In FVG è possibile la vendita di alcolici mediante distributori automatici che permettano la vendita solo a maggiorenni grazie a un lettore che controllerà la maggiore età dell'acquirente?
riferimento id:21999Friuli-Venezia Giulia
L.R. 5-12-2005 n. 29
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 dicembre 2005, n. 49, suppl. straord. 9 dicembre 2005, n. 25.
Art. 73
Disposizioni per i distributori automatici.
1. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l’esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (121).
2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 70.
3. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in un esercizio già autorizzato alla somministrazione o nelle sue immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all'articolo 21, comma 1, e di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), f) e h), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.
[color=red]4. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
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(121) Comma così sostituito dall’art. 19, L.R. 20 novembre 2008, n. 13, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 109-bis della presente legge (aggiunto dall’art. 72, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a denuncia di inizio attività.».
Fermo il divieto di SOMMINISTRAZIONE (vendita per il consumo sul posto) formalmente la legge regionale non vieta la vendita "ordinaria", senza somministrazione (salvo il divieto previsto dall'art. 689 del codice penale come riformulato nel 2012).
[color=red]In questo senso vedi anche le istruzioni di qualche comune: http://territorio.comune.bergamo.it/servizio-attivita-produttive-e-commercio/istanza/economica/distributori-automatici
Modalita di esercizio:
E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni. E' pertanto necessario che i distributori automatici che vendono alcolici siano dotati di dispositivo di lettura della CRS ai fini della verifica dell'età dell'acquirente.
E', altresì, vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
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Ciò premesso non può escludersi una competenza SINDACALE con ordinanza contingibile ed urgente di DIVIETO SPECIFICO per singoli apparecchi/zone come in questo caso:
http://www.ravennaedintorni.it/ravenna-notizie/40318/ordinanza-del-sindaco-alcolici-vietatiai-distributori-automatici-di-viale-farini.html
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689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [c.p. 691] (1).
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (2).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi (3).
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35] (4).
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(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(2) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(4) La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.