Data: 2014-10-10 10:22:07

concorso per esami ncc - obbligatorio?

Ciao


Volevo sapere se il concorso per esami per ncc è secondo voi obbligatorio farlo con esami.
Io penso di no.

Vorrei infatti semplificare le procedure, in modo che sia garantito il principio di selezioni pubblica, ma magari facendo un concorso per titoli.
I titoli valutabili ovviamente penso che debbano essere attinenti al servizio.. ad esempio dando nei criteri un punteggio maggiore per la conoscenza delle lingue, la disponibilità tecnica del veicolo a trasportare persone con handicap, la disponibilità di veicoli tecnici e così via..

Il problema si pone nel momento in cui qualcuno subentra o se cambia il veicolo. Come si fa ad esempio a garantire che chi compra abbia  la stessa conoscenza delle lingue di chi aveva vinto la licenza? Come si fa ad impedire il cambio di vettura se non risponde alle caratteristiche di quella per cui, inizialmente, aveva vinto il bando?

Grazie in anticipo.

riferimento id:21988

Data: 2014-10-11 08:20:55

Re:concorso per esami ncc - obbligatorio?


Ciao


Volevo sapere se il concorso per esami per ncc è secondo voi obbligatorio farlo con esami.
Io penso di no.

Vorrei infatti semplificare le procedure, in modo che sia garantito il principio di selezioni pubblica, ma magari facendo un concorso per titoli.
I titoli valutabili ovviamente penso che debbano essere attinenti al servizio.. ad esempio dando nei criteri un punteggio maggiore per la conoscenza delle lingue, la disponibilità tecnica del veicolo a trasportare persone con handicap, la disponibilità di veicoli tecnici e così via..

Il problema si pone nel momento in cui qualcuno subentra o se cambia il veicolo. Come si fa ad esempio a garantire che chi compra abbia  la stessa conoscenza delle lingue di chi aveva vinto la licenza? Come si fa ad impedire il cambio di vettura se non risponde alle caratteristiche di quella per cui, inizialmente, aveva vinto il bando?

Grazie in anticipo.
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Ciao,
la norma non esclude lo svolgimento di una selezione per SOLI TITOLI (es. http://www.comune.lanciano.chieti.it:8080/entra/Engine/RAServePG.php/P/50571LAN1101, http://www.comune.assemini.ca.it/dettagli/bando/443#.VDjn0fl_t8E).
Ovviamente devi stare attento nella previsione dei titoli in modo tale da non essere eccessivamente selettivo (favor partecipationis).
IL PROBLEMA non si pone per i subingressi in quanto il subentrante NON deve svolgere alcuna procedura selettiva nè dimostrare requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge.
Per evitare abusi la legge 21/1992 ha previsto un REGIME SPECIALE per la trasferibilità delle licenze che non consente la cessione immediata delle stesse

*****************

Art. 9.
                    Trasferibilita' delle licenze
  1.  La  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona
dallo  stesso  designata,  purche'  iscritta  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di
guida.
  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti
prescritti.
  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione
non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento
della prima.

riferimento id:21988
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