di documenti, tra i quali il progetto del palazzo (degli anni '30) che risulta introvabile, in quanto per richiederlo bisogna avere il numero del progetto richiesto (!), che ovviamente non ho, oppure in alternativa il certificato di agibilita (che devo richiedere, appunto!!!). Mi sento il Sig.K nel libro di Kafka...
Richiedono inoltre il certificato di idoneità statica che pare essere al genio civile, un mostro che fagocita documenti senza restituirli, a sentire i professionisti che ci si avvicinano.
Ho chiesto a mio padre (ingegnere civile e perito del tribunale) di farlo ex novo, e mi ha detto che bisognerebbe avere una quantità enorme di documenti, progetti dell'epoca di costruzione, prove geologiche e perizie varie, tanto da far passare la voglia.
Questo per dire come siano state semplificate le cose negli ultimi anni...
L'architetto che segue la pratica non sa che pesci prendere e pensa di cambiare mestiere per le difficoltà burocratiche che crescono di giorno in giorno. Un'altro mi ha chiesto 7000 euro senza darmi la sicurezza del successo.
Insomma, c'è un modo di affittare questa casa senza questa maledetta agibilità?! cosa rischio?
Grazie a chiunque mi sappia dare un consiglio!
La questione dell'agibilità per immobili di vecchia costruzione rappresenta, sicuramente, qualcosa di poco chiaro e soggetto a mille interpretazioni.
Qua puoi scaricare una modulistica che ti può servirti come linea guida per la richiesta di agibilità:
http://www.comune.magomadas.or.it/oggetti/37.pdf
Benché non ci ia assoluta uniformità di pensiero, rammenta che gli immobili costruiti prima del 1967 e se non hanno subito variazioni, non hanno il certificato e possono essere usati in ogni caso.
Grazie Mario,
per il Certificato di collaudo statico serve un geologo e i progetti che non escono...
ma sei sicuro che gli immobili antecedenti il ?67 non abbiano bisogno dell'agibilità? mi puoi indicare qualche link x approfondire?
ciao!
Ripeto (tu sei la prova) che la materia è molto controversa e cervellotica.
Il susseguirsi della normativa e i vari condoni edilizi attuati nel corso degli anni hanno determinato una casistica non circoscrivibile.
Attualemnte il certificato di agibilità è disciplinato dal DPR 380/2001 (art. 24, 25 e 26). Nella forma attuale il certificato di agibilità (testualmente - art. 24, comma 2) [i]viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.[/i]
La normativa, quindi, non richiede il certificato di agibilità per costruzioni esistenti che non abbiano subito interventi. Quindi, per i vecchi edifici al posto dell'agibilità è possibile dimostrare l'idoneità d'uso in altri modi.
Con il Testo Unico Leggi Sanitarie (RD n. 1265/1934) fu introdotto una sorta di certificato di agibilità, vedi art. 221. Con il DPR 425/1994 fu abrogato parte dell’art. 221 citato e fu introdotto il certificato di abitabilità.
Cassazione, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17498, sez. II civile
[i]Il rilascio del certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera, sicché, attesa la presunzione "iuris tantum" di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità - per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza - di produrre un certificato ulteriore.
[/i]
Con le varie norme sui condoni (vedi legge n. 47/85) fu indicato il 1 settembre 1967 come spartiacque fra necessità o meno di rocedere a sanatoria. In partica con una dichiarazione sull'anzianità del fabbricato si poteva fare a meno di procedere al conseguimento di titoli in sanatoria e quindi di certificati di abitabilità/agibilità.
Vedi qua questa interessante riscostruzione tratta da notariato.it
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-urbanistico-in-genere/5389.pdf
grazie 1000 mario! forse vedo la luce in fondo al tunnel!
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