SUAP: non si sospende la demolizione in caso di VARIANTE DPR 160/2010
[color=red]TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 09.10.2014 n. 2451[/color]
N. 02451/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2014, proposto da:
Mario Capone, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Pensa, Fabio Patarnello e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Francesco D'Elia, 2;
contro
Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marchello e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via G. Chiriatti, N.6;
Regione Puglia;
nei confronti di
Leonardo Federico Pastore;
per l'annullamento
della nota 12/12/2013 prot. 10798 del Responsabile dell'UTC del Comune di Lizzanello ricevuta a mezzo posta certificata in pari data;
del verbale di sopralluogo 15/11/2013, richiamato nella predetta nota; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lizzanello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Fabio Patarnello, anche in sostituzione di Luigi Pensa, Assunta Rita Serafini, in sostituzione di Francesco Marchello.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone quanto segue:
Nell’anno 2011 ha presentato un progetto ai sensi dell’art.5 del DPR 447/1998 per la realizzazione di una struttura di servizio per la nautica da diporto;
In data 20.4.2012 il Dirigente dell’UTC del Comune di Lizzanello ha dichiarato conclusa, con esito favorevole, la conferenza di servizi e la proposta di variante da rimettere alla decisione del Consiglio Comunale.
A distanza di circa 6 mesi, con nota 5.10.2012 il Dirigente, richiamando l’esito della conferenza di servizi, ha richiesto di conoscere se nelle more avesse provveduto a rimuovere ogni manufatto non autorizzato.
In data 5.1.2013 la ditta ricorrente ha comunicato all’UTC l’inizio dei lavori di demolizione delle opere non autorizzate con la sanatoria del 2007, sollecitando contestualmente l’ufficio a procedere alla finalizzazione dell’iter avviato nel 2011;
In data 17.9.2013 la ditta ricorrente ha infine comunicato di aver proceduto all’ultimazione dei lavori di demolizione delle opere non autorizzate;
In data 12.11.2013 la medesima ditta ha notificato atto di diffida intimando al Dirigente UTC di procedere alla pubblicazione dell’esito della conferenza di servizi, trasmettendo gli atti al consiglio comunale per l’approvazione delle variante al piano regolatore;
In data 12.12.2013 il Dirigente dell’UTC ha riscontrato la richiesta suindicata comunicando che, con sopralluogo del 15.11.2013, l’ufficio ha verificato che sul lotto oggetto della conferenza di servizi insistono diverse strutture non autorizzate e che l’impegno a rimuovere ogni manufatto non autorizzato preso prima della conferenza di servizi e posto come condizione del parere favorevole da parte della Regione non è stato ancora rispettato, dal che discendeva l’impossibilità di procedere alla pubblicazione del verbale della conferenza di servizi.
Avverso tale atto è quindi insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, deducendo le seguenti censure:
- violazione art.5 DPR 447/1998 e 8 DPR 160/2010 – violazione art.124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – violazione del giusto procedimento e del principio di affidamento – falsità ed erroneità dei presupposti – carenza istruttoria – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche – sviamento.
Con memoria depositata in data 1 marzo 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Lizzanello rilevando l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n.134/2014, adottata nella camera di consiglio del 5 marzo 2014, la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 18 giugno 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L’art.8 D.P.R. 160/2010 tipizza il particolare procedimento comportante l’approvazione di progetti in variazione di strumenti urbanistici.
“1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.”
[color=red]Appare evidente che la scansione procedimentale suindicata prevede che, successivamente alla conferenza di servizi, si pronunci, nella prima seduta utile, il consiglio comunale, il quale è comunque titolare di un potere discrezionale circa l’approvazione o meno del progetto (che quindi può legittimamente fondare - anche indipendentemente da precisi divieti ambientali - su valutazioni di ordine generale, purché razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell'intervento, all'esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell'assetto del territorio: cfr C.d.S. Sez. IV, sent. n. 1038 del 03-03-2006).[/color]
Nessun potere risulta invece conferito dalla norma al Responsabile dell’UTC, nella more della decisione del consiglio comunale, circa la sospensione del procedimento per ragioni di carattere edilizio o urbanistico che, anche laddove non esaminate in sede di conferenza di servizi, potranno pur sempre essere valutate dal consiglio comunale.
[color=red]A ciò aggiungasi che la motivazione addotta dal responsabile dell’UTC per supportare la disposta sospensione procedimentale (omessa rimozione di manufatto abusivo), come già rilevato dalla sezione nell’ordinanza cautelare n.134/2014, lungi dal costituire ostacolo al procedimento come tipizzato dall’art.5 DPR 447/1998 ( oggi art.8 DPR 160/2010), assume rilievo solo sotto il profilo sanzionatorio, estraneo alla modifica della strumentazione urbanistica in questione.[/color]
Sotto i suindicati profili, aventi carattere assorbente, il ricorso deve quindi essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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VARIANTE SUAP - nuova sentenza Consiglio di Stato
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27[/b][/color]
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