Data: 2014-10-12 18:35:58

Limitazioni alla mansione e patologie - Privacy

Questo documento si riferisce al privato, ma precisa:

"Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni"

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939

[color=green][i]Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di  gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati[/i][/color]

Anche nel pubblico impiego funziona così?

In caso di un comando di polizia locale in cui ci sia personale con limitazioni per problemi fisici... quali dati possono essere comunicati a chi si occupa della redazione degli ordini di servizio, per far sì che tenga conto delle limitazioni dei lavoratori con problemi di salute?

riferimento id:22001

Data: 2014-10-13 18:19:29

Re:Limitazioni alla mansione e patologie - Privacy


Questo documento si riferisce al privato, ma precisa:

"Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni"

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939

[color=green][i]Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di  gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati[/i][/color]

Anche nel pubblico impiego funziona così?

In caso di un comando di polizia locale in cui ci sia personale con limitazioni per problemi fisici... quali dati possono essere comunicati a chi si occupa della redazione degli ordini di servizio, per far sì che tenga conto delle limitazioni dei lavoratori con problemi di salute?
[/quote]

Direi che:
1) senz'altro vale anche per il pubblico impiego
2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione
3) altrimenti anche in questo caso le uniche informazioni che si possono/devono fornire al personale riguardano la "valutazione finale circa l'idoneità del dipendente"

riferimento id:22001

Data: 2014-10-13 18:22:41

Re:Limitazioni alla mansione e patologie - Privacy

Alcuni spunti di approfondimento:

http://www.polizialocale.com/2012/03/05/causa-di-servizio-e-privacy/

riferimento id:22001

Data: 2014-10-13 22:28:37

Re:Limitazioni alla mansione e patologie - Privacy

Grazie!

[i]2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione[/i]

Quale normativa permette questa deroga?

riferimento id:22001

Data: 2014-10-14 16:48:49

Re:Limitazioni alla mansione e patologie - Privacy


Grazie!

[i]2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione[/i]

Quale normativa permette questa deroga?
[/quote]
Il discorso sarebbe lungo ma te lo sintetizzo rinviando all'art. 20 del Dlgs sulla Privacy:
1) il trattamento è consentito se lo prevede espressamente la legge
2) se manca la legge ma questa individua le finalità si può regolamentare a livello locale
3) se manca la norma e vi è necessità di trattamento si può chiedere autorizzazione al Garante

Alludevo ai casi 2 e 3

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123 )
      Art. 20
      (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

  1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e'  consentito  solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella  quale  sono  specificati  i  tipi  di' dati che possono essere
trattati  e  di  operazioni  eseguibili  e  le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
  2.  Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge  specifica la
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati
sensibili  e  di  operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo  in  riferimento  ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi  pubblici  a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in  relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1, lettera g), anche su schemi
tipo.
  3.  Se  il  trattamento  non  e'  previsto  espressamente  da  una
disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono richiedere al
Garante  l'individuazione  delle  attivita',  tra quelle demandate ai
medesimi  soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi  dell'articolo  26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il  trattamento  e'  consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi'  a  identificare  e  rendere  pubblici  i  tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
  4.  L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.

riferimento id:22001
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