Data: 2011-09-28 14:47:10

SUAP e SUE

Il DPR 7 settembre 2010, n. 160 al capo II art. 4 comma 6 prevede che salva  diversa  disposizione  dei  comuni  interessati  e  ferma restando l’unicità del canale di  comunicazione  telematico  con  le imprese da parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

E' fattibile che in una gestione associata l'Ente Capofila svolga il ruolo di SUAP (con tanto di responsabile interno) e, in accordo con i comuni, almeno temporaneamente, lasci in capo alle singole amministrazioni il SUE, garantendo comunque l’unicità del canale di  comunicazione  telematico?
Nello specifico il SUAP riceverebbe le istanze edilizie in modalità telematica, quindi le trasmetterebbe direttamente al SUE comunale per quanto di competenza. La necessità nasce dall'impossibilità per il SUAP (e il suo personale) di verificare anche solo la completezza formale della SCIA/DIA/domanda di PC in quanto ogni singolo comune ha le sue NTA e i suoi regolamenti e quindi la sua documentazione.
In questo caso:
- chi fa avvio procedimento? (SUAP o SUE)?
- chi fa comunicazione mostivi ostativi?
- chi rilascia l'eventuale atto finale? IL SUAP o il SUE dandone semplice informazione al SUAP?
Grazie

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Data: 2011-09-28 22:35:24

Re:SUAP e SUE

A mio avviso NON è la lettura corretta della norma.
Le pratiche edilizie DEVONO PASSARE dal SUP (e nemmeno una diversa disposizione comunale o di gestione associata serve). Ciò che consente la norma è l'attribuzione al SUAP di ulteriori competenze SUE anche non rientranti nel dpr 160.

Ciò premesso niente vieta che, ricevuta la pratica dal SUAP questo la invii all'ufficio tecnico comunale DELEGANDOLO all'adozione di atti IN NOME E PER CONTO DEL SUAP, quindi potendo fare comunicazioni, atti ecc... (purchè tutte telematiche).
si tratta di atti SUAP inviati da soggetto esterno delegato in base a specifica convenzione.

L'atto finale sarà sempre del SUAP ma niente vieta che si deleghi un responsabile comunale (es. edilizia) per firmare l'atto finale (ma non solo edilizio, anche commerciale ecc....).
Ciò che non si può fare è SMEMBRARE il procedimento in segmenti separati con responsabili separati.
Si possono invece assegnare le procedure a soggetti diversi, assegnandogli però tutti gli endoprocedimenti.

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