Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4089, del 1 agosto 2014
Urbanistica.Definizione di completamento funzionale
La nozione di "completamento funzionale" è ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come è necessario che siano state realizzate le opere indispensabili a renderne effettivamente possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito, come nel caso in cui un sottotetto, trasformato in abitazione, venga dotato di luci e vedute e degli impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefono, impianti fognari, ecc.), cioè di opere del tutto incompatibili con l'originaria destinazione d'uso, ossia quelle opere che qualifichino in modo inequivoco la nuova e diversa destinazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10879-urbanisticadefinizione-di-completamento-funzionale.html