Ciao
Volevo sapere se il concorso per esami per ncc è secondo voi obbligatorio farlo con esami.
Io penso di no.
Vorrei infatti semplificare le procedure, in modo che sia garantito il principio di selezioni pubblica, ma magari facendo un concorso per titoli.
I titoli valutabili ovviamente penso che debbano essere attinenti al servizio.. ad esempio dando nei criteri un punteggio maggiore per la conoscenza delle lingue, la disponibilità tecnica del veicolo a trasportare persone con handicap, la disponibilità di veicoli tecnici e così via..
Il problema si pone nel momento in cui qualcuno subentra o se cambia il veicolo. Come si fa ad esempio a garantire che chi compra abbia la stessa conoscenza delle lingue di chi aveva vinto la licenza? Come si fa ad impedire il cambio di vettura se non risponde alle caratteristiche di quella per cui, inizialmente, aveva vinto il bando?
Grazie in anticipo.
Ciao
Volevo sapere se il concorso per esami per ncc è secondo voi obbligatorio farlo con esami.
Io penso di no.
Vorrei infatti semplificare le procedure, in modo che sia garantito il principio di selezioni pubblica, ma magari facendo un concorso per titoli.
I titoli valutabili ovviamente penso che debbano essere attinenti al servizio.. ad esempio dando nei criteri un punteggio maggiore per la conoscenza delle lingue, la disponibilità tecnica del veicolo a trasportare persone con handicap, la disponibilità di veicoli tecnici e così via..
Il problema si pone nel momento in cui qualcuno subentra o se cambia il veicolo. Come si fa ad esempio a garantire che chi compra abbia la stessa conoscenza delle lingue di chi aveva vinto la licenza? Come si fa ad impedire il cambio di vettura se non risponde alle caratteristiche di quella per cui, inizialmente, aveva vinto il bando?
Grazie in anticipo.
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Ciao,
la norma non esclude lo svolgimento di una selezione per SOLI TITOLI (es. http://www.comune.lanciano.chieti.it:8080/entra/Engine/RAServePG.php/P/50571LAN1101, http://www.comune.assemini.ca.it/dettagli/bando/443#.VDjn0fl_t8E).
Ovviamente devi stare attento nella previsione dei titoli in modo tale da non essere eccessivamente selettivo (favor partecipationis).
IL PROBLEMA non si pone per i subingressi in quanto il subentrante NON deve svolgere alcuna procedura selettiva nè dimostrare requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge.
Per evitare abusi la legge 21/1992 ha previsto un REGIME SPECIALE per la trasferibilità delle licenze che non consente la cessione immediata delle stesse
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Art. 9.
Trasferibilita' delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.