Data: 2014-10-13 12:42:57

Attività di assemblaggio manuale di materie plastiche presso l'abitazione

Buonasera a tutti,

mi è giunta una SCIA di apertura di questa attività di assemblaggio a mano di materie plastiche conto terzi che l'interessato vorrebbe fare nella sua abitazione, attività che da dichiarazione risulterebbe come artigianato.

Premesso che il soggetto ha dichiarato che non vi è alcun tipo di inquinante e/o rumore, la domanda è se deve comunque cambiare la destinazione d'uso dell'appartamento anche essendo artigiano.

Nella domanda inoltre mancano la planimetria dei locali e il codice INAIL dell'impresa, anche se a memoria se non ha dipendenti il codice INAIL non serve.

Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti.

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Data: 2014-10-13 14:11:06

Re:Attività di assemblaggio manuale di materie plastiche presso l'abitazione

L'insediamento di una attività artigianale può essere effettuato solo presso locali compatibili con la destinazione d'uso (niente sala da pranzo o garage).

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Data: 2014-10-13 18:53:56

Re:Attività di assemblaggio manuale di materie plastiche presso l'abitazione

In linea generale la normativa sull'ARTIGIANATO favorisce l'esercizio di questa attività, anche presso l'abitazione dell'imprenditore.
Quindi la destinazione residenziale NON è di per se stesso ostativa purchè non vi sia accesso di pubblico o opere edilizie finalizzate al cambio d'uso che fanno scattare l'eventuale disciplina vincolistica comunale.

Vedi i commenti allegati e la normativa sotto riportata.

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[color=red]L. 8-8-1985 n. 443
[/color]Legge-quadro per l'artigianato.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1985, n. 199.

3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (2).

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (3).

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma (4).

[color=red]L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
[/color]
(2)  Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133 (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116) e poi dall'art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133 (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116).

(4)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133 (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116).

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Data: 2014-10-14 07:24:43

Re:Attività di assemblaggio manuale di materie plastiche presso l'abitazione

In linea generale. Nel merito la destinazione d'uso viene disciplinata nel dettaglio dalle NTA. Sicuramente non ci dovrebbero essere motivi ostativi per piccole attività artigianali di servizio alla persona (es. sarto o ciabattino). Per altre attività esiste invece un problema di logistica ovvero dell'approvvigionamento e collocamento di materiali (in entrata e in uscita), di trasformazione produttiva e deposito del prodotto. Non secondario è l'aspetto tributario (es. i locali destinati a garage, per regolamento, sono esentati dal pagamento della TARI).

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