Questo documento si riferisce al privato, ma precisa:
"Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni"
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939
[color=green][i]Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati[/i][/color]
Anche nel pubblico impiego funziona così?
In caso di un comando di polizia locale in cui ci sia personale con limitazioni per problemi fisici... quali dati possono essere comunicati a chi si occupa della redazione degli ordini di servizio, per far sì che tenga conto delle limitazioni dei lavoratori con problemi di salute?
Questo documento si riferisce al privato, ma precisa:
"Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati, non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente (dal punto di vista sanitario) allo svolgimento di date mansioni"
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939
[color=green][i]Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati[/i][/color]
Anche nel pubblico impiego funziona così?
In caso di un comando di polizia locale in cui ci sia personale con limitazioni per problemi fisici... quali dati possono essere comunicati a chi si occupa della redazione degli ordini di servizio, per far sì che tenga conto delle limitazioni dei lavoratori con problemi di salute?
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Direi che:
1) senz'altro vale anche per il pubblico impiego
2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione
3) altrimenti anche in questo caso le uniche informazioni che si possono/devono fornire al personale riguardano la "valutazione finale circa l'idoneità del dipendente"
Alcuni spunti di approfondimento:
http://www.polizialocale.com/2012/03/05/causa-di-servizio-e-privacy/
Grazie!
[i]2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione[/i]
Quale normativa permette questa deroga?
Grazie!
[i]2) nell'ambito dei servizi di sicurezza potrebbero esservi deroghe per il trattamento dei dati relativamente a questi profili se vi è stata notifica al Garante e è individuata una specifica regolamentazione[/i]
Quale normativa permette questa deroga?
[/quote]
Il discorso sarebbe lungo ma te lo sintetizzo rinviando all'art. 20 del Dlgs sulla Privacy:
1) il trattamento è consentito se lo prevede espressamente la legge
2) se manca la legge ma questa individua le finalità si può regolamentare a livello locale
3) se manca la norma e vi è necessità di trattamento si può chiedere autorizzazione al Garante
Alludevo ai casi 2 e 3
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123 )
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.